Tar Bari , I sez. , Allegretta pres. Anastasi est, n. 1470, pubblicata il 6.6.2007, in materia di appalti

sentenza 14/06/07
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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1470
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Sent. 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
N.
Sede di Bari – Sezione Prima
Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 478 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da omissis
DIRITTO
1. Con il primo motivo, si lamenta che, erroneamente, l’amministrazione avrebbe ritenuto che l’attività di preposto alla struttura teatrale in qualità di “coordinatore della sicurezza ed emergenza e presidio”, svolta dall’impresa Michele *** presso il “Teatro Piccinni” di Bari, in virtù di delega conferita mediante appositi atti negoziali dalla società “***.-Roma”, non potrebbe essere sussumibile nel concetto di “servizi identici”, rispetto a quelli richiesti dal bando di gara di che trattasi, il cui oggetto è costituito dall’appalto del servizio biennale di “responsabile delle attività teatrali e Coordinatore della sicurezza” presso il “Teatro Comunale Piccinni” di Bari.
L’art. 1 del Capitolato di oneri e d’appalto, approvato con D. D. 2005/230/165 del 25.11.2005, precisa che la gara in questione reca come oggetto “l’affidamento della funzione di Responsabile dell’Attività del Teatro Nicolò Piccinni di Bari, ai sensi del D. M. 19.8.96, del D. Lgv. 626/94 e s. m. i., del D. M. lavoro 10.3.1998, e normativa vigente in materia, al fine di garantire la fruizione del teatro nel corso di tutte le manifestazioni che saranno autorizzate dal Comune di Bari, ed il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza delle cose e delle persone, spettatori e/o terzi in genere, sia nei periodi di attività teatrale che in quelli di chiusura”.
Per espresso richiamo operato dalla lex specialis di gara, le prestazioni richieste dall’appalto in questione sono quelle inerenti l’attività diretta a garantire la sicurezza del teatro con specifico riferimento alla prevenzione del rischio incendi di cui al D. M. 19.8.1996 ed al D. M. 10.3.1998, nonché quelle inerenti l’attività diretta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il cui art. 4 quale stabilisce: “Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all’azienda, e nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente “ .
L’art. 9, comma I, del medesimo decreto legislativo n. 626/1994 precisa che “ il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.”
Il Capitolato d’oneri e d’appalto, nell’ispirarsi alle previsioni di cui alla precitata normativa nazionale, con l’art. 5, in tema di obblighi del responsabile dell’attività, prevede: “Fanno parte degli oneri connessi alla delega conferita la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e le relative prestazioni, come previsto dai decreti soprarichiamati.
Fanno parte inoltre degli oneri connessi alla suddetta delega:
1) la redazione da parte dei tecnici abilitati e specializzati del fascicolo di manutenzione, con particolare riferimento alla programmazione dei controlli e degli interventi manutentivi da affidare periodicamente e prima di ogni rappresentazione teatrale;
2) la redazione conseguente dei capitolati per l’affidamento ad imprese nei rispettivi controlli e delle manutenzioni suddette;
3) la informazione e formazione dei lavoratori delle suddette imprese a tal fine;
4) la supervisione delle attività delle imprese sopraddette;
5) la redazione e gestione da parte di tecnici abilitati e specializzati del registro della sicurezza antincendio;
6) la redazione conseguente del capitolato per l’affidamento ad imprese specializzate dell’attuazione delle misure;
7) la informazione e la formazione dei lavoratori delle imprese sopraddette a tal fine;
8) la supervisione sull’attività delle imprese sopradette;
9) il collaudo generale iniziale di tutta l’impiantistica e di tutte le attrezzature e strutture esistenti;
10) la redazione del disciplinare d’oneri da porre a carico dell’organizzatore responsabile di ciascuna manifestazione, compresa la informazione e la formazione a tal fine del relativo personale e compresa la indicazione delle direttive e delle prescrizioni che questi deve seguire per l’utilizzazione delle strutture e degli impianti, con particolare riguardo al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
11) la supervisione sull’attività di detto organizzatore responsabile;
12) in riferimento al verbale n. 1127/78 del 17.3.1999 (CPVLPS –Bari), dovranno essere riverificate e riprodotte, a firma di professionista abilitato, tutte le certificazioni e dichiarazioni necessarie ad ottenere il parere favorevole degli enti preposti (V.V.F. ed Amministrazione Comunale) al fine di assicurare e garantire la continuità e l’esercizio dell’attività.
