T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2008, n. 1107 – “La richiesta di avviamento al lavoro di un soggetto disabile costituisce un diritto soggettivo”

Scarica PDF Stampa
Il disabile che avanza richiesta di assunzione nei confronti di una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vanta una posizione di diritto soggettivo insindacabile del giudice amministrativo in sede di legittimità.
Così il Tar Calabria, conformandosi alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di collocamento obbligatorio, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da una disabile avverso il silenzio inadempimento opposto dall’ente locale presso cui la stessa chiedeva di essere assunta.
In particolare, mentre la fase di accertamento dell’invalidità, prodromica all’assunzione, radica in capo all’aspirante lavoratore una posizione di interesse legittimo sindacabile dal giudice amministrativo, nella fase successiva a tale accertamento il disabile diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo all’avviamento al lavoro. Con la conseguenza che le pretese avanzate dal soggetto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione, ovvero il risarcimento del danno per il pregiudizio subito a causa della ritardata assunzione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tale diritto trova diretto fondamento nell’art. 38, comma 3, Cost., laddove, in capo ai soggetti inabili, sancisce il “diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.
Inoltre, poiché la procedura di assunzione obbligatoria dei soggetti inabili consiste sostanzialmente nella chiamata diretta di coloro che risultano iscritti utilmente nelle graduatorie, la stessa non è qualificabile come “procedura concorsuale” che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, legittimerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie.
(Sulla stessa linea del Tar Calabria si vedano C.G.A., sez. giur., 24 ottobre 2007, n. 1043; TAR. Emilia Romagna, 8 febbraio 2001, n. 46)
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Seconda
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 658 del 2008, proposto da:
*** R***, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ***************** in Catanzaro, via Milano, 39;
 
contro
Comune di San Lucido in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito;
 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Silenzio rifiuto relativo alla mancata assunzione della ricorrente a far data dall’11/08/2007 ex art. 9 co. 1. L. n. 68/99;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 il dott. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Atteso che la ricorrente, in qualità di disabile avviata al lavoro in qualità di prima nella graduatoria della provincia di Cosenza, col ricorso in esame, chiede che sia “dichiarato l’obbligo del Comune di san Lucido, quale Ente convenuto, all’assunzione della signora R*** *** a far data dall’11 agosto 2007 ex art. 9, comma 1 della L. n. 68/1999”, nonché chiede che “l’Ente convenuto sia condannato al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente a causa del grave ritardo nell’inadempimento e, pertanto a corrisponderle la somma alla stessa spettante, pari all’ammontare delle retribuzioni non percepite dall’11 agosto 2007, data a partire dalla quale nasceva l’obbligo in capo all’Ente convenuto di assumere la signora ***, alla data di effettiva assunzione”;
Rilevato che, per giurisprudenza costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “In tema di collocamento obbligatorio, mentre in una prima fase, relativa agli accertamenti della p.a. in ordine alla invalidità, volti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, il lavoratore è titolare esclusivamente di interessi legittimi, in una seconda fase, consequenziale al positivo esito della prima con l’accertamento dello "status" di invalido, diviene titolare delle posizioni di diritto soggettivo che si fondano sull’art. 38 cost.,” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 maggio 1999, n. 302), di tal che la pretesa della ricorrente sottesa al ricorso come proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sulla richiesta di avviamento al lavoro, ha in realtà per oggetto posizioni di diritto soggettivo che non possono essere scrutinate dal giudice amministrativo attraverso il rito del silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, sezione VI, 24 marzo 2003, n. 1521);
Atteso che anche riguardo alla pretesa di risarcimento del danno come derivante dal ritardo nell’assunzione la Cassazione si è espressa nel senso che “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata da un invalido,…, per ottenere il risarcimento del danno, sofferto a causa della mancata o ritardata assunzione (ivi compreso in tale secondo caso il pregiudizio per la mancata decorrenza degli effetti economici e giuridici della costituzione del rapporto di pubblico impiego oggetto dell’avviamento per il periodo precedente la ritardata assunzione), poiché la "causa petendi" dell’azione è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all’assunzione, il quale, sussistendo a prescindere dalla decorrenza degli effetti giuridici del rapporto stesso, non può considerarsi da esso derivante o ad esso inerente e deve essere osservato dalla pubblica amministrazione attraverso un’attività vincolata”, (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 302/1999 ibidem);
Rilevato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Considerato che, quanto alle spese di lite non vi è luogo a pronuncia su di esse non essendosi costituita l’Amministrazione comunale resistente;
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Guido Romano, Presidente
*******************, ***********, Estensore
********************, Referendario
 
 
L’estensore                                            Il Presidente
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Del Giudice Marta Johanna

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento