Tar Bari, n. 1465 pubblicata il 6.6.2007, Pres. Allegretta, est. Anastasi

sentenza 14/06/07
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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1465
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent. 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
N.
Sede di Bari – Sezione Prima
Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1396 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
 
omissis
 
 
DIRITTO
1. La presente controversia verte in ordine alla legittimità degli atti della gara, indetta dal Comune di Valenzano con Determinazione Direttoriale R. G. n. 943 R. S. n. 417 dell’11.11.2005, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 14, c. 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell’art. 24, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, per un servizio del valore di €. 1.719.177,11 ed una durata di anni 12, con procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel bando e relativo disciplinare, pubblicata sulla G. U. C. E. n. 2005/S 224 – 221455, sulla G.U.R.I. , parte II°, n. 278 del 29.11.2005 nonché presso l’Albo Pretorio dell’Ente dal 18.11.2005 al 17.1.2006 .
La ricorrente principale, seconda classificata, incentra la propria impugnativa, in sostanza, sull’illegittimità dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria, sia sotto il profilo tecnico, in quanto il progetto da questa proposto, contenuto nel cosiddetto “Piano del Gestore”, prevedrebbe delle inammissibili varianti  essenziali rispetto al “Piano Guida”, elaborato dalla stazione appaltante; sia sotto il profilo economico, in quanto avrebbe sovrastimato alcuni ricavi nonché sottostimato alcuni costi.
Ribatte all’atto introduttivo la controinteressata, contestando nel merito le censure dedotte nonché, aggredendo, a sua volta, la ricorrente in via principale con tre ricorsi incidentali che, al contrario, mirano a dimostrare che l’esclusione dalla gara avrebbe dovuto essere disposta nei confronti della ricorrente stessa, sempre per ragioni attinenti alla validità della sua offerta.
La ricorrente propone, inoltre, motivi aggiunti in seguito all’esame della documentazione prodotta in giudizio.
2. Va premessa l’irrilevanza, ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione del presente giudizio ex art. 100 c.p.c., della sopravvenuta Determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. R.G. n. 778 – R. S. n. 486 del 4.10.2006, con cui il Comune, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, ha disposto lo svincolo e la restituzione della cauzione provvisoria versata per la partecipazione alla gara di che trattasi mediante bonifico bancario, dal momento che nessuna norma di legge ordinaria né la lex specialis del procedimento impongono, ad un ricorrente, il mantenimento del deposito della cauzione provvisoria versata fino alla definizione dei giudizi proposti avverso gli atti conclusivi dell’aggiudicazione.
D’altronde, la cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione appaltante, rispondendo sia ad una funzione indennitaria, per il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sia ad una funzione sanzionatoria, per il caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente aggiudicatario (Consiglio Stato Ad. Plen. 4 ottobre 2005 n. 8), può essere svincolata subito dopo il provvedimento di aggiudicazione per i concorrenti non aggiudicatari, come previsto, anche nella gara di che trattasi, dall’art. 16, punto i) del Capitolato Speciale di Gara nonché dall’art. 8 dell’invito a partecipare alla gara, senza che ciò possa pregiudicare in alcun modo  l’esito dei giudizi pendenti.
3. La “Italcogim Reti s.p.a.” chiede che vengano preliminarmente esaminati i ricorsi incidentali dalla medesima proposti perché le censure ivi dedotte avrebbero priorità logica su quelle sollevate con il ricorso   principale , in quanto miranti a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente in via principale. 
Lo strumento del ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 22 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, dall’art. 37 del T.U. 26 giugno 1924 e dall’ art. 44 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, è conferito al controinteressato per insorgere, in linea generale, avverso gli stessi provvedimenti oggetto del ricorso principale, ma per profili diversi da quest’ultimo e tali da ampliare il “thema decidendum” originario, di modo che l’azione possa neutralizzare o, quanto meno, limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al medesimo controinteressato dal provvedimento impugnato.
Il ricorso incidentale presenta, da un lato, la diversità dell’interesse fatto valere, rispetto a quello perseguito con il ricorrente principale, in quanto tende alla conservazione della posizione di vantaggio riveniente dagli atti amministrativi impugnati e, dall’altro lato, presenta un carattere condizionato ed accessorio rispetto al ricorso principale, che, d’altra parte, ben può condizionare, a sua volta, l’interesse del ricorrente principale, potendone determinare la sua sopravvenuta carenza.