Fa inoltre parte degli oneri a carico dell’appaltatore, quale Responsabile dell’attività, in quanto delegato dal Committente/Titolare dell’attività, la individuazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per le cose e per le persone; per cui l’appaltatore è obbligato a segnalare e a chiedere al committente titolare dell’attività (Sindaco) tutti i provvedimenti e/o interventi da adottare per una corretta organizzazione a svolgimento di quanto sopra”.
Il successivo art. 6 del medesimo Capitolato di Oneri e d’Appalto di Gara, nel porre ulteriori obblighi e requisiti del responsabile dell’attività in qualità di responsabile del servizio prevenzione e protezione, precisa:
“Con riferimento agli oneri indicati ai punti del precedente art. 4, si specifica che fanno parte degli oneri connessi alla delega oggetto dell’appalto le seguenti prestazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
a) la identificazione e presa d’atto dei rischi professionali per i dipendenti delle imprese di manutenzione, dell’impresa preposta alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e dell’organizzatore responsabile di ciascuna manifestazione la individuazione delle misure di sicurezza da adottare per le lavorazioni di cui alla valutazione dei rischi;
b) la individuazione delle misure di sicurezza da adottare per le lavorazioni di cui alla valutazione dei rischi;
c) la elaborazione delle procedure di sicurezza e misure preventive e protettive da adottare;
d) la informazione e la formazione dei lavoratori;
e) la proposta dei programmi di formazione ed aggiornamenti periodici;
f) la impostazione iniziale del registro infortuni da far adottare alle imprese ed all’organizzatore responsabile di ciascuna manifestazione, e le relative verifiche periodiche;
g) la funzione di preposto alla struttura nonché di coordinatore della sicurezza ed emergenze con l’obbligo del presidio prima, durante e dopo lo spettacolo come disciplinato al successivo art. 7. “
L’ art. 7 del Capitolato di Oneri e d’Appalto individua, invece, le prestazioni proprie della figura di “ Preposto alla struttura e Coordinatore della sicurezza ed emergenze” , il quale “ dovrà fornire ed assicurare i seguenti servizi:
– presidio tecnico-operativo diurno;
– presidio tecnico operativo festivo/prefestivo;
 – presidio tecnico operativo notturno (con decorrenza dalle ore 22,00);
– presenza ed assistenza unità operativa.
Il servizio dovrà essere svolto sempre da personale abilitato e qualificato che prevede la presenza ed assistenza di unità operativa impegnata per:
-almeno un’ora prima ed un’ora dopo la durata di spettacolo;
– assicurare il presidio anche nelle ore di montaggio e smontaggio delle scene (il giorno di arrivo Compagnia per l’intera giornata e l’ultimo giorno dopo lo smontaggio scene fino alla chiusura del Teatro);
– garantire il presidio tecnico –operativo,sempre, durante lo spettacolo con assistenza e supporto ai V.V.F. durante il giro preventivo (giro completo dei locali + controllo uscite di sicurezza + controllo mezzi mobili antincendio + controllo impianti luci di emergenza + controllo impianto di rilevazione + sopralluogo ai locali tecnici + controllo mezzi fissi di estinzione – idranti ed altro;
– effettuare verifiche e controlli finali dopo la fine dello spettacolo.”  
Orbene, dalla mera lettura della precitata normativa, emerge in modo molto chiaro che le prestazioni professionali che la lex specialis di gara riconduce alla figura del “Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione” (art. 6 del Capitolato Speciale di Oneri e d’Appalto) sono più ampie e diversificate rispetto a quelle ricondotte alla figura di “Preposto alla struttura e Coordinatore della sicurezza ed emergenze” (art. 7 del Capitolato del Capitolato Speciale di Oneri e d’Appalto), poiché le (molteplici) mansioni riconducibili alla figura del “responsabile del servizio di protezione e prevenzione”, rivenienti dalla normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 626/94, contengono in sé anche quelle proprie della figura di “preposto alla struttura e coordinatore della sicurezza ed emergenze”, che, quindi, ne rappresenta un “minus”, cui non corrisponde alcuna identificazione normativa unitaria nella legislazione nazionale.
