Sussiste il delitto di corruzione e non anche quello di finanziamento illecito a partiti politici qualora si accerti che somme di denaro vengano pagate ed incassate per retribuire illiceità già commesse e per garantire la prosecuzione delle attività ille

sentenza 23/02/06
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Sono illegittimi la perizia di variante ed il correlativo atto di sottomissione di un?opera pubblica concessa in appalto destinati a modificare i progetti di realizzazione di un sistema acquedottistico le cui opere erano state sospese per l?inesistenza dei richiesti provvedimenti? abilitativi urbanistici e paesaggistici poich? dapprima avrebbero dovuto essere acquisiti i necessari titoli amministrativi per procedere alla modifica della previsioni di progetto.

La perizia di variante di un?opera pubblica concessa in appalto? non pu? avere ad oggetto opere gi? realizzate dall?impresa, non riscontrandosi alcuna circostanza imprevista; pertanto sussiste falsit? ideologica nel caso in cui venga adottata in presenza di opere gi? eseguite.

In base alla legge regionale n.21/1985 ed al? Regio Decreto 25 maggio 1985 n.350 Regolamento per la direzione, contabilit? e collaudazione dei lavori dello Stato la liquidazione degli stati di avanzamento, dovendo essere effettuata secondo le risultanze del registro di contabilit? in cui devono esser fatte tutte le iscrizioni delle partite progressivamente maturate seguendo un criterio rigorosamente cronologico, pu? esser regolarmente operata solo qualora si proceda a pagare i lavori effettivamente svolti in un determinato arco temporale poich? la previsione normativa ? assolutamente precisa e dettagliata nell?indicare l?obbligo progressivo di annotazione dei crediti maturati in relazione ai lavori progressivamente eseguiti.

Lo stato di avanzamento lavori, proprio perch? emettibile solo in stretta correlazione con il registro di contabilit?, ? destinato pertanto non soltanto ad accertare che ad una determinata data siano pagabili delle opere perch? comunque eseguite, ma ha l?obbligo di contenere ed attestare il periodo temporale in cui dette opere furono eseguite dall?appaltatore, quantomeno richiamando proprio la contabilizzazione sulla base del quale viene emesso, ed ? quindi destinato a far fede della realizzazione dei lavori in un determinato arco di tempo.

L?anticipata esecuzione di opere non ancora appaltate o comunque esulanti il lotto di lavori in corso di esecuzione e la mancata volontaria contabilizzazione di dette opere? fa discendere la falsit? ideologica ex art. 479 c.p. del registro di contabilit?, dello stato di avanzamento lavori che esso espressamente richiama, del mandato di pagamento che fa riferimento a detto s.a.l..

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ci? posto ritiene la Corte di dovere preliminarmente procedere ad esaminare la normativa fondamentale in tema di appalti pubblici applicabile al caso in esame??????..

CAPO N.1 CORRUZIONE AGGRAVATA ( ARTT. 319, 319 BIS C.P.)? IMPUTATI R. MARIO, ***********, *********************** E CI SEVERINO

Come gi? premesso in sede di esposizione del fatto il Tribunale di Caltanissetta ha assolto tutti gli imputati dal predetto fatto di reato ritenendo non provata la condotta corruttiva dei pubblici ufficiali; in particolare, ha affermato il Giudice di primo grado, che le dichiarazioni rese dal G., da L. Vincenzo e ******** e relative all?effettivo versamento di somme di denaro al primo (gi? segretario regionale del P.R.I.) ed agli esponenti di altri partiti politici, tra cui anche il Ci, non consentissero comunque il collegamento di detti contributi con l?appalto relativo ai lavori di esecuzione dell?acquedotto Ancipa, senza peraltro che alcun rilievo potesse assumere la circostanza di irregolarit? commesse nel corso del suddetto appalto essendo rimasta priva di adeguata prova la circostanza della strumentalit? di dette irregolarit? rispetto ai versamenti di somme di denaro.

I contributi in denaro, pertanto, dovrebbero ricondursi esclusivamente al fenomeno del finanziamento illecito ai partiti politici.

Proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta deducendo che gli elementi emersi all?esito dell?istruzione dibattimentale avrebbero fornito prova certa dell?esistenza di un accordo tra i predetti in virt? del quale il Ci e il G., per il tramite dell?A., garantivano al raggruppamento temporaneo di imprese del R. e del L. la prosecuzione di lavori nonostante si trattasse di opere ineseguibili ed illegittime.

Al proposito l?appellante stigmatizzava i vari profili di irregolarit? dell?opera gi? emersi e? relativi all?aggiudicazione a trattativa privata del secondo lotto, alla prosecuzione dei lavori pur dopo la sospensione degli stessi, alla creazione di fittizi stati di avanzamento lavori, al ritardo nella nomina delle commissioni di collaudo etc.;? segnalava altres? gli ulteriori elementi di prova risultanti dall?analisi delle annotazioni esistenti nell?agenda del L. nel quale venivano indicate cifre di denaro accanto a nomi di alcuni imputati (********) riconducibili a versamenti effettuati agli stessi.

Inoltre, valorizzava il P.M., le dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale durante il giudizio di primo grado dal L. Vincenzo? nel corso del quale il predetto aveva sostanzialmente confermato quanto riferito nel corso delle indagini preliminari ricostruendo il sistema di finanziamento illecito ai partiti ed i vari pagamenti effettuati nelle mani degli on.li Ci e ******* quali segretari amministrativi dei principali partiti di governo del tempo (D.C. e PSI). L?imputato, per? oltre ad avere riferito di tale generale sistema di contribuzione illecita, sottolineava come i predetti rappresentanti avessero fatto riferimento anche ai lavori specifici assegnati alle sue imprese tra cui appunto quello di realizzazione del sistema dell?acquedotto dell?Ancipa sicch?, riferiva ancora, fu convinto a tenerne conto nella determinazione del contributo che annualmente versava ai predetti rappresentanti dei partiti ed in particolare nel versamento effettuato per il 1991, aumentato proprio in ragione dell?appalto Ancipa. Poich? per? nel corso dell?esecuzione delle opere erano state incontrate varie difficolt?, costituite appunto dalle gi? esaminate sospensioni ripetute delle opere, ricordava il L. che, anche a causa di ostacoli frapposti da esponenti politici locali del P.S.I., i quali evidentemente non rispondevano pi? alle? sollecitazioni provenienti dalla direzione generale del partito, si decise a versare dei contributi ad esponenti politici locali e siciliani in particolare. Riferiva quindi il L. dell?incontro avuto con il G. che riteneva esponente politico locale di rilievo ed il R. presso lo studio romano di quest?ultimo. Al proposito il L. affermava di avere versato al G. la somma di 25 milioni nel marzo del 1991 con due mazzette circostanza questa che, secondo il gravame della pubblica accusa, trova conferma nell?analisi della agenda sequestrata al predetto imputato in cui proprio nelle pagine del marzo di quell?anno sono indicati i nominativi del G. con il numero 25 e quello dell?A. con accanto la cifra n. 40,? versamento quest?ultimo di cui il L. non ha avuto ricordo preciso pur ritenendolo? probabile considerato che l?annotazione sbarrata indicava l?avvenuto pagamento della tangente.

Tali affermazioni, a parere del Pubblico Ministero, trovano conferma nell?esame del R. Mario che pur negando di avere versato somme di denaro a titolo di tangenti ha confermato l?episodio dell?incontro con il G. ed il L. e le richieste di versamento di denaro mosse dall?esponente politico. Anche il G. aveva riferito circostanze di rilievo nel corso del suo esame; invero quest?ultimo imputato aveva dichiarato di avere avuto un incontro con il R. ed il L. e che quest?ultimo si era presentato con una somma di denaro a lui diretta quale contributo al partito da lui rappresentato.

Sulla base di tali elementi probatori? il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta riteneva inequivocabilmente provato l?esistenza di un accodo corruttivo in forza del quale i due imprenditori versavano somme di denaro al Ci, al G. ed all?A. affinch? questi? assicurassero la prosecuzione di lavori dell?Ancipa pur a fronte delle varie irregolarit? riscontrate.

Orbene, ritiene la Corte che il gravame sia fondato in relazione alla specifica posizione processuale degli imputati L. Vincenzo, A. e G. essendo emersi elementi idonei a ritenere che il versamento di somme di denaro dal primo e dal R. Mario, nelle more del presente procedimento deceduto, all?esponente politico ed al Presidente dell?Eas non fosse diretto a finanziarne l?attivit? politica bens? ad assicurarsi i decisivi appoggi e favori del G. e dell?A. nella illegittima prosecuzione dei lavori dell?acquedotto Ancipa e dei pagamenti connessi a tale appalto pubblico.

Ed infatti, occorre innanzi tutto evidenziare come in tema di corruzione l?interpretazione giurisprudenziale abbia ormai definitivamente chiarito che la fattispecie delittuosa pu? ritenersi sussistere? indipendentemente dall?individuazione specifica del singolo atto compravenduto, essendo sufficiente acclarare che la consegna del denaro sia stata effettuata a causa delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori. Al proposito infatti ha statuito la Suprema Corte che:? Nel delitto di corruzione propria antecedente (art. 319 cod. pen.) l’atto di ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione comprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedelta’, imparzialita’ ed onesta’ che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione. La mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che avrebbe dovuto essere omesso o ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venire meno il delitto di cui all’art. 319 cod. pen. ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale venne effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori? (Cass.2714/1996).

Tale interpretazione, fondata sulla considerazione che il bene giuridico protetto dal reato previsto e punito dall?art. 319 c.p. non ? la formale regolarit? dell?atto amministrativo bens? l?imparzialit? dell?attivit? della pubblica amministrazione (Cass.10786/1998), ha esteso l?area dell?illecitamente punibile anche ai casi in cui non sia addirittura individuabile il singolo atto oggetto della illecita pattuizione; invero ha ritenuto la Suprema Corte che:? In tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all’insieme del servizio reso dal p.u. al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l’asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall’art. 319 cod. pen. Ne consegue che l’atto contrario ai doveri d’ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedelta’, imparzialita’ ed onesta’ che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall’art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione? (Cass.3945/1999).

