Tar Campania, Napoli, sentenza  n. 131 del 15 gennaio 2010

sentenza 18/02/10
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N. 00131/2010 REG.SEN.

N. 04598/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2008, proposto da:
***, rappresentati e difesi dall’avv. ***************, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Centro Direzionale, Is.G/1, Scala D, Int.21;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************ in Napoli, via Campania n. 26;

e con l’intervento di

ad opponendum:
***, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto in Napoli, c.so ******* I, n. 58 presso lo studio dell’avv. ***********;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

del provvedimento del Comune di Avellino, **************** e *********, emesso dal Dirigente il 25.8.2008, con il quale si ingiunge al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, come da atto notificato il 19/6/08, nonché di ogni altro atto conseguente e successivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Avellino;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di *** Francesco;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23/12/2009 il cons. dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 3/9/2008 e depositato il successivo giorno 10, i signori *** ricorrevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Avellino avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone – previa sospensione – l’annullamento.

I ricorrenti esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

– di essere titolari di permesso di costruire n. 10481/2003 (e successive varianti), per la demolizione e ricostruzione del fabbricato di loro proprietà in Avellino, alla via Carducci;

– che, successivamente alla completa ricostruzione del fabbricato, il Comune di Avellino, su segnalazione di un vicino, avv. ***, aveva avviato il procedimento diretto al riesame del permesso di costruire, limitatamente alla installazione di paletti posti a delimitazione di due posti auto per portatori di handicaps, su area di proprietà privata ma oggetto di servitù di passaggio, come emergerebbe dall’atto notarile a rogito notaio ******************* del 10/3/1962, n. 4529, allegato alla segnalazione dell’avv. ***;

– che essi avevano pertanto rappresentato al Comune di Avellino che il progetto di ricostruzione del fabbricato prevedeva la delimitazione, così come era sempre stato in precedenza, di parte della strada privata di proprietà degli stessi eredi ***, al fine di consentire il parcheggio delle autovetture dei portatori di handicaps residenti nel fabbricato in questione ed in altro prospiciente sulla medesima via e che inoltre, il Tribunale Civile di Avellino aveva respinto l’azione di spoglio proposta dall’avv. *** in relazione al ripristino dei paletti;

– che l’intimato Comune, con l’impugnato provvedimento, acquisite le controdeduzioni delle parti interessate ed accertata l’avvenuta installazione dei paletti (come da rapporto della Polizia Municipale del 10/3/2008), aveva confermato la validità del titolo edilizio, ad esclusione tuttavia delle opere oggetto di segnalazione, riguardanti <<l’installazione di paletti e targa toponomastica>>, che sarebbe stata effettuata senza alcun titolo abilitativo;

– che in particolare, secondo la motivazione indicata nel provvedimento impugnato, <<la rappresentazione grafica, relativa alla installazione di paletti in ferro posti a delimitazione di due posti auto per portatori di handicaps, riportata sugli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire …, è da intendersi mera rappresentazione grafica di una possibile sistemazione solo conseguentemente all’acquisizione di pareri e titoli abilitativi specifici>> e che <<da ricerche effettuate in ufficio non sono emerse autorizzazioni o titoli abilitativi rilasciati per la installazione di paletti lungo la strada in questione>>.

Tanto premesso, i ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con quattro distinti motivi, incentrati sui vizi di eccesso di potere sotto vari profili: 1-2) la P.A. non avrebbe alcun potere inibitorio in relazione alla strada in questione, stante la natura privata della stessa, che escluderebbe la necessità di provvedimenti autorizzatori per opere di delimitazione; 3) non si sarebbe potuto ordinare la rimozione dei paletti, essendo ampiamente dimostrato che gli stessi preesistevano alla demolizione e ricostruzione del fabbricato; 4) l’impugnato provvedimento di rimozione sarebbe in contrasto con l’interesse pubblico volto alla tutela dei portatori di handicaps.

2. In data 22/9/2008, si costituiva in giudizio il Comune di Avellino, evidenziando che, in occasione dell’ultima variante richiesta dai ricorrenti (n. 10481/ter del 12/4/2007), era stata indicata la delimitazione, con l’ausilio di paletti in ferro, di n. 2 posti auto per portatori di handicaps lungo la “stradina privata degli eredi ***” e che tale area non coincideva con quella sulla quale gli stessi ricorrenti vantavano diritti; contestava, quindi, l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.

3. In data 23/9/2008, l’************** *** depositava atto di intervento ad opponendum, rappresentando di essere proprietario di un appartamento sito in via Carducci n. 44, in forza di atto di acquisto per notaio ****** del 25/11/1996, nonché titolare, in forza dello stesso atto, di servitù di passaggio di 8 metri, concessa al proprio dante causa dall’atto notarile a rogito notaio ******************* del 10/3/1962; evidenziava altresì che la stradina sulla quale erano stati apposti abusivamente i paletti era stata da sempre aperta al pubblico e che non era mai stata delimitata con catene. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza n. 2442 del 24/9/2008, questa Sezione respingeva la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 6233 del 25/11/2008, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, in riforma della suindicata decisione di primo grado, accoglieva la domanda cautelare.