L’art. 9 del Capitolato di Oneri e d’Appalto, prevede una sorta di “scorporo” delle prestazioni indicate come unitariamente riconducibili alla figura di “preposto alla struttura e coordinatore della sicurezza ed emergenze”, tanto che ne consente espressamente il subappalto.
L’evidente maggiore ampiezza delle prestazioni riconducibili alla figura del “responsabile del servizio di protezione e prevenzione” non consente di poter condividere la tesi di parte ricorrente incentrata, in sostanza, sulla dimostrazione dell’equipollenza e fungibilità delle prestazioni riconducibili alle due figure precitate.
La stazione appaltante ha chiesto, quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato di Oneri e d’Appalto, il possesso di un fatturato complessivo, non inferiore ad €. 50.000,00, inerente “servizi identici” a quello oggetto dell’appalto, svolti nel triennio 2002-2004 presso le amministrazioni pubbliche.
L’impresa ***, come si evince dal verbale di gara del 30.1.2006, nella qualità di capogruppo dell’ a.t.i. con la “***. s.r.l.”, ai sensi dell’ art. 12 del precitato Capitolato d’oneri e d’appalto, ha dichiarato di aver espletato le funzioni di “coordinatore della sicurezza” presso il “Teatro Piccinni di Bari”, nel triennio 2002 -2004, per un importo complessivo non inferiore ad €. 50.000,00.
Ciò, in quanto le prestazioni riconducibili alla figura di “responsabile del servizio di protezione e prevenzione” presso il “Teatro Piccinni di Bari” risultano essere state svolte, negli anni 2001-2005, dalla “***. s.r.l.” (vedasi nota del Comune di Bari del 19.5.2003), che, infatti, ha subappaltato il servizio di “preposto alla struttura e coordinatore della sicurezza ed emergenze” in capo all’impresa ***.
Ne consegue che difettano, in capo a questa, i requisiti di partecipazione alla gara in relazione all’oggetto dell’appalto, quale risulta fissato dall’art. 1 del Capitolato d’oneri e d’appalto.
Pertanto, la censura va respinta.
2.1.Con il secondo mezzo, s’impugna la clausola di bando, riproduttiva della clausola di capitolato la cui applicazione ha determinato l’esclusione della costituenda a.t.i. dalla gara di che trattasi, la quale prescrive “che il fatturato per servizi identici, in ipotesi di a.t.i., deve essere posseduto unicamente dalla capogruppo”, poiché, si assume, siffatta clausola confliggerebbe con i principi del “favor partecipationis” nonché di ragionevolezza e proporzionalità della legge di gara.
2.2. Valgano in proposito le seguenti considerazioni.
Nelle gare per l’affidamento di appalti per lo svolgimento di pubblici servizi, si ritiene che la stazione appaltante possa, con un’apposita clausola,   limitare l’ammissione dei concorrenti, alla stregua delle disposizioni dettate dagli artt.13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 di recepimento della Direttiva 18 giugno 1992 n. 50/CE, soltanto a quelli che abbiano svolto e documentino servizi identici a quello oggetto dell’appalto nel triennio precedente, ai fini della dimostrazione del requisito della capacità tecnica.
Poiché i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, costituiscono requisiti indispensabili di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi, non si può ragionevolmente ammettere che le ditte partecipanti ad una gara di appalto ne siano prive, in quanto ciò contrasterebbe con i principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, rendendo inammissibilmente l’amministrazione appaltante arbitra dell’aggiudicazione, senza alcuna possibilità di controllo da parte degli stessi partecipanti alla gara e ponendo, evidentemente, a rischio la stessa esecuzione dell’appalto per l’eventuale inidoneità della ditta aggiudicatrice.
I documenti indicati dall’ art 13, comma 1, del precitato decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 rappresentano il minimo indispensabile per provare la capacità economica e finanziaria di un’impresa, fermo restando che la stazione appaltante, in relazione alla specificità della singola gara, mantiene il potere non solo di precisare quale dei documenti ivi indicati deve essere presentato, ma anche di richiederne altri, come si evince indirettamente anche dalla lettura del comma III dello stesso articolo 13, che consente al concorrente di provare “liberamente” il possesso della propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, solo quando per giustificati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste (che sono quelle risultanti dal combinato disposto dei primi due commi dell’articolo 13).
La clausola di contenuto restrittivo rispetto al criterio della massima apertura concorrenziale alle gare dell’Amministrazione, implica che l’identità dei servizi sia chiaramente ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo interesse dell’amministrazione (ex plurimis: Cons. Stato, IV, 6 ottobre 2003, n. 5823).
Invero, in base al precitato art. 13 del decreto legislativo n. 157/1995 (corrispondente all’art. 31 della Direttiva n. 92/50/CE ), le amministrazioni "precisano nel bando i documenti che i concorrenti devono presentare per dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica" : tra questi, ben può essere prevista la richiesta di una dichiarazione che indichi il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni.
Per il successivo art. 14 (cfr.: art. 32 della Direttiva n. 92/50/CE ), comma 1, lett.a ) e comma 2, del decreto legislativo n. 157/1995, la stazione appaltante può disporre nel bando o nella lettera invito che i concorrenti dimostrino le proprie capacità tecniche, in relazione all’oggetto della gara, mediante "l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse possono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o degli enti medesimi".
Il successivo comma 3 del medesimo art. 14 del decreto legislativo n. 157/1995 precisa che i requisiti tecnici "non possono eccedere l’oggetto dell’appalto".
Da una disamina del quadro normativo comunitario ( la precitata direttiva n. 92/50/CEE, come modificata dalla direttiva 13.10.1997 n. /52/CEE) e statale (precitato decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche) di riferimento, si perviene alla conclusione secondo cui i "servizi identici" sono i servizi cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, individuati tenendo conto degli allegati I e II al suddetto decreto legislativo n. 157/1995, fermo restando che, dal cennato quadro normativo, non emerge alcun divieto per le amministrazioni di richiedere, nell’ambito di detti servizi, un’esperienza qualificata in un determinato settore, quale requisito anzitutto tecnico per lo svolgimento ottimale del servizio.
Pertanto, siffatta potestà, non risultando esclusa da alcuna previsione, può sempre essere esercitata dall’Amministrazione, a condizione che non si ecceda l’oggetto dell’appalto (ex art. 14, comma 3) e che detto esercizio sia giustificato da ragioni logiche.
Al riguardo, il sindacato spettante al giudice amministrativo è senz’altro di tipo “estrinseco”, atteso che la fissazione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria delle ditte partecipanti spetta all’Amministrazione secondo valutazioni di merito, che vanno mantenute entro il limite della ragionevolezza, valutata con riferimento all’oggetto dell’appalto nonché alle sue caratteristiche particolari.
Nella specie, il ricorso a criteri restrittivi nell’individuazione della capacità tecnica delle aziende partecipanti alla gara riflette l’esigenza, oggettivamente apprezzabile, di assegnare l’appalto a ditta idonea ed affidabile, in base alle caratteristiche delicate e peculiari delle prestazioni richieste, la cui rilevanza consente di giustificare un restringimento del novero dei partecipanti, senza che ciò si risolva in un ingiustificato detrimento della concorrenza tra le imprese.
Si tratta, infatti, della necessità di garantire, sotto il profilo dell’idoneità tecnico-amministrativa nonché della corretta esecuzione delle delicate prestazioni previste, servizi afferenti alla vigilanza ed alla sicurezza di un teatro, caratterizzato dalla riunione, in locali chiusi, di un numero molto rilevante di persone, dalla gestione di particolari strumentazioni elettriche e tecniche, etc…, che involgono la cura di interessi pubblici di primaria rilevanza, ivi compresi quelli relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della stessa incolumità dei cittadini.