? In ordine poi, al ruolo ed alla posizione dell?intermediario nella consumazione del delitto ? stato altres? affermato che:? Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione non occorre un accordo attraverso una presa di contatto diretto tra il pubblico ufficiale e il privato, in quanto il patto corruttivo puo’ essere stretto anche attraverso l’attivita’ di terzi intermediari che – concorR. nel reato – realizzano il collegamento e portano cosi’ ad esecuzione il perfezionamento del "pactum sceleris" purche’ risulti che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo (Cass. 10962/1988). L?applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve pertanto far ritenere non decisiva la circostanza dell?assenza di prova circa un contatto diretto tra i due imprenditori e l?A. in occasione del versamento della somma di denaro a quest?ultimo, avendo il G. svolto le funzioni di intermediario tra L. e R. da un lato ed il pubblico ufficiale dall?altro.

Tanto premesso in ordine alla struttura del reato, con valutazioni che rileveranno anche al fine di escludere la decisivit? delle circostanze delle dimissioni dell?A. da Presidente dell?Eas nel marzo 1991 e del ruolo solo politico del G. dedotte dalle rispettive difese, occorre brevemente evidenziare alcune emergenze dell?esame dibattimentale dell?imputato *********** con specifico riferimento all?incontro romano tra lo stesso, R. Mario ed il G. svoltosi nel marzo del 1991.? Ed infatti il L. dopo avere? descritto il sistema generale di contribuzione illecita dei partiti politici, ed in particolare indicato l?ammontare dei versamenti periodicamente effettuati ai segretari amministrativi della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano (on.li Ci e *******), si soffermava su ulteriori versamenti di somme di denaro che risultavano dalla sua agenda e dei quali forniva spiegazione in quanto inscindibilmente connessi all?appalto per la costruzione del sistema acquedottistico dell?Ancipa.

RifeR., infatti, sugli appunti contenuti nell?agenda del 1991 allo stesso sequestrata e poi mostratagli sia nell?interrogatorio dinanzi al P.M. durante le indagini preliminari utilizzato per le contestazioni che in sede di esame dibattimentale, agenda che risulta acquisita agli atti del giudizio, il L. ? stato chiamato a dare spiegazione di due annotazioni? sulla stessa apposte e contenute nella pagina del giorno 10 marzo in cui compaiono i nomi dei coimputati A. e G. con accanto le cifre rispettive di 40 e 25 sbarrate.? Pur con tentennamenti e parziali contraddizioni l?imputato ha ammesso che tali cifre indicavano i milioni di lire versati al G. ed all?A. proprio in quel periodo specifico (met? marzo 1991)? e ci? con incontestabile riferimento alla prosecuzione dei lavori e dei relativi pagamenti connessi all?appalto ******; tale deduzione, a giudizio della Corte si ricava da almeno due passaggi fondamentali di tale esame contenuti nelle pagg. 142 e 144 del verbale dibattimentale. In particolare a pag. 142, rispondendo alla contestazione mossa dal Pubblico Ministero dott.ssa Terziariol che procedeva all?esame la quale, in ordine alla dizione 40 riferita ad A., gli contestava il contenuto del verbale di confronto dell?8 ottobre 93? ( P.M. ? C?? scritto A. con accanto 40. Tagliato vuol dire che aveva pagato, giusto o no ? Il taglio lo abbiamo chiarito in senso che tagliato ? pagato ?? Risposta L. ?E s? penso di s??. Pi? avanti:? Ma ? chiaro, i quaranta furono dati ? Risposta? L.:? Certo che furono dati?) il L. confermava tale deposizione, peraltro resa ben 10 anni prima di quella dibattimentale ed a poca distanza temporale dal pagamento illecito avvenuto nel marzo 1991 e cio? appena due anni prima dell?interrogatorio del Pubblico Ministero, pur cercando di sminuirla a semplice deduzione.

Orbene, ritiene la Corte che dall?analisi di tali passaggi dell?esame del L. e dal riscontro oggettivo fornito dalla dicitura ?A. 40? sbarrata contenuta nell?agenda dello stesso si ricavi con certezza che l?imputato ebbe a versare all?imputato *********** tale somma,? nella stessa circostanza in cui altri 50 milioni in contanti venivano conferiti a ***********? all?interno di una borsa consegnata da ******** in occasione dell?incontro presso la villa romana di quest?ultimo, alla presenza del L. Vincenzo che contribuiva in misura del 50% del totale del versamento al G. e cio? 25 milioni per ciascuno dei due imprenditori.

E proprio con riferimento alla motivazione di tali dazioni la stessa viene spiegata inequivocabilmente, a parere di questa Corte, dall?ulteriore affermazione del L. ******** contenuta nello stesso verbale di confronto e contestata al predetto imputato in sede di esame dibattimentale e che sostanzialmente veniva confermata come risulta dalla ragionata ed integrata lettura delle pagg. 144 e 145 di tale esame; invero a fronte della contestazione del P.M. di una precedente affermazione fatta nel citato verbale secondo cui espressamente ? Il R. che sostanzialmente ha gestito la trattativa aveva ben chiaro che il finanziamento per ******** era in funzione di garantire una corretta esecuzione dei lavori relativi all?appalto dell?Ancipa attraverso il superamento degli ostacoli di ordine tecnico e burocratico di esso? il L. non effettuava alcuna smentita chiaR. soltanto che, a suo dire, corretta esecuzione intendeva riferirsi al fatto che ? si facessero le cose perbene?.

E? chiaro pertanto che il versamento di denaro effettuato al G. ed all?A. era inscindibilmente collegato alla prosecuzione dei lavori Ancipa e dei relativi pagamenti alle imprese perch? ci? risulta dalle testuali affermazioni dell?imputato ***********.

Peraltro, sul punto, anche ******** ha ricostruito fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente decisione; interrogato sul punto, infatti, l?imputato, confermava la circostanza dell?incontro tra lui, il L. Vincenzo ed il G. ed ammetteva anche che proprio in tale contesto si parl? dell?A.; decifrando poi le ragioni del versamento della somma di denaro riferiva il R. che ?io non avevo chiara la situazione del PRI in Sicilia, ma accolsi la richiesta del G. perch? si trattava di un personaggio politico da noi conosciuto e perch?, e di ci? si fece cenno nei miei colloqui con L., il G. era repubblicano come il Presidente dell?******?.

E? indiscutibile pertanto ritenere che la ragione del versamento delle somme di denaro ai due predetti imputati da parte degli imprenditori titolari dell?appalto per la realizzazione del sistema acquedottistico dell?Ancipa fosse la volont? di retribuire i favori del Presidente dell?Eas e del suo principale referente politico perch? sostanzialmente ammesso dai principali attori della vicenda e cio? ******** e ***********.

E del resto l?incontestabile collegamento tra versamento delle somme di denaro ad A. e G., lavori e pagamenti connessi all?appalto Ancipa, risulta ancora ribadito dallo stesso *********** in quella parte dell?esame dibattimentale nel quale lo stesso confermava la precedente dichiarazione resa secondo cui 😕 Ci fu in quel periodo l? del 1991 questo incontro in occasione di queste elezioni. Io presumo che quello che aveva spinto G. a chiedere dei soldi o ad avere questo incontro, di farsi dare i soldi fosse il fatto che si facevano i lavori dell?Ancipa, perch? non so per quale ragione avrebbe dovuto pensare a L. che non conosceva?.

Accertato pertanto che il G. recatosi a Roma ritirava 50 milioni di lire in contanti per s?? e che contestualmente altri 40? milioni di lire venivano destinati all?A. e che tali somme, secondo le inequivocabili affermazioni del L. Vincenzo, erano la retribuzione per l?interessamento dei due coimputati? alla vicenda dell?appalto Ancipa, nel contesto del quale numerose violazioni alla normativa in tema di appalti venivano commesse dal committente Eas in concorso con i vertici operativi delle imprese gi? precedentemente esposti e sui quali si ritorner? nella trattazione dei capi di imputazione relativi ai reati di falso, nessun rilievo, a parere di questa Corte di Appello, assumono le giustificazioni e ricostruzioni della predetta vicenda fornite dalle difese dei rispettivi imputati coinvolti e sostanzialmente incentrate sulla tesi, accolta dalla sentenza di primo grado, secondo cui tali dazioni vanno inquadrate nel fenomeno pi? generale del finanziamento illecito ai partiti politici.

Innanzi tutto, infatti, occorre rammentare come secondo l?insegnamento della Suprema Corte le due fattispecie criminose concorrono tra loro; invero secondo Cass.3926/1999 ?Tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, deve ritenersi ammissibile il concorso formale in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della Pubblica Amministrazione, per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all’altro reato.

In secondo luogo, poi, occorre osservare come la meno grave ipotesi di finanziamento illecito possa ritenersi sussistente? solo qualora il contributo versato sia diretto a finanziare le attivit? politiche di un raggruppamento politico e debba del tutto escludersi che esso sia in qualche modo connesso all?esercizio di? pubbliche funzioni od al compimento di precisi atti pubblici da parte del soggetto finanziato, altrimenti sussistendo la pi? grave ipotesi delittuosa di corruzione nella forma propria od impropria.

Ci? posto vanno formulate alcune osservazioni a specifica confutazione della suesposta tesi difensiva; in primo luogo infatti occorre sottolineare come la presunta attivit? politica dell?A. ? rimasta circostanza sfornita di qualsiasi concreto conforto probatorio; ? cio? emerso che detto imputato non soltanto all?epoca della ricezione della tangente di ben 40 milioni di lire non svolgeva specifica attivit? politica ma altres? che la sua ventilata candidatura per le elezioni regionali siciliane della successiva estate del 1991 non and? nemmeno in porto essendo rimasta solamente prospettata. Cos? stando i fatti dovrebbe? ritenersi che ******** e ***********, imprenditori? di assoluto rilievo nazionale all?epoca dei fatti e? soggetti che per ammissione dello stesso L. ricevevano C.nuamente sollecitazioni a contribuire ad attivit? politiche anche regionali o locali, si risolsero a pagare una consistente somma di denaro? ad un soggetto, l?A., la cui candidatura ad elezioni per la nomina di un parlamento regionale era soltanto possibile e che poi invece nemmeno vi fu; soggetto per?, che era lo stesso che presiedeva quell?ente pubblico, l?Ente Acquedotti Siciliani, che, pur a fronte delle ripetute sospensive dei lavori e delle false contabilizzazioni delle opere e dei connessi pagamenti, aveva garantito al raggruppamento temporaneo di imprese proprio di ******** e *********** di proseguire le opere e di incassare costantemente i mandati di pagamento e ci? sino a tutta la fine del 1991.

