TAR Campania n. 7188/07 in tema di informativa antimafia (consolida un orientamento del TAR Campania circa l’insufficienza del rapporto di parentela a suffragare il pericolo di infiltrazione).

sentenza 13/09/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 6952/06 reg.gen. proposto da A.C. s.n.c. di ******, in persona dell’amministratore e legale rappresentante p.t. arch. D.A.M., rappresentata e difesa dagli **************************** ed **********************, presso il primo elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Duomo n. 348,
contro
Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rapp.to e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Comune di Melito di Napoli, in persona della Commisione straordinaria p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti *************** e ********************, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. ******************,
e nei confronti di
geom. N.N., n.c.
per l’annullamento,
della nota prefettizia prot. n. 1085/gAB/pl del 25.7.2006 e dell’atto prot. n. 1872 del 27/7/2006, recante l’esclusione della società ricorrente per motivi antimafia dalla gara bandita dal comune per l’affidamento dei lavori di pavimentazione e sistemazione del manto stradale di alcune strade del territorio comunale – 4° lotto, nonché dell’aggiudicazione della gara in favore del controinteressato e di ogni altro atto connesso,
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
Sui motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente
Anche contro
Prefetto della provincia di Caserta, in persona del Prefetto in carica, n.c.,
per l’annullamento
della nota prefettura di Napoli prot. n. 1085/Gab/PL del 25/7/2006, della nota prefettura di Napoli n. 326/area III-quater/LEG/ANT del 17/1/2007, della nota prefettura di ****** prot. n. 940/12B.16/NAT/area 1 del 12/7/2006, della nota prefettura di Caserta n. 231/12B.16/ANT/area 1 dell’8/3/2005, del verbale Gruppo Investigativo Antimafia del 4/3/2005, nonché di ogni altro atto connesso ivi compresi la nota comunale n. 9572 del 2074/2006, il protocollo di legalità, la nota UTG Napoli n. 1017/Gab/PL del 12/7/2006 e la nota UTG Caserta n. 940/12B.16/Ant/area 1 del 12/7/2006.
del verbale di gara prot. n. 24300 del 2071072006,
della determinazione comunale n. 612 del 31/10/2006
omissis…
FATTO
Con nota del 5/8/2004 la Prefettura di Napoli aveva fornito un’informativa atipica sul conto della società A.C. s.n.c. ai sensi dell’art. 1 – septies del decreto legge n. 629 del 1982.
Con atto dell’8/3/2005 la prefettura di Caserta emetteva un’informativa interdittiva sul conto della medesima società, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994.
Con sentenza della sez. I n. 20487 del 20/12/2005 il Tribunale amministrativo regionale della Campania annullava la prima informativa emanata nel 2004.
Con nota del 2577/2006 la Prefettura di Napoli dava informazioni sulla sussistenza della interdittiva antimafia adottata nel 2005.
Per effetto di tale informativa la società veniva esclusa dal pubblico incanto, bandito dal Comune di Melito con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavfori del 4° lotto di pavimentazione e sistemazione del manto stradale di alcune strade del territorio comunale, quindi aggiudicati alla ditta NN.
Con ricorso notificato l’8/11/2006 la società interessata proponeva le domande in epigrafe.
Con motivi aggiunti notificato il 26/27/2007, il 374/2007 ed il 17/4/2007 l’impugnativa veniva estesa agli atti pure in epigrafe indicati, conosciuti successivamente dalla ricorrente.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio resistendo alle domande avverse.
La domanda cautelare non veniva trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.
DIRITTO
1.Giova premettere che il bando di gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e che il servizio è stato affidato alla ditta controinteressata con un ribasso del 34,489%.
La ricorrente non ha allegato di aver presentato un’offerta tale da aver titolo all’aggiudicazione, per cui non emerge alcun concreto vantaggio dalla invocata riammissione in gara e dall’annullamento dell’impugnata aggiudicazione.
Pertanto l’impugnativa si rivela, sotto questo profilo, inammissibile per carenza di interesse.
2. Il ricorrente contesta l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta nel 2005, alla quale fa riferimento l’informativa emanata dal Prefetto di Napoli nel 2006.
2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, di tardività di tale impugnativa, in quanto non risulta provato (ed è contestato dall’interessata) il fatto che la ricorrente avesse avuto una conoscenza di tale provvedimento anteriore a quella del suo deposito nel presente giudizio.
2.2. Nel merito la determinazione prefettizia si basa sulla circostanza che il suocero di MDA è figura di spicco dell’egemone clan locale (recte: era, poiché risulta deceduto dal novembre 2004) e che i suoi cognati sono pregiudicati.
Tali elementi sono gli stessi già presi in considerazione per l’informativa atipica emanata dal Prefetto di Napoli nel 2004, annullata con la sentenza di questa Sezione n. 20487 del 2005, resa tra le parti.