2.3. Il precitatodecreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, in coerenza con la normativa comunitaria di riferimento, opera una netta ed inderogabile distinzione tra i criteri soggettivi di prequalificazione, di idoneità alla partecipazione alla gara, disciplinati dall’ art. 12 all’art. 17, e quelli oggettivi, attinenti all’offerta ed all’aggiudicazione, disciplinati dagli artt. 22 e 23.
L’orientamento giurisprudenziale (cfr.: Cons. Stato, V Sez. 30 aprile 2002 n. 2294; 15 giugno 2001 n. 3188), peraltro non pacifico, invocato dalla parte ricorrente, secondo cui i requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese e non dalle singole imprese raggruppate, consente “il cumulo” soltanto dei requisiti oggettivi singolarmente posseduti dalle imprese, mentre, pacificamente, non consente “il cumulo” dei requisiti soggettivi, di natura tecnica o meno, i quali, invece, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.
Siffatta limitazione riflette, infatti, la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
Nella specie, non potendo essere revocato in dubbio che i requisiti di capacità tecnica per cui è causa costituiscono requisiti soggettivi di prequalificazione, disciplinati dagli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 157/1995, non può, in definitiva, trovare ingresso il principio del cumulo invocato dalla parte ricorrente, a sostegno della propria ammissione alla gara di che trattasi.
Pertanto, non si ravvisano gli elementi di incongruità od irragionevolezza denunciati nell’impugnata clausola del bando.
Conseguentemente, alla acclarata legittimità della censurata prescrizione del bando di gara, consegue la legittimità delle successive fasi in cui si è articolata la stessa procedura concorsuale, ivi compresa quella culminata con l’esclusione dell’ a.t.i. ricorrente, per carenza dei requisiti di partecipazione alla gara.
Va, infine, rilevato che, anche sul piano quantitativo, la richiesta della prova di “servizi identici” non può essere considerata in contrasto con l’ art . 13 del precitato decreto legislativo n. 157/1995, poiché, nella specie, il requisito finanziario richiesto è relativo ad un fatturato di €. 50.000, di gran lunga inferiore al valore dell’appalto, che è di €. 240.000.
La censura va, quindi, rigettata.
3.1. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono che anche la controinteressata difetterebbe di alcuni dei requisiti di partecipazione e, pertanto, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara di che trattasi.
Appare, nel complesso, condivisibile l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’impresa controinteressata in relazione alla presente censura, in quanto risulta interposta avverso il verbale della Commissione di Gara che propone l’aggiudicazione provvisoria, avente natura endoprocedimentale, e, come tale, privo di autonoma capacità lesiva delle sfere soggettive delle imprese partecipanti, tenuto conto che le successive determinazioni dell’amministrazione appaltante (di approvazione degli atti della procedura e di aggiudicazione definitiva) costituiscono apprezzamento autonomo, che può non condividere le risultanze dei verbali e può considerare profili ulteriori, rispetto alle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla Commissione giudicatrice.
3.2. Nel merito, la censura è, comunque, infondata.
Si assume che la “Consultec s.r.l.” non avrebbe indicato, come richiesto dalla lex specialis di gara, gli importi maturati presso ogni singola struttura teatrale per “servizi identici”.
Considera il Collegio, tuttavia, che l’art. 1 del Capitolato d’oneri e d’appalto stabilisce che oggetto dell’appalto è l’espletamento delle funzioni di “Responsabile dell’attività”, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, del D. M. 19.8.1996 e del D. M. Lavoro 10.3.1998.
L’ art 12, lettera c) del medesimo Capitolato d’oneri e d’appalto, richiede, fra i requisiti di partecipazione, l’aver svolto “servizi identici” “per conto di pubbliche amministrazioni”, senza nulla precisare in merito al tipo di struttura pubblica, in relazione alla quale detti servizi sono stati espletati.
Né soccorre ad avvalorare la tesi di parte ricorrente il richiamo alla normativa nazionale, dal momento che il decreto legislativo 19/09/1994 n. 626, nel delimitare il campo della sua applicazione, con l’art. 1 stabilisce “il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici”.