Conseguentemente, se è vero che, di regola, l’esame del ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento del ricorso principale, è altrettanto vero che, nel caso in cui, con il ricorso incidentale, vengano dedotti motivi atti a  mettere in discussione l’interesse del ricorrente in principale, tali da poter  troncare in limine la lite per accertata inammissibilità del ricorso principale, senza lasciare residuare alcun vantaggio all’eventuale accoglimento del ricorso principale, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale.
Nel caso di specie, poiché il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti contestano l’ammissibilità stessa dell’offerta proposta dalla società controinteressata, rientra nella piena discrezionalità del giudice stabilire l’ordine di esame delle due tipologie di ricorsi: discrezionalità che, di fatto, si ritiene di poter esercitare prendendo le mosse dal ricorso principale e dai motivi aggiunti, per poi passare all’esame del ricorso incidentale, non essendovi ragioni per non riconoscere al ricorso incidentale la natura subordinata e condizionata che, di norma, gli è propria.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, che, nonostante gli allegati 8 e 9 del Disciplinare di Oneri “Distinte della rete esistente suddivisa per diametro e pressione di esercizio” descrivano la rete esistente come formata  da condotte di 7° specie, per l’immissione di gas a bassa pressione, nonché da condotte di 5° specie, per l’immissione di gas a media pressione, la controinteressata “Italcogim Reti s. p. a.” avrebbe predisposto un progetto inteso ad immettere, nelle preesistenti condotte di media pressione di 5° specie,  gas ad una pressione superiore a quella consentita di 1,5 bar.
Secondo la ricorrente, dunque, il “Piano del Gestore”, predisposto dalla ditta aggiudicataria, proponendosi di immettere quantitativi di gas fino a 5 bar, avrebbe, in sostanza, prefigurato una inammissibile variante essenziale rispetto al “Piano Guida” redatto dalla P.A., pur presentata sotto la veste formale di intervento complementare.
In proposito considera il Collegio, tuttavia, che l’allegato al Disciplinare di Oneri sopra citato non detta specifiche tecniche in relazione al progetto da presentare a cura dei concorrenti, ma descrive la “rete esistente” nel Comune di Valenzano.
Analogamente, il “Piano Guida” non impone una particolare specie delle condotte di gas da realizzare, ma si limita ad indicare il percorso che dette condotte devono seguire, i luoghi che devono toccare, il diametro che devono avere, allo scopo di assicurare dotazioni minime ed il corrispondente servizio.
Né il riferimento alla “media pressione”, effettuato una sola volta, al punto 1 del “Piano Guida”,  per la condotta prevista sulla via per Casamassima sino alla progressiva Km. 1.000, può essere considerato come riferibile alla specie di condotta prescritta,  dal momento che, nel “genus” delle condotte di “media pressione”, vengono ricompresse sia le condotte di 4° specie che quelle di 5° specie, come risulta dalla Sezione 3 del  D. M. 24.11.1984 (“Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar”), che detta prescrizioni sostanzialmente analoghe per entrambe le specie di condotte di media pressione, per quanto concerne i materiali usati (tubi, raccordi e pezzi speciali), lo spessore dei tubi, il sezionamento in tronchi con opere di intercettazione e le modalità di protezione delle condotte dalle azioni corrosive.
Invero, l’unica differenza prevista concerne il collaudo che, ai sensi del punto 3,5 del D. M. 24.11.1984  “deve consistere in una prova ad una pressione pari ad almeno 1,5 volte la pressione massima di esercizio di 4° e di 5° specie”: il che significa che le condotte di 4° specie vanno collaudate sottoponendole ad una pressione di esercizio pari a 7,5 ( 5 pressione massima di esercizio x 1,5), e che  le condotte di 5° specie vanno collaudate sottoponendole ad una pressione di esercizio pari a 2,25  (1,5 pressione massima di esercizio x 1,5 ).
Pertanto, correttamente la “Italcogim Rete s.p.a.” ha proposto di riqualificare a 4° specie la parte della rete esterna al capoluogo, al fine di consentirne l’esercizio ad una pressione pari a 5 bar, lasciando, invece, condotte con pressione pari a 1,5 bar all’interno del capoluogo, fermo restando l’obbligo di effettuare il collaudo normativamente previsto per le condotte di Media Pressione di 4° specie,  nell’ottica di un potenziamento e rinnovazione della rete esistente, consentita dal “Piano Guida” e dal “Capitolato di Oneri”.
