Sussiste la responsabilità della P.A. nella causazione del sinistro per omessa manutenzione della strada pubblica ex art. 2043 c.c.

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Nel caso di danni subiti da un pedone a causa delle cattive condizioni della strada, l’ente proprietario è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’atrt. 2043 cc., mentre non trova applicazione l’art. 2051 cc. pur trattandosi di una P.zza di limitate dimensioni e quindi sottoposta al costante controllo della P.A..
Lo ha stabilito IL GIUDICE DI PACE DI LECCE, Avv. ***********************, con una recente sentenza (riportata in calce) con cui è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni patiti da un cittadino a causa della cattiva manutenzione della strada pubblica.
Nella specie, l’attore aveva riportato un trauma distorsivo al piede destro, a causa di un basolo sconnesso che, sebbene fosse livellato insieme agli altri masselli presenti, in realtà, era distaccato da questi ed era traballante, costituendo così una vera e propria insidia non visibile nè prevedibile.
Con la richiamata sentenza il Giudice di Pace di Lecce ha condannato l’A.C. proprietaria del tratto di strada percorso dall’attore rilevando che "seppur non si può ritenere una responsabilità della PA. per violazione dell’obbligo di custodia ex art. 2051 del cc., per il noto orientamento giurisprudenziale che, in tema di beni pubblici demaniali, esclude l’applicazione di responsabilità ex ari. 2051 cc., stante l’impossibilità di un controllo continuo e completo dell’intera rete stradale, tale da concretizzare il concreto presupposto della "custodia" la cui violazione rappresenta la ratio della norma, sussiste certamente la responsabilità del Comune ex art. 2043 del cc. per violazione del principio del neminem laedere".
In particolare, secondo il Giudicante "la compiuta istruttoria, con la prova per testi assunta e la descrizione dei fatti cosi come emerge dagli atti di causa, tra cui il verbale di sopralluogo redatto dai VV. UU. di Lecce, consentono di ritenere, senza ombra di dubbio, che l’evento dannoso lamentato è da imputarsi a responsabilità del Comune di Lecce ex art. 2043 del cc.".
Ha infine concluso il Giudice adito "Non vi è dubbio, dunque, che tale omissione da parte dell’ente pubblico abbia determinato una situazione di insidia e trabocchetto per il pedone che ha impegnato il tratto di strada de qua nell’erronea convinzione della tranquilla e sicura transitabilità della stessa, non avvedendosi, anche per il fatto che il dissesto riguardava una piccola parte della sede stradale, del suddetto ostacolo".
Il Giudice ha condannato, inoltre, l’AC convenuta al pagamento, in favore dell’attore, anticipatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 850,00 per diritti ed onorario, oltre ad euro 100,00 per spese ed oltre, ancora, il 12,5% per Add.le, IVA e CAP come per legge.
 
