Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
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Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c, nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio.
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Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalità per il coordinamento delle competenze in materia di vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio.
(…)
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Testo attuale
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Modifica in corso (da subito)
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Art. 49. Avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).
(…)
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
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Art. 49. Avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).
(…)
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.;
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
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Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)
(…)
5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15
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Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)
(…)
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
(…)
. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15
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Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
(…)
. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15, nonché comma 7, terzo periodo
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005
(…)
10. Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma 2, dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI.
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Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005
(…)
Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato tecnico XXI
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 189. Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
(…)
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all’articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l’indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII
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Art. 189. Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
(…)
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all’articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l’indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII
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Testo attuale
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Modifica in corso
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Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, dir. 2004/17)
1. Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività.
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Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, dir. 2004/17)
1. Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività.
2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.
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