Invero, tale soluzione consente di garantire, per il futuro, la possibilità di soddisfare un notevole incremento di domanda di gas, in vista di aumentati fabbisogni nelle aree esterne al capoluogo, dovuti ad un crescente andamento demografico ed abitativo,  indotto dalla presenza di “Tecnopolis”, della Facoltà di Agraria, di aziende, centri commerciali, etc.., ferma restando, comunque, la possibilità di consentire, in ogni momento,  una sotto-utilizzazione mediante l’immissione di gas con una pressione di esercizio pari a 1,5 bar.
Pertanto, la censura non merita adesione.
4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce che  la trasformazione delle condotte di Media Pressione da 5° a 4° specie,  pur non comportando una modificazione fisica delle stesse, inciderebbe sulla rete complessiva, considerato che il precitato D. M. 24.11.1984, agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 , fisserebbe le caratteristiche di valvole, curve, raccordi ed altri pezzi speciali del tutto diversificati, in relazione, rispettivamente, alle condotte di 5° specie e di 4° specie, con la conseguenza che, anche a voler prescindere dalla qualificazione come variante essenziale della  trasformazione proposta, essa implicherebbe, comunque, la possibilità di immettere nella rete gas ad una potenza molto superiore a quella consentita dalla rete, collaudata oltre trenta anni fa, in assenza di alcun intervento strutturale.
In realtà, va osservato, nella Relazione descrittiva del “Piano del Gestore”, predisposta da “Italcogim Reti s.p.a.”, è contenuto molto chiaramente l’impegno a trasformare parte della rete esistente di media pressione dalla 5° alla 4° specie e, in particolare, l’impegno a “riqualificare a quarta specie la rete che esce dalla esistente cabina principale di decompressione e misura sino al punto ove essa alimenta la nuova sottocabina SCI (destinata alla decompressione alla Pmax di 1,5 bar per mantenere l’alimentazione della rete nel capoluogo in quinta specie) e sino all’interconnessione della rete esistente con la nuova rete di media pressione prevista nel Piano Guida lungo via Casamassima”.
Ciò nonostante, non risulta dimostrato che la società aggiudicataria si sia impegnata a rinnovare e potenziare la rete, prevedendo altresì i correlativi oneri economici nell’ambito del Piano Economico e Finanziario, senza voler effettuare i collaudi normativamente stabiliti.
Pertanto, la censura non merita adesione.
4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce, per il caso in cui le modifiche proposte non vengano ritenute alla stregua di varianti essenziali non consentite dal bando di gara, che, nella specie, si sarebbe creata disparità di trattamento fra l’aggiudicataria e gli altri concorrenti, in quanto la prima, avendo realizzato negli anni ’70 la rete comunale di distribuzione del gas e non avendo esibito (come formalmente richiesto dalla P.A.) i relativi documenti di collaudo, si sarebbe avvalsa delle sue specifiche e riservate informazioni tecniche per poter proporre più idonee modifiche migliorative della rete, consistenti nel passaggio dalla 5° alla 4° specie della media pressione.
Ancora una volta, però, non risulta dimostrato che la soluzione prospettata dall’aggiudicataria presupponga necessariamente il possesso di informazioni tecniche peculiari e riservate, rivenienti dalle operazioni di collaudo poste in essere nel 1972, ben potendo tale soluzione essere fondata su dati obiettivi resi ostensibili a tutti, come quelli contenuti nel  “Piano Guida”, nella strumentazione urbanistica generale del Comune, nella strumentazione urbanistica attuativa, come il Piano di Insediamenti Produttivi, etc., che lasciano ben intravedere sviluppi del sistema economico locale, tali da richiedere, come conseguenza,  un potenziamento della rete dell’area esterna al capoluogo.
Pertanto, la censura è infondata.
4.4. Con il quarto motivo, l’esponente deduce che la decisione finale assunta dalla Commissione di Gara sarebbe in contraddizione con quanto espresso nello stesso verbale n. 11 del 2.5.2006, con il quale essa aveva chiesto all’amministrazione di acquisire gli atti di collaudo, al fine di comprendere l’ammissibilità tecnica della modifica di specie delle condotte di media pressione, ribadendo, nel contempo, che la rete comunale doveva essere esercita ad un pressione di 1,5 bar.