Altrimenti ragionando dovrebbe ammettersi che *********** e ******** erano dei benefattori pronti a versare somme di denaro a qualunque soggetto avesse intenzione di candidarsi ad un?elezione regionale ed anche se la candidatura poi non seguiva, elargendo peraltro, versamenti di decine di milioni che non venivano nemmeno recuperati nell?ipotesi, in concreto verificatasi poi proprio con riferimento all?A., che la candidatura non seguisse.

Tale ricostruzione dei fatti sposata dalla difesa degli imputati, per quanto attiene il versamento all?A., che l?impugnata sentenza con una lettura non condivisibile degli atti processuali non ha ritenuto certo, ? del tutto illogica e priva di ogni credibilit? sicch? non pu? che essere affermato che il versamento al Presidente dell?Eas aveva per oggetto i favori che lo stesso aveva gi? assicurato e che tramite la sua attivit? di controllo e condizionamento dei vertici del predetto ente era ancora in condizione di garantire.

N?, peraltro, ritiene questa Corte che assuma rilievo la circostanza della contestualit? tra dimissioni dell?A. e versamento della somma di denaro al fine di escludere l?ipotesi corruttiva; innanzi tutto infatti tale coincidenza lungi dal potere essere stigmatizzata a sostegno della tesi difensiva ?, a giudizio della Corte, quantomeno sospetta ed anzi significativa della sinallagmaticit? dell?accordo. Avviene infatti che? contestualmente alla redazione delle perizie di variante false, perch? previdenti modificazioni dell?opera pubblica gi? in effetti precedentemente realizzate e non anche lavori ancora da definire e quindi svolte in assenza dei prescritti requisiti di legge, ed alla prosecuzione della formazione di stati di avanzamento dei lavori basati su false contabilizzazioni dei lavori ed all?emissione da parte dello stesso Presidente dell?Eas dei mandati di pagamento relativi, l?A. incassa un?ingente somma di denaro proprio dai due imprenditori titolari delle imprese costituenti quel raggruppamento di imprese che lo stesso contestualmente avvantaggiava con la partecipazione alla consumazione dei predetti illeciti ed immediatamente dopo, il 15 marzo del 1991, si dimette.

N?, peraltro, pu? negarsi che anche dopo le dimissioni l?A. non fosse pi? in condizione di influenzare l?attivit? dell?Eas.

Al proposito infatti ? sintomatico segnalare come pur dopo le citate dimissioni dell?imputato le gravi irregolarit? amministrative proseguirono mediante la firma degli atti di sottomissione dell?Ente in relazione alle varianti predisposte con le false perizie, e con la prosecuzione dei pagamenti di stati di avanzamento lavori per opere gi? precedentemente realizzate e pertanto, falsamente contabilizzate, sino a tutto il mese di dicembre del 1991.

Deve, pertanto, ritenersi che la capacit? di condizionamento dell?attivit? dell?Eas da parte dell?ex Presidente A. e del G. prosegu? anche dopo le dimissioni del primo, permettendo la prosecuzione di condotte caratterizzate da gravi irregolarit? amministrative;? e ci? senza volere considerare che se anche si dovesse ritenere che i versamenti erano stati effettuati per retribuire le condotte illecite gi? poste in essere dall?A. antecedentemente il marzo del 1991, sussisterebbe comunque il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio successiva, comunque punita ex art. 319 c.p. e cio? sulla base della stessa fattispecie di reato contestata agli imputati.

Al proposito anzi occorre segnalare come l?impugnata sentenza abbia in effetti ricostruito quale fosse la capacit? di condizionamento dei vertici dell?Eas da parte del partito politico cui ******** appartenevano; invero (vedi pag. 120 sent. I grado) ? pacifico, perch? riferito dagli stessi imputati in sede di esame, che tra A. e G. sussistevano relazioni di vicinanza politica? che avevano portato il primo ad assumere la carica di Presidente dell?Eas che in quegli anni la logica della lottizzazione delle cariche pubbliche assegnava ad esponenti del P.R.I.. E? certo quindi che il partito rappresentato a livello locale dal G. esprimeva la Presidenza dell?Eas e che per la stessa era stato scelto un soggetto, l?A., di fiducia del primo perch? appartenente allo stesso schieramento politico sicch? deve ritenersi che gli stessi potevano certamente condizionare l?attivit? dell?Ente, favoR. quegli imprenditori dai quali ricevevano rilevanti somme di denaro come emergente dalle dichiarazioni di ***********, ******** e dello stesso G., anche dopo le dimissione di A..

Peraltro, che i rapporti tra il G. e l?A. andassero oltre una generica conoscenza ? provato dai numerosi contatti telefonici tra i due? tra il 1990 ed il 1991 di cui ha riferito nel dibattimento di primo grado il consulente ****** e dalla deposizione del teste Pagano (12-3-2002) che ha espressamente riferito una circostanza che attesta la profonda conoscenza delle vicende Ancipa non soltanto da parte del Presidente A. ma anche dal G. che incontrava infatti il coimputato il 9 febbraio del 1990 presso la sede dell?Agensud e cio? dell?ente finanziatore i lavori del predetto acquedotto.

In? tale circostanza, riferiva il Pagano, il G. e l?A. dopo essersi incontrati nella sede dell?Agensud si allontanavano per circa un?ora mentre il ****** si recava da altro funzionario dell?Agenzia per assumere informazioni sull?andamento dell?appalto.

Il teste ******, poi, ha in particolare riferito non soltanto di numerosissimi contatti telefonici tra il G. e l?A. nel periodo compreso tra il ?90 ed il ?91 ma altres? di altri contatti rilevanti per il presente procedimento che sono quelli tra l?abitazione del Presidente A. e la Cogei (febbraio e novembre 1990), tra la stessa ***** ed il G. (luglio ?93),? in numero anch?esso rilevante nel corso del 1991.

Sussistono quindi plurimi elementi per ritenere che non soltanto l?A. ma anche il G. fosse ben a conoscenza della specifica attivit? svolta dall?Eas nel contesto dell?appalto Ancipa e si adoper? per far ottenere al Presidente dell?Eas quell?illecito versamento di denaro assicurando la prosecuzione delle condotte illecite da parte del predetto ente pubblico.

In ordine, poi, alle giustificazioni fornite dal G. circa le ragioni che lo indussero a richiedere somme di denaro ai due imprenditori ed alla tesi difensiva del finanziamento illecito ad esponenti? politici, ritiene la Corte, di non potere accogliere l?impostazione seguita dalla sentenza di primo grado che ha sostanzialmente aderito alla indicata linea difensiva.

Innanzi tutto, infatti, occorre evidenziare come il contestuale versamento di denaro contante in favore dell?A., oltre che del G., ? indice, come in precedenza riferito, non della volont? di finanziare attivit? politiche, che il primo mai svolse,? ma? esclusivamente di retribuire i favori del Presidente dell?Eas e del suo principale garante politico, come espressamente peraltro affermato dagli stessi imprenditori, e da L. Vincenzo in particolare, in sede di esame.

Inoltre, anche a non voler ritenere decisive le testuali affermazioni del predetto L., la tesi del finanziamento illecito sembra urtare contro una serie di valutazioni di ordine logico che lungi dal costituire gli unici elementi di prova a carico della tesi accusatoria del concorso del G. nella corruzione, corroborano comunque tale conclusione.

Invero, la difesa di quest?ultimo imputato, oltre che lo stesso G. nel corso dell?esame dibattimentale cui si ? sottoposto nel giudizio di primo grado, hanno ricostruito quel particolare periodo? della primavera del ?91 individuandolo come un arco temporale in cui l?imputato era sostanzialmente stato estromesso dalla gestione del Partito Repubblicano a livello siciliano a causa di forti contrasti con la dirigenza nazionale che avevano portato persino alla decisione di commissariare i vertici locali,? cos? escludendolo da qualsiasi funzione di rilievo nel partito sia in ambito nazionale che locale.

Tale particolare condizione ? per?, a giudizio di questa Corte di Appello, del tutto? incompatibile con la dazione di somme di denaro da parte dei due imprenditori; invero sarebbe del tutto illogico ritenere che L. e R. si fossero decisi a versare un?ingente somma di denaro in contanti, pari a 50 milioni di lire, ad un soggetto la cui posizione nel panorama politico regionale era di sostanziale completo esautoramento. Se, pertanto, il G. nella primavera del 1991 non costituiva pi? uno dei referenti regionali del P.R.I.,? l?unica ragione per cui L. e R. si decisero a versargli somme di denaro ? quella che lo stesso costituiva ancora il legame ed il collegamento con l?A. e la Presidenza dell?Eas in particolare, poich? altrimenti, anche in questo caso, dovrebbe ammettersi che i due imprenditori erano talmente generosi nell?elargizione di contributi ai politici da versare cospicue somme di denaro in circostanze quantomeno pericolose, in favore di soggetti che avevano perso qualsiasi concreto ?peso politico? ed? il cui futuro successo elettorale era del tutto incerto.

E? significativo poi segnalare le modalit? in cui il preteso contributo per attivit? politiche viene richiesto dal G. ai due imprenditori; invero non risulta che detto imputato trovatosi in quel particolare momento di difficolt? si sia rivolto anche ad altri soggetti che ne finanziarono l?attivit?, sicch? deve ritenersi che lo stesso per superare la mancanza di liquidit?, decideva di? rivolgersi non a due imprenditori che non avevano interessi in Sicilia, come pur affermato dallo stesso in sede di esame in maniera completamente non credibile, bens? ai titolari di quelle due imprese che avevano costituito il raggruppamento temporaneo al quale era stato appaltato un?opera pubblica dall?importo di circa 200 miliardi di lire da parte di quell?ente pubblico, l?Eas, al cui vertice sedeva un soggetto fidato e cio? l?A.; appalto nel corso del quale erano state commesse una serie di gravi irregolarit? che per la loro particolare risonanza avevano gi? dato vita ad inchieste giornalistiche, richieste di dimissioni del Presidente dell?Eas ed interrogazioni parlamentari a livello regionale.

E? certo pertanto, perch? risulta dalle espresse affermazioni di *********** confermate da ******** oltre che da argomentazioni logiche,? che ci? che indusse G. a rivolgersi a L., che non conosceva se non assolutamente superficialmente, e R., fu la certezza di trovare adesione alle proprie richieste di versamento di somme di denaro poich? gli stessi erano stati e ********* ad essere avvantaggiati dalla gestione irregolare dell?appalto Ancipa da parte della Presidenza dell?Eas, organo controllato proprio da quel partito nel quale il G. quantomeno sino a quel momento, aveva ricoperto incarichi di rilievo a livello regionale e la cui presidenza era sua espressione perch? anteriore al periodo del suo contrasto con i vertici nazionali.?

N?, peraltro, assume alcun rilievo la mancata individuazione specifica dell?atto del pubblico ufficiale oggetto dell?illecita pattuizione corruttiva cui avrebbe partecipato il G.; infatti come gi? precedentemente esposto, la fattispecie illecita della corruzione sussiste altres? qualora si abbia contezza che la consegna del danaro al pubblico ufficiale ed all?intermediario sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione che, nel caso in esame, erano costituiti dalle gravi irregolarit? amministrative gi? poste in essere nella gestione dell?appalto ****** certamente a conoscenza del G. perch? poste in essere proprio da quell?organo, la Presidenza dell?Eas, che lo stesso aveva indicato nella logica della lottizzazione politica delle cariche pubbliche e che era impersonato da un soggetto di sua fiducia.

L?impostazione difensiva sposata anche dalla sentenza di primo grado (vedi pag. 124),? ha, poi, cercato di suffragare la tesi del finanziamento illecito richiamando quelle emergenze processuali che avrebbero permesso di accertare la destinazione che alle? predette somme il G.? dette; ? stato cio? sostenuto che avendo l?imputato destinato i 50 milioni di lire in parte al pagamento di obbligazioni incombenti sulla sede palermitana del partito ed in altra parte alla campagna elettorale di due candidati trapanesi, sarebbe provata e confermata la natura di finanziamento illecito di attivit? politiche.

Al proposito per? occorre subito segnalare come tale particolare utilizzazione del denaro ? del tutto irrilevante, a giudizio di questa Corte di Appello, perch? successiva alla consumazione del reato di corruzione in concorso da parte del G. e quindi inidonea a far differentemente qualificare il delitto di corruzione in finanziamento illecito essendo stato accertato, secondo le conclusioni precedentemente svolte e ricavate dalle affermazioni di *********** e dello stesso R., oltre che da valutazioni di ordine logico, che sussistette uno scambio tra versamento di somme di denaro ed attivit? illecita nel contesto di un pubblico appalto.

Accertato, quindi, che le somme di denaro vennero pagate ed incassate per retribuire? le illiceit? gi? commesse e per garantire la prosecuzione delle attivit? illecite (perizie di variante per opere gi? eseguite, sal falsificati, verbali di collaudo palesemente non veritieri), non assume alcun rilievo la circostanza della presunta destinazione di detta ingente somma, 50 milioni di lire, al pagamento di obbligazioni sorte nell?ambito dell?attivit? politica del G., potendo al pi? rilevare sotto il profilo sanzionatorio ed in relazione alla valutazione e bilanciamento delle circostanze.

E peraltro ? appena il caso di segnalare come ? singolare che non siano nemmeno stati citati ed escussi quei candidati che avrebbero ricevuto ben 25 milioni di lire per il sostegno alla loro candidatura mentre non ? chiaro perch?, dopo esser stato esautorato dalla gestione del partito, l?imputato G. avrebbe dovuto ******* a sostenere spese cos? ingenti per la prosecuzione dell?attivit? politica.

Assolutamente significativa ? invece la circostanza che della somma pagata ad A. dai due imprenditori, ben 40 milioni di lire, non sia stata indicata? alcuna destinazione.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, ritiene la Corte di dovere accogliere l?appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 24 febbraio 2004 e relativo all?imputazione di corruzione aggravata contestata agli imputati L. Vincenzo, *********** ed ***********, mentre nei riguardi di ********, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato causata da intervenuta morte del reo.

Sussiste, infatti, la contestata aggravante di cui all?art. 319 bis c.p., prevista per le ipotesi in cui il fatto abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali? sia interessata? l?amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene,? essendo risultato che la condotta ? stata posta in essere in relazione alle vicende dell?appalto pubblico dell?Ancipa.?

In ordine poi alla valutazione del comportamento processuale degli imputati, alla concessione delle circostanze generiche ed alla determinazione delle pene occorre rimandare alla parte della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio dei singoli imputati.

Infondato, invece, appare a giudizio di questa Corte, il gravame proposto dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Legambiente in relazione all?imputazione di corruzione di cui al capo n.1 del decreto che dispone il giudizio nei riguardi dell?imputato Ci ********.

Invero, pur essendo emerso che il Ci avesse ripetutamente richiesto, ed anche ottenuto dal L. e dal R., il versamento di somme di denaro destinate al partito politico di cui il primo era segretario amministrativo, facendo espresso riferimento all?aggiudicazione alle due imprese dell?appalto Ancipa, sicuramente di particolare rilievo economico, l?impugnata sentenza (pag. 122) ha ?escluso il diretto collegamento tra le somme di denaro erogate e l?appalto relativo al sistema acquedottistico dell?Ancipa?; tale valutazione pare condivisibile a giudizio di questa Corte poich? sebbene il L. nel corso dei suoi interrogatori abbia riferito che in occasione dei versamenti al Ci ed al ******* avesse fatto espresso riferimento agli ?ostacoli? che nell?appalto Ancipa? le imprese stavano trovando non risulta che l?imputato Ci avesse alcun collegamento con pubblici funzionari coinvolti nella gestione del predetto pubblico appalto, sia mai intervenuto presso gli stessi od altri per sollecitare l?adozione di atti illegittimi in favore delle imprese, abbia comunque assicurato a R. Mario e L. Vincenzo un suo diretto interessamento.

Tali valutazioni, pertanto, escludono la fondatezza del gravame ed impongono la conferma della pronuncia di primo grado.

Per quanto attiene poi alla posizione processuale dei rimanenti imputati, che viene in considerazione esclusivamente? sotto il profilo dell?appello della parte civile Legambiente, esclusa la possibilit? di assumere alcuna statuizione nei confronti del R. Mario, a causa dell?intervenuto decesso dello stesso, deve poi affermarsi che nessun elemento di prova sia stato acquisito nel corso della pur ampia attivit? istruttoria dibattimentale per ritenere che nel delitto di corruzione abbia in alcun modo concorso il R. Luigi sicch? il conseguente gravame va respinto.

CAPO 15 FALSITA? IDEOLOGICA RELATIVA ALLA RAPPRESENTAZIONE NELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA REDATTA NEL MAGGIO 1989 E NEL SUCCESSIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE SOTTOSCRITTO IL 24 GIUGNO 1989 DELLA NECESSITA? DI RADICALI MODIFICHE AL PROGETTO ORIGINARIO DEL PRIMO LOTTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ANCIPA? PUR SAPENDO CHE A QUELLA DATA IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AVEVA GIA? REALIZZATO GRAN PARTE DELLE SUDDETTE MODIFICHE ED OTTENUTO CIRCA 20 MILIARDI DI LIRE. IMPUTATI LI. ***********************.

Il Tribunale di Caltanissetta mandava assolti i predetti imputati dal delitto di falsit? ideologica loro contestato in concorso in relazione alla perizia di variante delle opere del primo lotto, redatta il 12 maggio del 1989 e del successivo atto di sottomissione sottoscritto il 24 giugno 1989 dalla direzione dei lavori, rilevando che l?avvenuta realizzazione anticipata delle modifiche dei lavori del I lotto, rispetto alla data di successiva redazione della variante,? fosse non decisiva ed, in particolare,? ritenendo che la presunta falsit? della variante e del conseguente atto di sottomissione, derivante dal ?solo fatto che le opere descritte in tali atti, alla data della loro adozione erano gi? state realizzate? fosse ?un profilo non rilevante nell?economia degli atti, la cui funzione era quella di apportare le modifiche necessarie ai progetti originari, in vista del contenuto della modificazione dei contratti?.

Peraltro, riteneva ancora il primo Giudice, l?insussistenza della dedotta falsit? ?non essendo emerso che le modifiche previste nelle perizie di variante ed assestamento non fossero necessarie al fine di rendere le opere conformi alle emerse esigenze ambientali e funzionali? e sottolineava come? le opere sia del primo che del secondo lotto ricadenti nell?istituendo Parco dei Nebrodi determinando un forte impatto ambientale, erano insuscettibili di autorizzazione da parte delle competenti autorit? amministrative sicch?, al fine di rendere autorizzabili tali opere, era necessario apportare delle modifiche al progetto originario, quali quelle previste nelle perizie di cui all?imputazione.

Proponeva impugnazione il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta lamentando che il primo Giudice, pur avendo dato atto che le radicali modifiche ai progetti originari erano state all?epoca della redazione della perizia? gi? realizzate? e che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ne aveva percepito il relativo corrispettivo per svariati miliardi, non ne aveva tratto le necessarie conseguenze. Invero, sottolineava l?appellante, detta perizia di variante, cos? come quelle redatte in relazione alle opere del secondo e terzo lotto,? non sono di mero riallineamento? di quanto previsto in progetto a quanto eseguito, come affermato dai consulenti tecnici delle difese degli imputati, bens? perizie revisionali realizzate dopo che le modifiche quantomeno in parte erano state realizzate e peraltro esulanti dalla competenza della direzione dei lavori trattandosi di modificazioni sostanziali alle previsioni contrattuali.

Ci? posto, ritiene questa Corte di Appello, che il gravame ? fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Invero, va in primo luogo osservato, come la motivazione della sentenza di primo grado debba ritenersi viziata nel non avere adeguatamente sottolineato una circostanza fondamentale dell?accusa contenuta nel capo di imputazione di cui al n. 15 del decreto che dispone il giudizio del 18 luglio 2001, costituita dalla considerazione che alla data di redazione della perizia e della stipulazione dell?atto di sottomissione da parte della direzione dei lavori e del raggruppamento temporaneo di imprese della modifiche introdotte con la variante effettuata dalla direzione stessa, le opere di realizzazione dell?acquedotto erano state sospese per disposizione dell?autorit? amministrativa prima, con i provvedimenti inibitori adottati dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il 14 aprile ed il 3 maggio 1989, e dell?autorit? giudiziaria poi con il decreto di sequestro emesso dal Pretore di Bronte in data 21 giugno dello stesso anno 1989.

Costituisce pertanto, una prima e rilevante illegittimit? avere redatto atti pubblici destinati a modificare i progetti di realizzazione di un sistema acquedottistico le cui opere erano state sospese per l?inesistenza dei richiesti provvedimenti? abilitativi urbanistici e paesaggistici poich? pare evidente che dapprima avrebbero dovuto essere acquisiti i necessari titoli per procedere alla modifica della previsioni di progetto.

Sotto questo profilo, pertanto, la perizia di variante ed il relativo atto di sottomissione attestano circostanze non rispondenti al vero in quanto riferiscono della modificazione necessaria di opere sospese per inesistenza di autorizzazioni.

Al proposito, anzi, va altres? sottolineato come le opere oggetto della perizia di variante che ricadevano all?interno del Parco dei Nebrodi ed in particolare nell?area A) dello stesso, per quanto emergente dalla deposizione del teste ********* e come risulta dal definitivo rigetto del C.R.U., non avrebbero mai potuto essere autorizzate perch? realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilit? assoluta, sicch? la modificazione del progetto delle stesse dopo che il Parco era gi? stato perimetrato ed erano entrate in vigore le norme di salvaguardia che rendevano immediatamente operanti i vincoli, era in radicale contrasto con la previsione di inedificabilit? assoluta e relativa esistente all?interno del Parco medesimo.

La progettazione, anche mediante perizie di variante e realizzazione delle opere, pertanto, non pu?, come ritenuto dal Tribunale, secondo il quale le modificazioni erano necessarie per rendere l?opera autorizzabile,? precedere il rilascio delle autorizzazioni altrimenti la fondamentale attivit?? di controllo ed indirizzo dell?amministrazione in tema urbanistico e paesaggistico, che si esplica attraverso atti necessariamente preventivi e non in sanatoria, verrebbe completamente frustata a fronte di opere pubbliche.

Ritiene, poi, questa Corte di Appello che il primo Giudice non abbia tratto le doverose conseguenze in tema di falsit? ideologica dalla palese, incontestabile ed ammessa discordanza tra verit? e rappresentazione ricavabile dal contrasto fra quanto riportato nella predetta variante delle opere del primo lotto e nel relativo atto di sottomissione e quanto invece gi? eseguito dalle imprese in sede di esecuzione dei lavori; ci si riferisce cio? alla circostanza che le opere oggetto della variante alla data della redazione della perizia e dell?atto di sottomissione che modificava il progetto, erano state gi? in parte realizzate sicch? quanto riportato negli atti di cui si assume la falsit? (variante e sottomissione dell?ente pubblico) e cio? che erano necessarie radicali modifiche del progetto originario era totalmente non rispondente a verit? poich? le opere che avrebbero dovuto seguire l?eventuale adozione della variante, previo necessario rilascio dei titoli abilitativi, erano state gi? effettuate.

Orbene, come gi? evidenziato nella parte introduttiva con riferimento alle disposizioni normative in tema di regolamentazione degli appalti pubblici, la legge regionale siciliana n.21/1985 statuisce in tema di perizie di variante all?art. 23 che:? Nei limiti dell’importo contrattuale, nonch? di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell’amministrazione, purch? effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l’effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ci? non alteri la natura e la destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purch? la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarit? dell’opera separarne l’esecuzione da quella dell’appalto iniziale?..?

In base a tale disposizione ed alle altre regolanti l?esecuzione di opere concesse in appalto pubblico, pertanto, deve ritenersi che nessuna addizione alle opere originariamente appaltate pu? essere eseguita di propria iniziativa dall?appaltatore a meno di non avere preventivamente all?esecuzione delle stesse e nei limiti delle norme, approvato una specifica perizia di variante.

Le varianti poi possono avere ad oggetto soltanto quelle opere che siano rese necessarie da circostanze impreviste ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarit? dell’opera separarne l’esecuzione da quella dell’appalto iniziale, sicch? deve conseguentemente essere escluso sia che le stesse possano avere ad oggetto opere gi? realizzate, non riscontrandosi alcuna circostanza imprevista, sia naturalmente che? le stesse possano? avere ad oggetto opere in relazione alle quali sia stato emesso un provvedimento di sospensione cautelativa da parte della pubblica amministrazione e dell?autorit? giudiziaria per assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche poich? un?opera sospesa non pu? essere integrata da una perizia di variante se prima non vengono acquisiti i necessari ed indispensabili provvedimenti abilitativi.

A sostegno della propria posizione processuale le difese degli imputati hanno sostenuto sul punto che le modificazioni alle opere del primo lotto mediante la contestuale realizzazione di parte delle opere del secondo lotto, e quindi il sostanziale accorpamento dei lavori, venne effettuata in forza di accordo raggiunto dal raggruppamento di imprese, dalla direzione dei lavori congiuntamente alla direzione della Forestale e della Soprintendenza competenti.

Tale giustificazione, a parere di questa Corte di Appello ? del tutto irrilevante ai fini penali;? invero, va innanzi tutto rilevato come di tale presunta riunione non sia stata fornita alcuna prova specifica sia riguardo la sua effettiva esistenza sia con riferimento, pur a voler dato per scontato il suo verificarsi, al contenuto, alle conclusioni cui pervenne, ai poteri di cui erano investiti gli amministratori che vi parteciparono.

In ogni caso mai una riunione di tal genere? poteva giustificare la modifica delle opere in progetto essendo precluso per legge all?impresa adottare qualsiasi aggiunzione alle opere in corso e dovendo la stessa richiedere preventivamente la? variante ottenendone l?assenso anche sotto i profili urbanistici e paesaggistici.

Deve poi essere evidenziato come, pur a fronte dell?accorpamento delle opere del II lotto con quelle del I, e cio? dell?esecuzione di un unico canale di gronda a fronte dei due originariamente previsti, l?impresa realizz? certamente un considerevole risparmio di costi, non eseguendo le due strutture portanti bens? una sola di esse; risparmio di cui erano certamente a conoscenza sia gli organi esecutivi che i vertici dell?Eas senza peraltro che, mai, quest?ultimo come committente dell?opera abbia mai richiesto la riduzione dell?importo dell?appalto delle opere del II lotto nelle quali appunto veniva meno l?esecuzione del secondo canale di gronda, circostanza questa che induce a ritenere come il comportamento degli organi dell?Eas preposti al controllo dell?appalto, direttore generale, ingegnere capo e Presidente dell?Ente, fu sicuramente fortemente ispirato alla volont? di favorire economicamente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Sotto il profilo poi della responsabilit? degli imputati cui i fatti contestati al capo n.15 della rubrica sono stati contestati rileva questa Corte di Appello come debbano essere chiamati a rispondere della predetta condotta sia il Li., procuratore speciale della L., impresa che unitamente alla Cogei dei R., aveva in corso l?esecuzione dei lavori e che era a conoscenza delle modalit? operative della stessa, sia l?***********; quest?ultimo, invero, oltre a ricoprire il? ruolo di Presidente anche all?atto della sottoscrizione dell?atto di sottomissione con il quale la direzione dei lavori e per essa l?Ente pubblico accettava le modifiche, era sicuramente a conoscenza che le illegittime anticipazioni dei lavori, cui cerc? poi di porsi riparo con le perizie di variante, erano gi? state realizzate.

Al proposito infatti, oltre a rilevare? le emergenze processuali dalle quali risulta che l?*********** era ben a conoscenza delle irregolarit? consumate dal R.T.I. nell?esecuzione delle opere, quali ad esempio la testimonianza Giu. il quale testualmente riferiva che l?amministrazione era a conoscenza della pratica delle false contabilizzazioni dei lavori, assume univoco valore probatorio la missiva a firma dello stesso imputato del 17 maggio 1989 con la quale l?A., rispondendo all?Assessorato Territorio ed Ambiente che aveva adottato i provvedimenti di sospensione dei lavori, espressamente faceva riferimento alla circostanza dell?avvenuta realizzazione delle opere del primo lotto in maniera difforme da quanto previsto in progetto sicch? ne consegue affermare che lo stesso bench? a conoscenza della circostanza che le opere oggetto della variante erano gi? state realizzate nei mesi di maggio e giugno del 1989, quando venivano predisposte le varianti e firmato l?atto di sottomissione, cooper? con il direttore dei lavori e con i dirigenti delle imprese per la consumazione di tali falsi ideologici concordando con la direzione dei lavori la sottoscrizione di atti di sottomissione per opere gi? precedentemente eseguite e completate.

Il predetto delitto di falso ideologico se pu? per?? ritenersi sicuramente aggravato dalla circostanza di cui all?art. 61 n.2 c.p., evidentemente sussistendo il nesso teleologico tra il presente delitto, gli altri falsi ideologici e la corruzione, poich? posti in essere al fine di fare apparire le irregolari anticipazioni delle opere come? legittime, assicurarsi cos? i profitti derivanti dal pagamento dei rispettivi stati di avanzamento lavori,? e garantirsi peraltro le somme illecitamente versate dalle imprese ai pubblici amministratori ed ai loro intermediari politici, non pu? anche essere aggravato ex art. 61 nn. 7 e 9.

Invero, quest?ultima circostanza aggravante non pu? riconoscersi nell?ipotesi dei delitti di falsit? ideologica commessi da pubblici ufficiali poich? in detti casi, cos? come esattamente sostenuto dal Tribunale di Caltanissetta nell?impugnata sentenza (vedi pag.100),? la violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione costituendo elemento essenziale della condotta tipica del reato non pu? anche essere contestata a titolo di circostanza aggravante.

La citata circostanza aggravante ? incompatibile, pertanto, con tutte quelle figure criminose che integrando reati propri presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (Cass.30 marzo 1999 n.4062) e, poich? l?art. 479 c.p. configura un?ipotesi di reato proprio commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, la pena per il citato delitto non pu? essere aumentata ex art. 61 n.9 c.p..

Anche in tema di aggravante del danno patrimoniale di particolare gravit? e delitti di falso pu? ritenersi pacifica l?interpretazione giurisprudenziale fatta propria dalla sentenza di primo grado e secondo cui l?oggettivit? giuridica dei falsi in atti pubblici impedisce la configurabilit? dell?ipotesi aggravata ex art. 61 n.7 c.p..

