Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

sentenza 21/10/10
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Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale urbano ed extraurbano, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendo i medesimi essere qualificati come “corrispettivi” del servizio di trasporto, come tali sottratti (unitamente a “indennità” e “canoni”) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce del criterio di riparto della giurisdizione stessa quale risultante, nella specifica materia dei pubblici servizi, dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204.

Detta controversia, infatti, non potrebbe qualificarsi come attinente all’esercizio di poteri discrezionali, risolvendosi nell’accertamento della disciplina applicabile in base al complessivo quadro legislativo, anche statale, regolante la materia, e quindi in un momento di definizione del rapporto “a struttura obbligatoria” ormai insorto.

 

N. 07531/2010 REG.SEN.

N. 05951/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2009, proposto da:
Ctp-Compagnia Trasporti Pubblici Spa, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ****** & Associati in Roma, via dei Gracchi N. 81;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall’avv.Lidia Buondonno, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29; Provincia di Napoli;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III n. 01183/2009, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ONERI RELATIVI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ****** ED EXTRAURBANO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ****** e *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la CTP (Compagnia Trasporti Pubblici), con sede a Napoli, ha chiesto la riforma della sentenza n. 1183/09 con la quale il Tar della Campania ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa nei confronti della Regione, per ottenere il pagamento degli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale urbano ed extraurbano svolto nella provincia di Napoli, ed in parte, in quella di Caserta.

In particolare, la ricorrente fonda il gravame sull’omessa applicazione, in suo favore, del Regolamento CE n. 1191/69, che impone agli Enti pubblici di compensare attraverso l’adeguamento delle tariffe gli svantaggi economici derivanti dall’imposizione di obblighi di servizio.

Il Tar ha respinto il gravame avendo ritenuto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento cit., il diritto alla compensazione sorge solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo del servizio che determina, a carico dell’azienda di trasporto, uno svantaggio economico mentre, nella fattispecie, la ricorrente non aveva presentato tale domanda.

Con l’appello in esame la C.T.P. ripropone i motivi di primo grado sostenendo, inoltre, la non applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 4 del cit. Regolamento CE.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello

DIRITTO

Sul ricorso in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Preliminarmente, si rileva la possibilità di conoscere, ex officio, delle questioni attinenti alla giurisdizione in quanto, qualora il Tar abbia espressamente pronunciato sulla stessa, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di specifica impugnativa di parte, mentre il giudice di appello è legittimato ad intervenire d’ufficio quando il giudice di primo grado, come nella fattispecie, ha statuito in forma implicita sulla questione di giurisdizione, attraverso l’adozione di un provvedimento di merito (Ad. Pl. n. 4/05 e n. 4/08; C.S. n. 6590/08).

Nel caso in esame si controverte della pretesa al pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale urbano ed extraurbano.

Questa sezione, al riguardo, ha già avuto modo di richiamare“la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15216 del 4 luglio 2006, la quale ha chiarito che, appunto, le controversie relative a detti contributi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendo i medesimi essere qualificati come “corrispettivi” del servizio di trasporto, come tali sottratti (unitamente a “indennità” e “canoni”) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce del criterio di riparto della giurisdizione stessa quale risultante, nella specifica materia dei pubblici servizi, dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204.”

Detta controversia, infatti, non potrebbe qualificarsi come attinente all’esercizio di poteri discrezionali, risolvendosi nell’accertamento della disciplina applicabile in base al complessivo quadro legislativo, anche statale, regolante la materia, e quindi in un momento di definizione del rapporto “a struttura obbligatoria” ormai insorto.

In tal senso, la citata sentenza delle SS.UU. ha escluso la condivisibilità dell’orientamento già affermato, nel senso della sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a., dalla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 6489 del 5 ottobre 2004, che non avrebbe considerato la riserva a favore del giudice ordinario “ritagliata” dalla Corte costituzionale dell’area delle controversie in materia di concessioni di servizi. Nei sensi qui richiamati, in conformità del “dictum” delle SS.UU. si è d’altra parte già espresso il C.G.A, con decisione 22 giugno 2006, n. 289, che ha affermato come, a seguito della già citata sentenza della Corte costituzionale del 2004, sia venuta meno la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle vertenze in materia di “corrispettivi” per lo svolgimento di servizi pubblici. Conformemente si è espressa la Sezione VI del Consiglio di Stato con la decisione n. 3466/2007.”(C.S. n. 1055/10).

In relazione a quanto esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione e va disposta la remissione degli atti dinanzi all’AGO, ai sensi dell’art. 59 della L. n. 6/09, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

In relazione alla peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l’intervento dei Signori:

*************, Presidente, Estensore

Vito Poli, Consigliere

************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

 

IL PRESIDENTE                    ESTENSORE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

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