La censura risulta priva di pregio solo se si considera che la differenza fra le due specie di condotte, rispettivamente, di 5° e di 4° specie, non è di natura strutturale e che le condotte di 4° specie, proposte dalla controinteressata al fine di poter fronteggiare anche i prevedibili incrementi dei fabbisogni futuri, sono, comunque, tecnicamente compatibili anche con esigenze di sottoutilizzazione, potendo essere esercite anche ad una pressione di 1,5 bar, come le condotte di 5° specie ( come risulta dagli elaborati grafici), con la conseguenza che esse possono ben rispondere alla attuale domanda di gas,  richiedente una pressione di 1,5 bar nonché ad una domanda di gas  gradatamente crescente fino a 5 bar.
4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che l’offerta economica della “Italcogim Reti s. p. a.” sarebbe anomala ed inammissibile, anche alla luce delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica.
Infatti, detta ditta si sarebbe riconosciuta, in tariffa, un’indennità “una tantum”, pari ad €. 550.000, in violazione delle previsioni delle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 170 del 29.9.04 e n. 122 del 20.06.05, poiché, trattandosi di un investimento immateriale, cioè non destinato all’attività di distribuzione, non poteva essere scaricato sugli utenti mediante l’incremento della tariffa. 
Inoltre, sarebbe stato esorbitante l’importo stimato come ricavo di vettoriamento per il 2007 in €. 120.000, poiché, secondo l’esponente, in realtà, tale ricavo ammonterebbe ad €. 41.000 (corrispondente alla differenza fra la somma di €. 120.000, inerente i ricavi indicati da “Italcogim Reti s.p.a.”, e quella di €. 79.000, corrispondente all’incremento dei ricavi 2007), che sarebbe dovuta essere indicata eliminando l’investimento per indennità “una tantum”.
Infine, l’aggiudicataria avrebbe calcolato in modo illegittimo i ricavi per il periodo 2009-2018, non applicando le normali procedure di determinazione delle tariffe (price-cap), ma indicando un incremento annuo dei ricavi pari al 2,2 %, equivalente alla valutazione di crescita dell’inflazione indicata nell’allegato al piano economico-finanziario di dettaglio.
Infine, sarebbero del tutto immotivate le indicazioni dei ricavi “per operazioni diverse” ed i costi unitari a titolo di contributo per allacciamenti, pari ad €. 100 a fronte di valori medi pari ad €. 200 (ed infatti la ricorrente A.M.G.A.S. ha indicato la somma di €. 180 per il contributo allacciamenti).
In sostanza, ad avviso dell’esponente, queste errate indicazioni avrebbero comportato la previsione di ricavi idonei a determinare il carattere anomalo dell’offerta economica.
Al riguardo, va premesso che il giudizio sulle giustificazioni resa da un’impresa in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta incontra il limite dell’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione, sotto il profilo della logicità e della sussistenza dei presupposti e se essa si riveli inattendibile, illogica ed erronea, per ciò che riguarda anche solo uno o taluni degli elementi, il giudizio globale ne risulta inficiato se l’incidenza, in termini quantitativi, del dato parziale sull’ammontare complessivo dell’offerta, sia tale da fare presumere il condizionamento preponderante, se non determinante, della valutazione negativa, in relazione alla motivazione che la sorregge. 
Nella specie, però, non è dato ravvisare, nelle valutazioni svolte dall’amministrazione, i profili di illogicità ed incongruenza lamentati, per le seguenti ragioni:
a) l’indennità “una tantum” risulta correttamente inserita nella voce “investimenti lordi” del “business plan” allegato all’offerta e risulta presente nelle voci di ammortamento individuate nel medesimo piano;
b) il ricavo tariffario, stimabile per l’intero anno 2006, da confrontarsi con il valore del 2007, risulta di circa €. 455.000, in corrispondenza del  “V.R.D.” (il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione) posto a “base di gara”, relativamente all’anno termico 2003/2004, adeguato ai parametri imposti dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 122/05;
c) l’investimento impiantistico, previsto nel primo anno di gestione, comporta un riconoscimento tariffario che, in applicazione dei coefficienti stabiliti dalla precitata delibera A.E.E.G. n. 122/05, sia a titolo di corrispettivo a remunerazione del capitale investito “netto”, che a titolo di remunerazione dell’ammortamento tecnico-tariffario delle opere impiantistiche realizzate, viene quantificato in euro 123.00 in totale:  cifra sostanzialmente corrispondente alla differenza fra il valore di ricavo tariffario “2006 completo” di 450.000 euro ed il valore di circa 580.000 euro, indicato nel “business plan”, senza considerare alcun ritorno tariffario legato alla cosiddetta “indennità una tantum”;
d) l’offerta economica in contestazione ha tenuto conto del “recupero di produttività”, imposto dalla suddetta delibera A.E.E.G. n. 122/05 per gli anni fino al 2008, in corrispondenza della scadenza del periodo “regolatorio AEEG”, per la parte di “V.R.D.” (il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione) impattato dal recupero stesso (quota di gestione ed ammortamenti), mentre l’effetto non risulta esplicitato per i periodi successivi, nei quali non potrebbe assumere valori rilevanti;
e) i “ricavi per prestazioni diverse” sono riconducibili agli introiti revisionali derivanti da prestazioni “accessorie al servizio di vettoriamento base remunerato dalla tariffa”, quali, ad esempio, quelle costituite da attivazione, disattivazione e rimozioni contatori, ai sensi della delibera dell’AEEG n. 40/04, e sono stati valutati pari a circa il 4,5% del ricavo da vettoriamento: analoghe previsioni concernono anche gli allacciamenti ed i relativi contributi, che, peraltro, assumono un rilievo non certo centrale nell’ottica del progetto generale.
Conseguentemente, nella specie, non si rinvengono quegli elementi di macroscopica illogicità ed irrazionalità denunciati, con riferimento alla valutazione positivamente espressa dalla Commissione di Gara sui dati  giustificativi dell’offerta proposta dalla ditta aggiudicataria.
4.6. Con il sesto motivo, l’esponente deduce che, poiché il bando di gara, con l’art. 9, inerente la valutazione dell’offerta, si limiterebbe, per gli aspetti più tecnici (piano economico finanziario, valore tecnico del progetto e livello di qualità del servizio), a riproporre quasi testualmente il dettato normativo di cui all’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164, la Commissione di Gara avrebbe dovuto procedere alla preventiva predeterminazione di sub-criteri, al fine di attribuire un punteggio per ogni componente, secondo l’indicazione del valore decrescente dei diversi elementi (sviluppo, estensione, tempi, etc..) .
Nella specie, a suo avviso, in assenza di criteri di graduazione specifici, non fissati né dalla lex specialis né dalla Commissione di Gara, il Piano dell’aggiudicataria risulterebbe genericamente ed irrazionalmente valutato.
Considera in proposito il Collegio che la generale previsione della lex specialis di gara del punteggio da attribuire, in complessivi 50 punti per l’offerta tecnica ed in complessivi 50 punti per l’offerta economica, risulta specificata, in particolare, nel Disciplinare di Oneri (pag. 20) attraverso la scomposizione del punteggio da attribuire, quanto all’offerta tecnica, con riguardo al piano economico e finanziario, fino a 10 punti; al valore tecnico del progetto, fino a 20; ed al livello di qualità del servizio, fino a 20 punti.
Per ciascuno di questi elementi, poi, sono espressamente stabiliti dal Disciplinare i criteri di valutazione in relazione a numerosi sotto-elementi qualificanti dettagliatamente indicati.
Pertanto, non si rinvengono, nei parametri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara – e puntualmente applicati dalla Commissione di Gara, come si evince dai verbali delle relative operazioni – quei profili di inconsistenza e genericità dedotti, in misura tale da poter inficiare la validità e la razionalità della valutazione delle offerte.
4.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione di Gara, non graduando i criteri di attribuzione del punteggio, non avrebbe reso adeguata motivazione in ordine alle scelte operate.
Anche tale censura, connessa con la precedente, appare priva di pregio, dal momento che non è necessario che il giudizio espresso dalla commissione, sulla scorta di parametri generali preventivamente fissati dal bando di gara, debba essere supportato da specifica motivazione, in quanto ciascun punteggio risulta correlato ad un parametro tecnico qualitativo precostituito, in grado, “ex se”, di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione di gara, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, risultando il giudizio compiutamente esternato negli stessi punteggi e nella loro graduazione (ex plurimis, cfr.: T.A.R. Marche, sez. I, 10 novembre 2006 n. 1133).
Comunque, nella specie, la Commissione di Gara ha predisposto un distinto verbale per ciascuno degli elementi qualificanti dell’offerta tecnica presentata, idoneo a costituire congruo supposto motivazionale.
4.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce che il progetto tecnico della “Italcogim Reti s.p.a.” presenterebbe numerosi profili di inadeguatezza: la realizzazione di una seconda cabina RE.MI richiederebbe, per il tempo occorrente, una parziale chiusura della rete, con contestuale utilizzo delle altre condotte di 5° specie mediante immissione di gas alla pressione di 5 bar; mancherebbe la “derivazione sulla stradella senza sbocco”, richiesta dal Piano Guida; il progetto consentirebbe impropriamente l’interconnessione di reti a differenti valori di pressione, lungo la S. P. 62 per Casamassima; non potrebbero essere rispettati i tempi di consegna delle opere da realizzarsi, considerata la necessità della previa acquisizione della disponibilità dall’Acquedotto Pugliese della servitù per la posa delle condotte in area AQP; nella zona Le Lamie il percorso della rete da realizzarsi non terrebbe conto del fatto che la viabilità non sarebbe stata ancora determinata dal Comune; per la realizzazione della nuova cabina di decompressione non vi sarebbe ancora accordo con il trasportatore nazionale SNAM Rete Gas per il relativo allaccio.
Ma anche questo motivo di doglianza appare privo di consistenza.
Va ribadito, invero, che, alla stregua degli atti di causa, il progetto dell’impresa “Italcogim Reti s.p.a.” non si è proposto di immettere, nella rete di distribuzione del Comune di Valenzano, gas con una pressione di esercizio di 5 bar, come ritenuto dalla ricorrente, ma ha previsto una riqualificazione delle condotte del gas da 5° a 4° specie, con correlata effettuazione dei collaudi prescritti dalla vigente normativa in materia.
Inoltre, la previsione di una seconda cabina RE.MI, collegata alla rete nazionale SNAM con funzione di decompressione e di misura, oltre a quella già esistente nel Comune di Valenzano, risulta funzionale proprio al suddetto obiettivo di riqualificazione, in quanto intende evitare il rischio di  interruzione del servizio.
La derivazione di pochi metri sulla stradella senza sbocco, prevista dal Piano Guida, viene realizzata, secondo il progetto esecutivo dell’aggiudicataria, mediante apposito stacco dalla condotta esistente lungo la strada provinciale n. 62 e con possibilità di alimentare tutti gli utenti interessati.
Inoltre, tutte le condotte progettate sono su viabilità definita, compresa la zona “Le Lamie”, come da relazione descritta al Piano del Gestore.
La censura, in conclusione, non merita adesione.
Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso principale si appalesa infondato.
5.1. Con il primo dei motivi aggiunti notificati il 10.10.2006 e depositati il 23.10.2006, la ricorrente censura l’offerta economica presentata dalla controinteressata perché avrebbe violato le indicazioni dei prezzi e non avrebbe rispettato il capitolato prestazionale.
In particolare, deduce che la “Italcogim Reti s.p.a.” avrebbe erroneamente indicato, a titolo di costo dello scavo per la posa delle condotte, l’importo di €/mc 2,50 previsto alla voce E1 (scavo in sezione ampia fino a metri 2,00 dal piano di campagna di materie di qualsiasi natura e consistenza) del Disciplinare di Oneri, al fine di operare un’ingiustificata riduzione dei costi, mentre, in realtà, avrebbe dovuto indicare l’importo di €/mc 9,00 (come essa ricorrente ha fatto).
Rileva, inoltre, che la “Italcogim Reti s.p.a.” non avrebbe potuto indicare il costo di rinterro degli scavi come effettuato con materiale preesistente, non essendo, al momento della presentazione dell’offerta, in possesso della prescritta autorizzazione obbligatoria della Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 7.2. del Capitolato Prestazionale, per cui erroneamente avrebbe indicato il costo di €/mc 5,50, previsto dalla voce E 20 (Rinterro dei cavi aperti per posa di condotta od altro con materiale proveniente dagli scavi e giudicato idoneo dalla Direzione dei Lavori).
Deduce altresì che il costo della tubazione DN 125 sarebbe stato erroneamente indicato in €./ml. 4,00, come previsto alla voce R 13 dall’Elenco Prezzi Unitari, laddove il prezzo di mercato non potrebbe essere inferiore a  €/ml 24,00, come indicato nell’offerta .
La ricorrente adombra altresì che la “Italcogim Reti s.p.a.” avrebbe subdolamente utilizzato l’errore materiale in cui era incorsa, al riguardo, la P. A. in sede di predisposizione degli atti di gara, riducendo la voce in esame di almeno €. 145.000, con la conseguenza che l’applicazione dei prezzi reali alle quantità esposte avrebbe comportato un maggiore onere di realizzazione degli impianti di €. 240.517,57: somma che sarebbe quasi equivalente alla differenza di offerta dell’una tantum fra “ Italcogim Reti s.p.a.” ed “ s.p.a”, con la conseguenza che già tale dato sarebbe ex se sufficiente ad annullare il favore sul punteggio complessivo finale attribuito alla vincitrice della gara.