Avv. ****************
 
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REPUBBLICA ITALlANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. *********************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa C; passata in decisione all’udienza del 27.02.07, promossa da:
…………, elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’ avv.to ***********, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to ***********, come da mandato in atti,
ATTORE
CONTRO
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M.    ************** ed E. Novembre, come da mandato in atti,
CONVENUTO
All’udienza del 27.02.07 la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti che si riportavano a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, chiedendone l’integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 12.09.06 ……….. conveniva in giudizio il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dei danni dallo stesso subiti e conseguentemente sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.296,38 oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze del giudizio.
Deduceva l’attore che il giorno 17.11.2004. verso le ore 21.30.mentre percorreva a piedi Via S. Trinchese, in Lecce, giunto in prossimità di Piazza Sant’******, a causa di un basolo sconnesso, riportava un trauma distorsivo al piede destro.
Rilevava che detto basolo sebbene fosse livellato insieme agli altri masselli presenti in Piazza S. Oronzo in realtà, era distaccato dagli altri ed era traballante, costituendo una vera e propria insidia, non visibile e prevedibile.
Che del fatto veniva sporta regolare denuncia presso l’ufficio di Polizia Municipale di Lecce, che effettuavano ispezione dei luoghi.
Che a causa di quanto innanzi riportavalesioni personali per le quali faceva ricorso alle cure del presidio ospedaliero “**********” di Lecce dove gli veniva diagnosticato “un trauma distorsivo tibio tarsica dx. modesta tumefazione malleolo esterno, dolente, limitazione funzionale”.
Che le lesioni subite hanno comportato un periodo di malattia, con un danno biologico quantificato in complessivi euro 2.296,38, come da documentazione medica che depositava in atti.
Si costituiva il Comune di Lecce impugnando e contestando la domanda attrice, rilevando che il fatto dannoso si era verificato per colpa dell’attore, non ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi dell’insidia e/o pericolo occulto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti e l’assunzione della prova per testi, veniva disposta CTU medico legale ed infine, precisate le conclusioni, veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da ………… nei confronti del Comune di Lecce è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
La compiuta istruttoria, con la prova per testi assunta e la descrizione dei fatti cosi come emerge dagli atti di causa, tra cui il verbale di sopralluogo redatto dai VV. UU. di Lecce, consentono di ritenere, senza ombra di dubbio, che l’evento dannoso lamentato è da imputarsi a responsabilità del Comune di Lecce ex art. 2043 del cc.
Ed invero, risulta dagli arti di causa provato che il giorno 7.11.2004. verso le ore 21.30, …………., mentre passeggiava su via Trinchese, a causa di un dissesto della pavimentazione, caratterizzato da due basali non ben fissati nel loro alloggiamento, riportava una distorsione al piede destra, con conseguente “trauma tibio tarsica”. Risulta provato che tale stato dei luoghi non era segnalato e non era visibile, sia per l’ora serale e sia perché i due basoli in questione, pur non essendo ben fissati nel loro alloggiamento, non apparivano sconnessi, anche perché, come poi accertato dai VV. UU. della Polizia Municipale di Lecce, il dissesto riguardava solo una piccola parte del basolato e solo uno dei suddetti due basoli si presentava sopraelevato di circa 4 cm., rispetto al piano viario.
Da tali fatti ne consegue la responsabilità della P.A. nella causazione del sinistro, per omessa manutenzione della strada pubblica, facendo obbligo alla stessa di mantenerla in perfetta efficienza al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini utenti della strada. Non vi è dubbio, dunque, che tale omissione da parte dell’ente pubblico abbia determinato una situazione di insidia e trabocchetto per il pedone che ha impegnato il tratto di strada de qua nell’erronea convinzione della tranquilla e sicura transitabilità della stessa, non avvedendosi, anche per il fatto che il dissesto riguardava una piccola parte della sede stradale, del suddetto ostacolo.
Da quanto innanzi il Giudicante ritiene sussistere la responsabilità del Comune di Lecce in ordine al sinistro de qua avendo il danneggiato fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’ente pubblico ed il verificarsi dell’incidente. Nel caso di specie, infatti, seppur non si può ritenere una responsabilità della PA. per violazione dell’obbligo di custodia ex ari. 2051 del cc., per il noto orientamento giurisprudenziale che, in tema di beni pubblici demaniali, esclude l’applicazione di responsabilità ex ari. 2051 cc., stante l’impossibilità di un controllo continuo e completo dell’intera rete stradale, tale da concretizzare il concreto presupposto della “custodia” la cui violazione rappresenta la ratio della norma, sussiste certamente responsabilità del Comune ex art. 2043 del cc. per violazione del principio del neminem laedere.
Detto principio, quale limite alla discrezionalità dell’Amministrazione, impone alla stessa di tenere la strada in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità di essa, una situazione diversa dall’apparenza, la quale costituisca un pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Pertanto, accertati i fatti per come innanzi descritti e quindi, il pericolo occulto, la responsabilità dell’amministrazione comunale è insita in tale accertamento.
Per le motivazioni innanzi esposte il Giudicante ritiene, dunque, che il sinistro de quo si sia verificato per esclusiva responsabilità del Comune di Lecce.
In ordine ai danni lamentati, quali conseguenza del trauma distorsivo al piede destro, i testi ………… e …….., che si trovavano sul luogo del sinistro insieme all’attore, oltre a confermare quanto innanzi, hanno, altresì, riferito dì aver soccorso l’amico, accompagnandolo a casa e che, lo stesso, aveva dolore alla caviglia.
Le testimonianze rese appaiono attendibili e veritiere, sia perché coincidono e concordano perfettamente con quanto dichiarato dalla parte e sia perché trattasi di persone che hanno assistito all’incidente e serenamente e senza alcuna contraddizione hanno riferito quanto a loro conoscenza.
Non vi è dubbio, dunque, che nella fattispecie concreta la Pubblica Amministrazione sia tenuta a risarcire il danno patito dall’attore, ricorrendone i presupposti di legge, facendo obbligo alla stessa di mantenere la strada in perfetta efficienza, garantendone la sua finzione senza insidie ed ostacoli per la sicurezza pubblica e la privata incolumità degli utenti, provvedendo alla rimozione degli ostacoli e delle insidie e rendendo visibile e quindi presegnalando la presenza di pericoli, con conseguente obbligo di risarcire le lesioni subite dall’attore, per come risulta dalla documentazione medica allegata in atti.
Passando ora a valutare il quantum della domanda, vi è in atti adeguata certificazione medica e CTU medico legale, eseguita dal dott. ……… che ha accertato che l’attore, a seguito dei fatti di causa, ha riportato un “trauma distorsivo tibia-tarsica dx”, con conseguente periodo di malattia determinato in gg. 10 di ITT. gg. 30di ITP. con danno biologico da IP accertato nella misura del l%.
Dette conclusioni vengono condivise dal Giudicante e poste a base della liquidazione del danno che può equitativamente essere liquidato nella complessiva somma di euro 2.296,38, così come richiesto in citazione, trovando puntiglioso riscontro nelle risultanze peritali d’ufficio, In conclusione, dunque, il Comune di Lecce va condannato a risarcire il danno in favore di ************** nella somma innanzi detta, oltre interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro al soddisfo.
La domanda va dunque accolta e le spese di lite, per come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il   Giudice di Pace di Lecce definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ….., con atto del 12,09.06 nei confronti del Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede:
1.   Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara che il sinistro de quo si è verificato per colpa del Comune di Lecce.
2.    Conseguentemente condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 2.296,38 oltre interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro al soddisfo.
3.    Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, anticipatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 850,00 per diritti ed onorario, oltre ad euro 100,00 per spese ed oltre, ancora, il 12,5% per Add.le, IVA e CAP come per legge.
4. Pone le spese della CRT definitivamente a carico della pane soccombente. Così deciso in Lecce il 16.03.07
Il Giudice di Pace
Avv. ***********************

Matranga Alfredo

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