Con tale decisione è stato, in particolare, stabilito che:
– costituisce orientamento costante di questa Sezione quello secondo cui la sussistenza di un rapporto di parentela, coniugio o affinità non è sufficiente, da solo, a suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendo tale circostanza accompagnarsi ad ulteriori elementi che inducano a sospettare che il vincolo assuma particolare significatività sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi;
– tali ulteriori elementi non devono consistere necessariamente in aspetti esterni ed ulteriori rispetto all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, potendo anche limitarsi ad assumere una funzione specificativa e caratterizzante di quest’ultimo, nel senso di rafforzarne la significatività e la pregnanza in termini di sospetto;
– del resto, proprio la sussistenza di un vincolo lato sensu familiare o affettivo costituisce ragionevole giustificazione e garanzia per operazioni commerciali di carattere fiduciario, quali sono quelle volte a favorire il reinvestimento o l’occultamento di risorse provento di attività illecite; pertanto, sarà sufficiente per sostenere l’ipotesi di contiguità mafiosa anche la sussistenza del solo rapporto di parentela, coniugio o affinità, purché questo assuma i necessari tratti caratterizzanti di un rapporto di intermediazione fiduciaria, volto a mascerare l’impiego di risorse di provenienza illecita;
– i risultati dell’indagine potranno senz’altro insistere fondamentalmente sul vinculum esistente tra soggetti operanti nell’impresa e personaggi orbitanti in ambienti malavitosi, ma questo dovrà necessariamente assumere connotati specifici intrinseci, tali da deporre nel senso dell’esistenza di un collegamento tra impresa ed ambiente criminale;
– partendo così dalla sussistenza del vinculum personale, oggetto di accertamento dovrà essere la storia personale o economica del soggetto “esterno”, al fine di accertare se un eventuale miglioramento progressivo delle sue condizioni sociali, economiche e professionali possa essere in qualche modo fondatamente ricondotto o giustificato in base all’oggettiva relazione di parentela sussistente con il soggetto “interno” al mondo criminale, oppure se trovi la propria ragione in eventi da questo del tutto avulsi; a tal fine sarà senza dubbio significativo confrontare la situazione personale ed economica dell’extraneus prima e dopo l’insorgenza del legame personale, nonché l’idoneità di questo a giustificare frequentazioni più o meno intense con l’intraneus, o comunque a non escluderle, oltre alla sua giovane età, da porre in relazione ad una situazione di reale disponibilità di risorse economiche considerevoli, così come ad un bagaglio di esperienze professionali inadeguate o non pertinenti con l’adibizione a compiti presupponenti una specifica professionalità e responsabilità all’interno dell’impresa sottoposta ad accertamento;
– l’istruttoria compiuta dall’Ufficio Territoriale del Governo deve ritenersi parziale e comunque non esaustiva, in quanto si è limitata all’accertamento, ritenuto sufficiente, della sussistenza del solo legame coniugale tra D.A.M. e M.T.P., senza che fossero acquisiti elementi che deponessero nel senso della significatività mafiosa di tale rapporto;
– quest’ultimo, da solo, ben avrebbe potuto sorreggere un’ipotesi di tentativo di infiltrazione mafiosa, ma avrebbe dovuto a tal fine essere caratterizzato da connotati idonei ad affrancarlo dalla sua naturale neutralità; si pensi ad una verifica dell’evoluzione delle vicende personali, professionali e economiche di D.A.M. con riferimento all’insorgenza del vincolo coniugale, accertamento che nemmeno all’esito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale risulta essere stata compiutamente ed esaurientemente eseguita;
Il Tribunale amministrativo non ha ragione per discostarsi dalle considerazioni e dalle statuizioni contenute nella citata sentenza, per cui si palesano pertanto fondate ed assorbenti le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
3. Per quanto riguarda la pretesa risarcitoria, non risulta, come già detto, che l’impugnato provvedimento di esclusione abbia in pratica prodotto effetti concretamente dannosi per la ricorrente.
Peraltro quest’ultima non ha fornito la prova di un danno risarcibile.
4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in parziale accoglimento del ricorso n. 6952/06, così provvede:
dichiara l’inammissibilità dell’impugnativa contro gli atti della gara bandita dal Comune;
annulla l’intedittiva antimafia;
respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico solidarmente dell’****** – Prefettura di Napoli e di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’11 luglgio 2007, con l’intervento dei signori:
************************************
************** consigliere estensore
************** 1° referendario dep. in Segreteria 1/8/2007

sentenza

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