Le censure sono evidentemente pretestuose, dal momento che la ricorrente:
– non spiega perché “Italcogim s.p.a” avrebbe dovuto utilizzare la voce E10 (scavo in sezione ristretta di conglomerato di tufo) anziché la voce E1 (scavo in sezione ampia di materie di qualsiasi natura e consistenza), non risultando affatto dimostrato che la zona oggetto degli interventi proposti è costituita quasi tutta di materiali di tufo;
– non dimostra perché il Comune sarebbe incorso in errore materiale nell’indicazione del costo della tubazione DN 125 riportato alla voce R13 dall’Elenco Prezzi Unitari, del quale avrebbe approfittato l’aggiudicataria per formulare un’offerta non corretta.
Né ha valenza particolarmente determinante il rilievo secondo cui, non avendo la “Italcogim Reti s.p.a.”, al momento della presentazione dell’offerta, la necessaria autorizzazione della Direzione dei Lavori per poter utilizzare il medesimo materiale di rinterro, non avrebbe potuto utilizzare la voce E 20, ma una diversa voce che prevedeva un costo più elevato: è evidente che la controinteressata non era tenuta a presumere “a priori”, contrariamente a quanto assunto con la presente censura, che non avrebbe potuto ottenere la prescritta autorizzazione, peraltro subordinata alla sussistenza di alcuni presupposti normativamente determinati, di cui la deducente non prova la carenza né fa menzione.
Va, comunque, precisato che la “Italcogim Rete s.p.a.”  risulta destinataria del permesso di costruire n. 6 del 18 gennaio 2007 per l’installazione di condotte di gas metano, allacciamenti ed opere accessorie in ampliamento all’impianto esistente, in esecuzione del contratto n. 2187 del 4.8.2006 (cioè del contratto stipulato con il Comune di Valenzano per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi), il quale stabilisce, fra l’altro, che “le modalità di scavo, rinterro e ripristino delle sedi viarie dovrà avvenire in conformità a quanto riportato nell’atto contrattuale e suoi allegati”.
Pertanto, la censura non merita adesione.
5.2. Con il secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce che la proposta tecnica della “Italcogim Reti s.p.a.” non avrebbe previsto il collaudo della rete per giustificare il mutamento della specie della rete in media pressione da 5° in 4° specie, con ciò rendendo possibile immissione di gas ad una pressione di 5 bar anziché di 1,5 bar nelle condotte di 5° specie.
La censura non può essere condivisa per tutte le argomentazioni svolte in occasione dell’esame del primo e del secondo motivo del ricorso principale.
5.3. Con il terzo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’incongruenza nonché il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel “Piano Guida” redatto dall’Amministrazione, da parte del progetto della “Italcogim Reti s.p.a.”, poiché il relativo “Piano del Gestore” indicherebbe una rete che non consentirebbe l’alimentazione degli edifici universitari (Tecnopolis e Facoltà di Agraria) posti lungo la S.P. 62 al km 2, in quanto si arresterebbe al Km 1 e, inoltre, avrebbe previsto la metanizzazione di strade private all’interno della zona universitaria.
Invero, la rete prefigurata dall’aggiudicataria termina alla progressiva Km 1,000, in coerente rispetto del punto 1 del “Piano Guida”, mentre la metanizzazione delle utenze universitarie viene prevista correttamente attraverso le strade ivi allocate, non dovendosi distinguere tra strade ad uso pubblico e strade private, secondo quanto chiarito nella nota del Comune di Valenzano 4.1.2006, ove si precisa che la realizzazione della rete al servizio degli edifici universitari deve avvenire “sino ai cancelli”.
La censura si appalesa pretestuosa anche avuto riguardo alle argomentazioni svolte in occasione dell’esame dell’ottavo motivo del ricorso principale.