Tale interpretazione, infatti, pur risalendo ad un distante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui ? se pur si debba ritenere che i delitti determinati da motivi di lucro cui ? applicabile la circostanza aggravante prevista dall?art. 61 n.7, c.p. possono essere tali anche in concreto deve escludersi l?applicabilit? della suddetta circostanza? alle falsit? in atto pubblico determinate da motivi di lucro, perch? il danno patrimoniale di rilevante gravit?, quando si verifichi, non ? riferibile alla persona offesa dal reato, che ? lo Stato o la societ? e non il singolo? (Cass. sez. un.22 marzo 1969 n.3),? non risulta mai essere stata oggetto di revisione.

Ed infatti, pi? recentemente, si ? stabilito che? il principio della non applicabilit? dell?aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravit? ai delitti di falso trova invece eccezione nelle sole ipotesi di falsit? in scrittura privata poich? solo tale ultimo reato, e non anche il falso in atto pubblico, pu? essere realizzato anche a fine di lucro.

Conseguentemente, deve essere esclusa la ricorrenza di entrambe le circostanze aggravanti ex art. 61 nn.7 e 9 e, pertanto, il termine di prescrizione del delitto di cui al capo n.15, aggravato ex art. 61 n.2 c.p., pur prorogato ? pari ad anni 15, essendo punito il reato con pena inferiore nel massimo ad anni 10 e, quindi, lo stesso deve ritenersi decorso alla data del 24 giugno 2004.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, in riforma dell?impugnata sentenza, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di Li. ******** ed *********** in ordine al delitto loro in concorso ascritto al capo 15 per estinzione dello stesso causata da intervenuta prescrizione.

Non pu?, invece, in presenza della causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione essere pronunciata la condanna dell?A. e del Lizer al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite limitatamente a detto capo di imputazione n.15.

Invero, secondo il pi? recente orientamento giurisprudenziale:? E’ illegittima la condanna in appello dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del P.M., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure? (Cass.17386/2002).

Affermazione questa che appare condivisibile ai sensi? di quanto disposto dall?art. 538 c.p.p., secondo cui il Giudice solo in caso di condanna decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento dei danni, e 578 c.p.p. che impone al Giudice dell?impugnazione, in caso di declaratoria di amnistia o prescrizione, di provvedere sulle questioni civili solo ove la condanna al risarcimento sia stata pronunciata nel procedimento all?esito del quale ? emesso il provvedimento impugnato e cio?, nel caso di appello, nel giudizio di primo grado, circostanza questa non ravvisabile nel caso in esame in cui il Tribunale di Caltanissetta pronunciava l?assoluzione degli imputati dal delitto loro contestato al capo n.15.

CAPO N.19 FALSO IDEOLOGICO COMMESSO NEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DEL SECONDO LOTTO? CON LA DICHIARAZIONE DI? NON AVERE RISCONTRATO A SEGUITO DI RICOGNIZIONE DEI LUOGHI APPREZZABILI DIFFERENZE FRA I LUOGHI MEDESIMI E LE PREVISIONI DI PROGETTO OMETTENDO L?INDICAZIONE DELL?AVVENUTA ANTICIPATA REALIZZAZIONE DI IMPONENTI OPERE GIA? ESEGUITE. IMPUTATO LI. ********.

La sentenza di primo grado,? in relazione al suddetto capo di imputazione, contestato al solo Li. ********, quale procuratore speciale della L. spa, societ? capogruppo del raggruppamento di imprese L.-Cogei, in concorso con Giu. *********, geometra contabile dell?opera pubblica,? Cag. *******, Direttore dei Lavori e Dol. *********, i quali tutti hanno definito la loro rispettiva posizione processuale accedendo al rito dell?applicazione della pena su richiesta delle parti, assolveva l?imputato ritenendo insussistente il contestato delitto di falso ideologico.

In particolare, riteneva il Tribunale, che l?avere dichiarato nel verbale di consegna dei lavori del secondo lotto redatto il 4 agosto 1989 che a seguito di ricognizione sui luoghi non si ravvisavano apprezzabili differenze tra le condizioni dei luoghi medesimi rilevati a quella data e quelle risultanti dai rilievi di progetto, in tal modo deliberatamente omettendo la descrizione dei siti ove erano gi? state realizzate opere imponenti nel tratto dal torrente ******** al torrente Cut?, con violazione della normativa in tema di appalti pubblici contenuta all?art. 338 della legge 2248/1865 ed agli artt. 10 ed 11 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche reg. 350/1895 i quali espressamente prevedono l?obbligo di puntuale descrizione dello stato dei luoghi, non integrasse alcuna falsit? ideologica e ci? perch? alla data di redazione del verbale? era gi? stata adottata una perizia di variante e di assestamento con la quale era stato previsto l?accorpamento delle opere di realizzazione del canale di gronda dei primi due lotti nel tratto compreso tra il torrente Cut? ed il torrente ********; perizia alla quale aveva fatto seguito l?atto di sottomissione sottoscritto in data 24 giugno 1989.

E poich? doveva intendersi che il verbale di consegna dei lavori nel richiamare il progetto dell?opera faceva necessariamente riferimento anche alle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate con la suddetta perizia di variante, anteriore alla sua sottoscrizione, nessuna alterazione del vero era stata consacrata poich?, altrimenti opinando,? ? si finirebbe con l?attribuire al verbale un contenuto diverso da quello risultante dal suo tenore letterale, con cui si richiama il progetto dell?opera senza affatto specificare che lo stesso deve intendersi nella sua originaria formulazione, con esclusione delle successive modificazioni ed integrazioni?.

Proponeva appello il rappresentante del Pubblico Ministero deducendo che il Tribunale era caduto in errore ritenendo insussistente il falso ideologico nel verbale di consegna delle opere, in quanto tale atto non si riferisce a lavori gi? ultimati ed esistenti ma ad opere ancora da effettuarsi;? sottolineava, inoltre, l?esito dell?esame dibattimentale cui si era sottoposto Li. ******** e nel contesto del quale aveva affermato che non sussistevano differenze tra la condizione dei luoghi ed il progetto approvato con la variante del 22 giugno 1989 e del coimputato Dol.,? il quale aveva dichiarato che i lavori delle opere del secondo lotto erano stati anticipati a rischio dell?impresa ed iniziati con le opere di accorpamento nel corso del 1988, mentre delle stesse nessuna menzione era stata fatta nel verbale di consegna delle opere del secondo lotto poich? tale atto ha soltanto la funzione di stabilire la data di inizio lavori e conseguentemente quella di ultimazione degli stessi.

Aggiungeva, inoltre, l?appellante che la relazione della commissione di collaudo delle opere del 26 marzo 1993? aveva stigmatizzato le omissioni del contestato verbale di consegna delle opere del secondo lotto dell?agosto 1989 segnalando, a proposito dello stesso, che ?nulla evidenzia circa le opere relative al canale di adduzione e delle opere di presa gi? realizzate nel tratto Cut?-******** e circa le opere non eseguibili nel tratto ********-Saracena?.

Il gravame ? fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Invero, va innanzi tutto rilevato come la deduzione svolta dal Giudice di primo grado non trova conferma? nell?esame dell?atto di cui si assume la falsit? e cio? nel verbale di consegna il quale, non pare? richiamare espressamente le modifiche apportate al progetto con la perizia di variante delle opere del primo lotto.

In assenza di qualsiasi espresso richiamo a tale modifica non pu? ritenersi che implicitamente il verbale di consegna ne tenesse conto poich? il rispetto delle norme regolanti tale particolare atto imponeva la descrizione analitica di tutte le modificazioni dell?aree e quindi, necessariamente, anche la descrizione delle opere che anticipate al primo lotto, erano gi? state realizzate.

Al proposito infatti, il cit. art. 10 del regolamento 350/1895 stabilisce un?espressa e radicale esclusione di potere dare inizio ai lavori ove lo stato dei luoghi risulti all?atto della consegna differente da quello previsto in progetto prevedendo appunto che:? qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente art. 5, si riscontrassero all?atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto si sospender? la consegna?.?

E con riferimento al caso di specie va sottolineato come nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza dell?avvenuta approvazione della perizia di variante cos? come ritenuto dal Tribunale di Caltanissetta; invero, la perizia predetta poteva, come gi? detto, autorizzare opere ancora da realizzare e non anche quelle gi? eseguite sicch? il verbale di consegna dei lavori del secondo lotto attesta fatti non veridici nella parte in cui, senza dare atto della preventiva ed irregolare esecuzione delle opere del secondo lotto prima della concessione delle stesse in appalto, riferiva che non esistevano difformit? tra stato dei luoghi e previsioni di progetto.?

Peraltro, ? appena il caso di segnalare come? stante l?accertata? falsit? della perizia di variante di cui al capo n.15 dell?imputazione, realizzata in assenza dei presupposti di legge ed avente ad oggetto opere non ancora da eseguire ma gi? realizzate, deve ritenersi che, per derivazione, lo sia anche il verbale di consegna e, ci?, pur a volere accedere alla tesi del Tribunale, senza peraltro che l?atto in contestazione faccia alcun espresso richiamo alla predetta variante.

Deve pertanto ritenersi che sussistano gli elementi per ritenere integrata l?ipotesi di falsit? ideologica contestata al capo n.19 dell?imputazione, attribuibile anche al Li. a titolo di concorso dell?extraneus nel reato proprio commesso dal Cag. e dal Giu. avendo l?imputato partecipato personalmente alla consegna dei lavori e contribuito alla formazione dell?atto.

Ci? posto, devono per? essere richiamate tutte le argomentazioni svolte in ordine alla non configurabilit? delle circostanze aggravanti di cui all?art. 61 nn. 7 e 9 c.p. in relazione al delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici al capo n.15; conseguentemente la pena? massima di detto delitto, aggravato dalla sola circostanza di cui all?art. 61 n.2 c.p. perch? commesso al fine di eseguire gli altri e di assicurarsi il profitto derivante dal pagamento illegittimo di ulteriori stati di avanzamento lavori per opere gi? espletate, ? inferiore ad anni 10 di reclusione? sicch? il termine pur prorogato di prescrizione dello stesso ? pari ad anni 15 ed ? pertanto decorso alla data del 4 agosto 2004 con la conseguenza che anche in relazione a tale capo di imputazione deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di Li. ******** in ordine al reato ascrittogli al capo 19 per estinzione dello stesso causata da intervenuta prescrizione.