5. In data 3/12/2009, i ricorrenti depositavano note aggiuntive e documentazione, rappresentando che sarebbe venuta meno la materia del contendere (alla luce dell’ordinanza n. 168 del 10/3/2009, con la quale il Comune intimato aveva archiviato una sanzione amministrativa per occupazione di suolo pubblico, sul presupposto della natura privata della strada in questione) e comunque insistendo, nel merito, per l’accoglimento del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 23/12/2009, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre rilevare che non può darsi atto della cessazione della materia del contendere, dal momento che il Comune di Avellino non ha revocato o annullato l’atto impugnato in senso conforme alla pretesa dei ricorrenti (come a tal fine previsto dall’art. 23, comma 6°, L. n. 1034/1971).

2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. Tutte le censure dedotte, che possono essere esaminate congiuntamente, attenendo alla medesima questione sostanziale, non possono essere condivise.

Esse si fondano infatti, sull’erroneo presupposto che la strada in questione sia privata e non soggetta all’uso pubblico (con la conseguenza che la P.A. non avrebbe alcun potere inibitorio in relazione ad interventi di apposizione di paletti ed similia, volti esclusivamente al migliore godimento del bene privato e ad escludere tutti gli altri soggetti dell’ordinamento).

Tuttavia, come già osservato da questa Sezione in sede cautelare, nella fattispecie in esame, la strada in questione, pur essendo privata (per stesso riconoscimento della resistente amministrazione comunale), è tuttavia soggetta da tempo immemore alla servitù di passaggio pubblico.

Tanto risulta in modo inequivocabile dalla nota del Comune di Avellino n. 39637 del 29 luglio 2008 (prodotta in giudizio dagli stessi ricorrenti), nonché dalla relazione della Polizia Municipale di Avellino del 10 marzo 2008 (puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato).

In presenza di tale obiettiva situazione di fatto e di diritto (non specificamente contraddetta dagli odierni ricorrenti), non può essere disconosciuto all’amministrazione comunale il potere-dovere di intervenire, in autotutela, a difesa dell’uso pubblico della strada, pregiudicato dall’abusiva attività dei privati.

L’autotutela in forma esecutiva attribuita all’amministrazione è uno strumento alternativo sia alle azioni a difesa della proprietà sia alle azioni possessorie (C.d.S., sez. IV, 16.10.2001, n. 5461) e dunque protegge beni giuridici più ampi rispetto a quelli rientranti nel normale possesso dei beni demaniali.

Per quanto riguarda le strade vicinali soggette ad uso pubblico l’art. 15, commi 1 e 2, del DLLgt. 1 settembre 1918 n. 1446 consente al sindaco di ordinare la rimozione di qualunque impedimento all’uso pubblico e di imporre l’esecuzione delle opere eventualmente necessarie a garantire tale uso (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 settembre 2005, n. 833, secondo cui << nel caso dell’uso pubblico di strade private, trattandosi di situazioni che richiedono una consuetudine prolungata per consolidarsi e sono poi tendenzialmente definitive, l’amministrazione può reagire alle turbative dei privati anche a notevole distanza di tempo, purché nel periodo intermedio non si siano verificate circostanze che escludono l’utilità del ripristino dell’uso pubblico>>).

Deve, poi, ritenersi del tutto irrilevante la questione relativa alla sussistenza ed all’ampiezza della servitù di passaggio concernente la stradina in questione, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi tra privati cittadini, come tale proponibile innanzi al giudice ordinario.

Quanto alla terza censura (con la quale la parte ricorrente deduce la preesistenza delle opere in questione), va in primo luogo rilevato che l’invocata preesistenza riguarda solo i paletti e non anche le catene (come da dichiarazione resa nel giudizio civile di spoglio dall’informatore *****************) e comunque che la stessa non rileva ai dedotti fini, dal momento che l’amministrazione comunale, come pure espressamente indicato nell’impugnato provvedimento, non ne aveva mai autorizzato specificamente l’installazione (e quindi poteva intervenire in qualsiasi momento a reprimere l’abuso, al fine di ripristinare la legalità violata).

Infine, con riferimento in particolare alla quarta censura, si deve osservare che la presenza di portatori di handicaps può comportare la delimitazione di aree di parcheggio delle autovetture a loro servizio, ma che ciò può avvenire – come previsto dagli artt. 11 e 12 DPR 24/07/1996 n. 503 – sempre e soltanto sulla base di appositi provvedimenti autorizzatori da parte delle competenti autorità (in mancanza dei quali, l’interesse di tali categorie di soggetti è comunque recessivo rispetto a quello dell’intera collettività all’uso pubblico della strada).

4. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5. Sussistono tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/12/2009 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente

*****************, ***********, Estensore

**************, Referendario

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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