5.4. Con il quarto dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce che il progetto dell’aggiudicataria: a) non avrebbe rispettato le caratteristiche delle tubazioni, avendo previsto l’utilizzazione dei tubazioni DN 80 in luogo di quelle DN 100 indicate al punto 3 del Piano Guida; b) avrebbe omesso di ricomprendere nella propria offerta circa 620 metri di condotta gas per un valore di circa 40.000 euro, in quanto non avrebbe previsto l’estensione della rete sino al civico 66 nonché lungo la stradella senza sbocco, in corrispondenza dello stesso civico; c) non avrebbe completato la rete su via Santa Croce sino al civico 105, come previsto dal punto 4 del Piano Guida; d) farebbe terminare  la condotta di via Montrone prima dell’incrocio con la stradella cantonale “Casina Capozzi”, come, invece, aveva previsto il “Piano Guida”.
Come già anticipato in sede di esame del terzo motivo del ricorso principale, non corrisponde al vero che la rete indicata dal punto 3 del Piano Guida come DN 100 sia stata prevista come DN 80 nel progetto della “Italcogim Reti s.p.a.” né che i 50 metri indicati dalla Commissione siano stati progettati in DN 100, come risulta dalla rappresentazione contenuta nella planimetria 18.028 tavola 3 di 4 contenuta nell’allegato B) 2.2. dell’offerta: la stessa Commissione, infatti, nel verbale di gara n. 7 riconosce l’errore, dando atto che “ Italcogim Reti s.p.a.” ha progettato la rete di BP di cui al punto 3 in DN 100.
Inoltre, il terminale della rete in via S. Croce fino al civico 105 è stato progettato in conformità a quanto previsto e poi verificato mediante apposito sopralluogo condotto sul posto.
Infine, in relazione alla condotta di cui al punto 5, la Commissione di Gara, nel verbalizzare l’espressione “sembra terminare” prima dell’incrocio con la stradella cantonale “Casina Capozzi” si limita ad esprimere soltanto una posizione di dubbio, che, oltretutto, risulta superata nel verbale n. 7, a seguito di istruttoria disposta al termine della seduta del 6.4.2006, in esito alla quale è emersa la regolarità dell’offerta tecnica censurata.
Anche questa doglianza, si appalesa, dunque, infondata.
5.5. Con il quinto dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce che la previsione del passaggio delle reti in MP dalla 5° alla 4° specie sarebbe sostanzialmente giustificata, nel progetto di “Italcogim Reti s.p.a.”, con la previsione di una portata di gas pari a 8500 metri cubi per l’intero abitato di Valenzano, molto esorbitante rispetto alla esigenze di consumo attuali, complessivamente, corrispondenti a 4000 metri cubi all’incirca.
Anche questa censura è infondata, dal momento che l’aggiudicataria risulta aver correttamente conformato la sua proposta di potenziamento della rete all’esigenza di poter fronteggiare, nel corso dei prossimi anni, un prevedibile incremento della domanda di consumo di gas, in corrispondenza con un prevedibile aumento dell’andamento demografico del Comune nei prossimi anni, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistici generali ed esecutivi vigenti, quali il “Piano Insediamenti Produttivi” nonché in conseguenza del disposto decentramento della Facoltà di Agraria, dell’insediamento di “Tecnopolis” nonché di altre imprese e centri commerciali.
Pertanto, la censura risulta destituita di fondamento giuridico.
In conclusione, sia il ricorso principale che i motivi aggiunti vanno rigettati.
6. Le conclusioni testé raggiunte di infondatezza delle impugnative proposte dalla ricorrente comportano la consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata "Italcogim Rete s.p.a.”, essendo pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo che il ricorrente in via incidentale difetta di interesse alla decisione del suo gravame, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o infondato il gravame principale.
Ciò in relazione all’affermata natura accessoria del ricorso incidentale in quanto strettamente dipendente dalla sorte di quello principale e, dunque, condizionato dall’esito di quest’ ultimo (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 1490 del 4/10/1994; C.d.S., sez. V, n. 267 del 26/7/1985 e sez. VI, n. 1305 del 9/10/1989).
7.  La reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti comporta, per la ricorrente, anche la reiezione della richiesta risarcitoria dei danni per equivalente, non risultando accertato uno dei presupposti necessari dell’azione di risarcimento: l’illegittimità, sotto i profili dedotti, degli atti impugnati.
Quanto alle spese ed onorari del giudizio, attesa la complessità della fattispecie esaminata, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti in causa ai sensi dell’art. 92, ult. cpv. c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così statuisce:
– rigetta il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
– dichiara inammissibile i ricorsi incidentali;
– rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta – Presidente
Vito Mangialardi    – Componente
Concetta Anastasi – Componente, Est.
L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 

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