A tale affermazione non pu? conseguire la condanna del predetto imputato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite per le medesime argomentazioni gi? svolte in relazione al capo di imputazione n.15 e che devono intendersi integralmente richiamate.

CAPI 25 E 30 FALSITA? IDEOLOGICA RELATIVA ALLA RAPPRESENTAZIONE NELLE PERIZIE DI VARIANTE SUPPLETIVE REDATTE NEL FEBBRAIO E MARZO 1991 E NEI SUCCESSIVI ATTI DI SOTTOMISSIONE SOTTOSCRITTI IL 18 MAGGIO 1991 PER LA VARIANTE DEL SECONDO LOTTO ED IL ?28 GIUGNO 1991 PER LE OPERE DEL TERZO LOTTO, LA NECESSITA? DI RADICALI MODIFICHE AI RISPETTIVI PROGETTI ORIGINARI DEL SECONDO E TERZO? LOTTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ANCIPA? PUR SAPENDO CHE A QUELLA DATA IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AVEVA GIA? REALIZZATO GRAN PARTE DELLE SUDDETTE MODIFICHE E CONTABILIZZATE SOMME PER CIRCA 11 MILIARDI PER IL SECONDO LOTTO E DI CIRCA? 32 MILIARDI PER IL TERZO.

Trattasi di contestazioni esattamente speculari a quella contenuta nel capo n.15 e relativa alla perizia di variante delle opere del primo lotto.

Anche con riferimento a dette contestazioni il Tribunale di Caltanissetta? assolveva gli? imputati dal reato di falso ideologico loro contestato in concorso, in relazione alle perizie di variante delle opere del secondo lotto, redatta nel marzo 1991 e del successivo atto di sottomissione sottoscritto il 18 maggio 1991 dalla direzione dei lavori in rappresentanza dell?Eas quale committente, nonch? della perizia di variante delle opere del terzo lotto, redatta nel febbraio 1991 e del relativo atto di sottomissione sottoscritto il 28 giugno 1991, rilevando che l?avvenuta realizzazione anticipata delle modifiche dei lavori rispetto alla data di successiva redazione della variante era irrilevante.

Sosteneva al proposito il Tribunale che la presunta falsit? di tali atti, derivante dal ?solo fatto che le opere descritte in tali atti, alla data della loro adozione erano gi? state realizzate? fosse ?un profilo non rilevante nell?economia degli atti, la cui funzione era quella di apportare le modifiche necessarie ai progetti originari, in vista del contenuto della modificazione dei contratti?.

Affermava, a sostegno di detta impostazione il primo Giudice, l?insussistenza della dedotta falsit? ?non essendo emerso che le modifiche previste nelle perizie di variante ed assestamento non fossero necessarie al fine di rendere le opere conformi alle emerse esigenze ambientali e funzionali? e, sottolineava, come? le opere sia del primo che del secondo lotto ricadenti nell?istituendo Parco dei Nebrodi, determinando un forte impatto ambientale, erano insuscettibili di autorizzazione da parte delle competenti autorit? amministrative sicch? al fine di rendere autorizzabili tali opere era necessario apportare delle modifiche al progetto originario, quali quelle previste nelle perizie di cui all?imputazione.

Proponeva impugnazione il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta lamentando che il primo Giudice, pur avendo dato atto che le radicali modifiche ai progetti originari erano state all?epoca della redazione della perizie? gi? realizzate? e che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ne aveva percepito il relativo corrispettivo per svariati miliardi, non ne aveva tratto le necessarie conseguenze. Invero, rilevava il Pubblico Ministero appellante dette perizie di variante,? non erano di mero riallineamento tra le previsione di progetto e quanto eseguito, come affermato dai consulenti tecnici delle difese degli imputati, bens? perizie revisionali realizzate dopo che le modifiche, quantomeno in parte, erano gi?? state realizzate e, peraltro,? disposte dalla direzione dei lavori bench? esulanti dalla sua competenza? trattandosi di modificazioni sostanziali alle previsioni contrattuali.

Tanto premesso, ritiene questa Corte di Appello, che il gravame ? fondato e deve, pertanto, essere accolto.

In primo luogo, infatti, la motivazione adottata dal Tribunale? non convince nella parte in cui testualmente afferma non essere emerso che le modifiche previste nelle perizie di variante ed assestamento non fossero necessarie al fine di rendere le opere conformi alle emerse esigenze ambientali e funzionali;? ed infatti, in relazione alle perizie del secondo e terzo lotto tale giustificazione, peraltro affermata non in termini di certezza ma di sola possibilit?, non ha fondamento atteso che alla data di compilazione delle varianti era ormai indiscutibile e definitivamente verificato che le opere del secondo lotto ricadenti all?interno del Parco dei Nebrodi non avrebbero potuto essere autorizzate.

Al proposito rileva infatti segnalare come il Comitato Regionale Urbanistico (CRU) alla data? del 24 gennaio 1990, e quindi prima dell?adozione delle perizie di variante di cui ai capi 25 e 30, nel pronunziarsi sul parere ai sensi dell?art.7 legge regionale 21/1985, stabiliva che solo le opere del primo lotto ricadenti nel territorio del Parco, pur costituendo una rilevante alterazione dello stato dei luoghi ed una turbativa al paesaggio, potevano essere realizzate, mentre riteneva espressamente non autorizzabili quelle del secondo lotto ricadenti all?interno dello stesso Parco poich? la loro esecuzione ?comporterebbe sconvolgimenti negli assetti orografici dei luoghi, mutamenti rilevanti del regime? superficiale delle acque, profonde alterazioni? di aree boscate aggravate dalla necessit? di apertura di strade di servizio ai cantieri e ai manufatti una volta realizzati?, non compatibili con l?assetto del territorio.

Tali prescrizioni, pertanto, sicuramente impedivano l?adozione di qualsiasi variante per le opere del secondo lotto poich? radicalmente in contrasto con i vincoli paesaggistici esistenti nel territorio del Parco dei Nebrodi.

Va, poi,? osservato come la motivazione della sentenza di primo grado debba ritenersi viziata nel non avere adeguatamente sottolineato una circostanza fondamentale dell?accusa contenuta nei capi d?imputazione di cui ai nn. 25 e 30 del decreto che dispone il giudizio del 18 luglio 2001, costituita dalla considerazione che alla data di redazione delle perizie e della stipulazione dell?atto di sottomissione da parte dell?Eas e del raggruppamento temporaneo di imprese, le opere di realizzazione dell?acquedotto erano state sospese per disposizione dell?autorit? amministrativa prima, con i provvedimenti inibitori adottati dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il 14 aprile ed il 3 maggio 1989 e dell?autorit? giudiziaria poi con il decreto di sequestro emesso dal Pretore di Bronte in data 21 giugno dello stesso anno 1989.

Costituisce pertanto, una prima e rilevante illegittimit? avere redatto atti pubblici destinati a modificare i progetti di realizzazione dell?acquedotto Ancipa le cui opere erano state sospese per l?inesistenza dei richiesti provvedimenti? abilitativi urbanistici e paesaggistici poich?, pare evidente a giudizio della Corte, che dapprima avrebbero dovuto essere acquisiti i necessari titoli per procedere alla modifica della previsioni di progetto.

E che le opere ricadessero in zone vincolate e fossero prive dei provvedimenti abilitativi risultava altres? dal procedimento instaurato dal Pretore di Bronte proprio nei confronti di alcuni degli imputati di questo processo, e cio? ***********, Li., Cag., Ca. ed A. per violazione dell?art. 734 c.p. e dell?art. 1 legge 431/1985 che si concludeva con la condanna del Li. e del L. in data 21 novembre 1991.

Sotto questo profilo pertanto le perizie di variante ed i relativi atti di sottomissione attestano circostanze non rispondenti al vero in quanto riferiscono della modificazione necessaria di opere sospese per inesistenza di autorizzazioni.

Al proposito, anzi, va altres? sottolineato come le opere oggetto delle perizie di variante che ricadevano all?interno del Parco dei Nebrodi ed in particolare nell?area A) dello stesso, per quanto emergente dalla deposizione del teste ********* non avrebbero mai potuto essere autorizzate perch? realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilit? assoluta, sicch? la modificazione del progetto delle stesse dopo che il Parco era gi? stato perimetrato ed erano entrate in vigore le norme di salvaguardia che rendevano immediatamente operanti i vincoli era in radicale contrasto con la previsione di inedificabilit? assoluta e relativa esistente all?interno del Parco medesimo cos? come poi era stato accertato dallo stesso C.R.U. con il gi? citato parere.

Ritiene, poi, questa Corte di Appello che il primo Giudice non abbia tratto le doverose conseguenze in tema di falsit? ideologica dalla palese, incontestabile ed ammessa discordanza tra verit? e rappresentazione ricavabile dal contrasto fra quanto riportato nella predette varianti e nei relativi atti di sottomissione e quanto invece gi? eseguito dalle imprese in sede di esecuzione dei lavori; ci si riferisce cio? alla circostanza che le opere oggetto delle varianti alla data della redazione delle perizie e degli atti di sottomissione che modificavano il progetto erano state gi? in parte realizzate sicch? quanto riportato negli atti di cui si assume la falsit? (variante e sottomissione), e cio? che erano necessarie radicali modifiche del progetto originario, era totalmente non rispondente a verit? poich? le opere che avrebbero dovuto seguire l?eventuale adozione della variante, previo necessario rilascio dei titoli abilitativi, erano state gi? effettuate.

Viceversa deve ritenersi che la progettazione, anche mediante perizie di variante, e realizzazione delle opere, non pu?, come ritenuto dal Tribunale di primo grado, secondo il quale le modificazioni erano necessarie per rendere l?opera autorizzabile,? precedere il rilascio delle autorizzazioni, altrimenti la fondamentale attivit?? di controllo ed indirizzo dell?amministrazione in tema urbanistico e paesaggistico, che si esplica attraverso atti necessariamente preventivi e non in sanatoria, verrebbe completamente frustata a fronte di opere pubbliche.