Inoltre, il D. M. 19.8.1996, non fa riferimento soltanto alla messa in sicurezza dei teatri, ma prevede disposizioni di prevenzione incendi riguardanti l’esercizio di locali di trattenimento, che, comunque, devono essere osservate indipendentemente dalla tipologia del locale, tutte le volte che, per i motivi più vari, si pongano in essere le condizioni che favoriscano l’afflusso in un dato luogo di un numero considerevole di persone (Tribunale Milano, 28 febbraio 2000).
La doglianza non va, quindi, condivisa.
Con il medesimo articolato profilo di gravame, parte ricorrente lamenta altresì che la controinteressata sarebbe priva di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.
La censura è infondata dal momento che il certificato prot. n. 21558902 del 25.1.2006, prodotto dalla controinteressata e rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bari, attesta che la società ha per oggetto prestazioni di assistenza e consulenza tecnica relativamente, fra l’altro, ai seguenti settori: “Lavoro, prevenzione e protezione dei lavoratori occupati.. Servizi in genere, per migliorare l’organizzazione, il controllo di gestione, la elaborazione dati, i sistemi di occupazione interni ed esterni e quant’altro consenta alle aziende un migliore posizionamento del mercato”.
Inoltre, la controinteressata si è avvalsa della facoltà di subappaltare il servizio, descritto all’ art. 9 del Capitolato d’oneri e d’appalto, di “preposto alla struttura, coordinatore della sicurezza ed emergenze e presidio” alla ditta “Martinelli Impianti s.r.l.”, espressamente qualificata ed abilitata.
Con ulteriore doglianza, contenuta nel medesimo articolato profilo di diritto, parte ricorrente deduce che difetterebbe, in capo all’aggiudicataria, il requisito relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
Anche questa doglianza deve ritenersi infondata. Invero, l’impresa aggiudicataria risulta accreditata, ai fini della normativa UNI EN ISO 9001:2000, nel Settore EA 35, relativo ai Servizi professionali d’Impresa concernenti, in particolare, le attività di “progettazione ed erogazione di servizi di consulenza nel campo della Sicurezza” nonché di “sistemi di gestione aziendali per la qualità, ambiente, sicurezza e integrati” e ciò “a prescindere dal tipo di ambito merceologico a cui i servizi stessi sono indirizzati”, come precisato nella nota di chiarimento dell’organismo di certificazione UNI EN ISO 9001:2000, allegata al suddetto certificato di attestazione della qualità.
Va, per completezza, precisato, che la controinteressata, essendosi avvalsa della facoltà di subappaltare il servizio di Coordinatore della Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 12 del Capitolato d’oneri e d’Appalto, ad altra ditta in possesso dei prescritti requisiti, non avrebbe dovuto dimostrare il possesso del requisito inerente l’attestato di addetto antincendio, ai sensi della legge 5.3.1990 n. 46, lett. A, B, C, D, E, G.
4. L’infondatezza del ricorso, quale emerge alla stregua delle considerazioni che precedono, comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti svolti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata, in quanto l’a.t.i. ricorrente, legittimamente espulsa dalla gara per l’acclarata carenza di un requisito essenziale di partecipazione, ha definitivamente perso la sua specifica autonoma qualificazione procedimentale ed è ormai divenuta del tutto estranea al proseguimento ed alla conclusione della gara, rimanendo relegata in una posizione non più differenziabile rispetto a quella delle altre imprese del settore, il cui interesse alla caducazione integrale della gara non può che essere riferito ad una mera eventualità e, come tale, è rilevante soltanto in via di mero fatto.
In conclusione, il ricorso principale si appalesa infondato ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.  
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili tutti i motivi aggiunti.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 2.500 (euro duemilacinquecento), in favore, rispettivamente, del Comune di Bari, quanto a €. 1250 (euro milleduecentocinquanta) nonché della “Consultec s.r.l.”, quanto a €. 1250 (euro milleduecentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta – Presidente
Vito Mangialardi    – Componente
Concetta Anastasi – Componente, Est.
L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 

sentenza

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