Orbene, si ? gi? rilevato? nella parte introduttiva che le disposizioni normative in tema di regolamentazione degli appalti pubblici, ed in particolare la legge regionale siciliana n.21/1985, statuisce in tema di perizie di variante all?art. 23 che:? Nei limiti dell’importo contrattuale, nonch? di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell’amministrazione, purch? effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l’effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ci? non alteri la natura e la destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purch? la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarit? dell’opera separarne l’esecuzione da quella dell’appalto iniziale?..?

In base a tale disposizione, ed alle altre regolanti l?esecuzione di opere concesse in appalto pubblico, deve conseguentemente ritenersi che nessuna addizione alle opere originariamente appaltate pu? essere eseguita di propria iniziativa dall?appaltatore a meno di non avere preventivamente all?esecuzione delle stesse e nei limiti delle norme, approvato una specifica perizia di variante.

Le varianti, poi, possono avere ad oggetto soltanto quelle opere che siano rese necessarie da circostanze impreviste ovvero si tratti di lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarit? dell’opera separarne l’esecuzione da quella dell’appalto iniziale sicch? deve conseguentemente essere escluso, sia che le stesse possano avere ad oggetto opere gi? realizzate, non riscontrandosi alcuna circostanza imprevista, sia naturalmente che? le stesse possano? avere ad oggetto opere in relazione alle quali sia stato emesso un parere di non realizzabilit? da parte della pubblica amministrazione (parere CRU) e siano stati altres? adottati provvedimenti sospensivi da parte della stessa p.a. (Assessorato Territorio ed Ambiente) e? dell?autorit? giudiziaria (Pretore di Bronte) per assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche, poich? un?opera sospesa e comunque non realizzabile all?interno di un?area vincolata, non pu? essere integrata da una perizia di variante.

Inoltre, le ulteriori argomentazioni difensive circa la giustificazione dell?accorpamento delle opere del secondo a quelle del primo lotto in forza di un presunto accordo con gli enti preposti alla tutela del territorio?? sono? gi? state analizzate e ritenute del tutto infondate nella parte della motivazione dedicata al capo n.15 alla quale integralmente si rimanda.

Ci? che occorre sottolineare, nel caso in esame, ? la circostanza che il Direttore dei Lavori che ebbe a redigere le predette perizie di variante unitamente all?impresa ed a sottoscrivere? gli atti di sottomissione, ing Cag., ha definito la propria posizione processuale accedendo al rito alternativo dell?applicazione della pena su richiesta delle parti, e che nel contesto della motivazione adottata dal Tribunale non sono stati ravvisati? elementi per pronunciare sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p., sicch? anche sotto tale profilo l?ipotesi della falsit? di tali atti viene ad essere confermata.

Sotto il profilo, poi, della responsabilit? degli imputati cui i fatti contestati ai capi nn. 25 e 30 della rubrica sono stati contestati rileva questa Corte di Appello come debbano essere chiamati a rispondere delle predette condotte sia il Li., procuratore speciale della L., impresa che, unitamente alla Cogei dei R., aveva in corso l?esecuzione dei lavori e che era a conoscenza delle modalit? operative della stessa, e firmatario dell?atto di sottomissione? sia l?***********; quest?ultimo, invero, oltre ad avere assunto un ruolo fondamentale all?atto della sottoscrizione dell?atto di sottomissione con il quale la direzione dei lavori e tramute essa? l?Ente pubblico accettava le modifiche, era sicuramente a conoscenza che le illegittime anticipazioni dei lavori, cui cerc? poi di porsi riparo con le perizie di variante, erano gi? state realizzate.

Al proposito infatti, oltre a rilevare? le emergenze processuali dalle quali risulta che l?*********** era ben a conoscenza delle irregolarit? consumate dal R.T.I. nell?esecuzione delle opere, quali ad esempio la testimonianza Giu. il quale ha dichiarato che l?amministrazione era a conoscenza della pratica delle false contabilizzazioni dei lavori, le comunicazioni inviate dall?Assessorato Territorio ed Ambiente all?Eas con le quali si sospendevano i lavori e vistate dallo stesso imputato, il sequestro operato il 21 giugno 1989 dal Pretore di Bronte, assume? valore probatorio la missiva a firma dello stesso imputato del 17 maggio 1989 con la quale l?A., rispondendo proprio all?Assessorato Territorio ed Ambiente che aveva adottato i provvedimenti di sospensione dei lavori, espressamente faceva riferimento alla circostanza dell?avvenuta anticipazione delle opere dei lotti successivi al primo in maniera difforme da quanto previsto in progetto sicch? ne consegue affermare che lo stesso, bench? a conoscenza della circostanza che le opere oggetto delle varianti erano gi? state realizzate antecedentemente l?adozione delle stesse, cooper? con il direttore dei lavori e con i dirigenti delle imprese per la consumazione di tali falsi ideologici permettendo la predisposizione di perizie di variante per opere gi? precedentemente eseguite e completate e ci? quando lo stesso rivestiva ancora la carica di Presidente dell?Eas sino alla met? del marzo 1991.

Inoltre, ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi della piena consapevolezza da parte dell?*******?illegittimit? delle perizie di variante dei lavori del secondo e terzo lotto e del suo apporto alla consumazione dei predetti reati di falso, si ricava dall?analisi di alcuni verbali del Consiglio di Amministrazione dell?Ente Acquedotti Siciliani svoltisi nei primi mesi del 1990, e quindi precedentemente l?adozione delle suddette varianti, in cui ripetutamente il problema dell?illegittima esecuzione delle opere dell?Ancipa veniva segnalato, anche vigorosamente, da parte di alcuni componenti del predetto C.d.A. senza per? che il Presidente, sempre presente alle riunioni ed a? cui gli stessi si rivolgevano, avesse mai adottato i provvedimenti? pur ripetutamente richiesti.

In particolare, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 1990 il consigliere ******** leggeva una lunga dichiarazione, poi allegata allo stesso verbale, nella quale testualmente riferiva:?? Oggi il consiglio ? chiamato a nominare delle commissioni di collaudo per lavori Ancipa 1-2 e 3 lotto. Dopo due tentativi di coinvolgere il consiglio in una operazione dallo stesso non approvata: una prima volta portando all?esame del consiglio l?approvazione del progetto del 2 lotto; una seconda volta con la richiesta del sub-appalto; tutte e due le volte gli argomenti sono stati immediatamente ritirati dal Presidente, adesso siamo al dunque e questa volta non sar? ritirata la richiesta di nomina di commissioni di collaudo perch? si deve scoprire, che nonostante le perplessit? espresse a suo tempo dal C.d.A. sulla convenzione imposta dall?Agenzia per il mezzogiorno, nonostante il progetto non sia stato approvato n? dal C.d.A. n? dagli organi competenti, CTAR etc., come impone la convenzione, nonostante l?assessorato regionale al territorio abbia intimato la sospensione dei lavori su tutto l?Ancipa, nonostante l?intervento del Pretore di ******* che ha posto sotto sequestro lavoro e impianti, nonostante tutto il sistema Ancipa sia privo di molti pareri, tra i quali quello previsto dalla l.r. 14, il Presidente, senza neppure sottoporre al consiglio gli adempimenti imposti dalle leggi vigenti come la stessa convenzione recita, il 28 luglio 1989 ha appaltato a trattativa privata i lavori del 2? lotto Ancipa. Ma ? ancor pi? grave che non sia stata osservata alcuna delle clausole contenute nella convenzione stessa compresa l?approvazione del progetto da parte di questo consiglio e tuttavia sono gi? pagati olre 10 miliardi di lire ???? Per quanto mi riguarda considero nullo il contratto sottoscritto dal Presidente con l?impresa *******.. n? considero legittimi i pagamenti effettuati per gli importi che ho prima citato e precisamente? 5,310 mld, 1,264 mld e 1,641 mld oltre un incameramento per spese generali di 1,400 mld circa?.?

Nella seguente riunione dello stesso Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 1990 il Sabatino, secondo quanto testualmente risulta dalla lettura del verbale, ribadiva che ?il progetto Ancipa del II? lotto non ha riportato il parere dell?Assessorato Ambiente e non ? stato approvato dal Consiglio di Amm/ne dell?Eas? e successivamente insisteva ?nell?affermare che il progetto del II lotto ? carente di approvazione e invita il Presidente a revocare il relativo contratto d?appalto?; il consigliere ***** riferiva che ?ufficiosamente gli risulta che il CRU ha dato parere favorevole per il I? lotto, con prescrizioni circa le modalit? da seguire per i lavori; il II? lotto dovr? essere rielaborato?.

Nella successiva seduta del 16 febbraio 1990, in seguito all?allarme determinato dalla denunzia di illegittimit? delle opere presentata da Legambiente, i consiglieri ***** e ******** testualmente riferivano a verbale:? si propone di sottoporre all?esame dell?organo tutorio la procedura adottata dall?Eas nella stipula dei contratti Ancipa con la ditta L.-Cogei ed in particolare si chiede che l?Assessorato ai LL.PP. sottoponga all?esame dell?Avvocatura dello Stato quanto ? oggetto della denunzia della Legambiente al fine di rassicurare il consiglio di amministrazione sulla legittimit? amministrativa degli atti sopracitati e delle opere realizzate. Ed in attesa delle risposte ufficiali da parte dell?Assessorato, si invita formalmente il Presidente a non compiere atto alcuno afferente i lavori appaltati?. Intervenendo alla stessa seduta anche il Presidente del Collegio dei Revisori esprimeva le perplessit? dell?organo di controllo? espressamente rifeR. che??. Anche in relazione ai fatti sopravvenuti non ? in grado di escludere che qualche profilo di illegittimit? possa essere presente nell?ambito delle varie fasi del procedimento. Conseguentemente, il Collegio si associa all?orientamento manifestato da alcuni consiglieri di amministrazione circa l?opportunit? di rimettere le valutazioni di carattere giuridico-amministrativo all?organo tutorio?..?

Anche in tale circostanza interveniva il cons. Sabatino il quale precisava a verbale ?abbiamo approvato una convenzione con la quale dicevamo che non esistevano ostacoli e che con la denuncia della Lega per l?Ambiente la questione Ancipa non potr? chiudersi in tempi brevi. Propone infine la rescissione del contratto con la L.-Cogei?.

A fronte di tali osservazioni e contestazioni il Presidente A. intervenendo nel contesto di tale seduta riferiva invece che:? in ordine all?esposto della Lega Ambiente ritiene che sia parzialmente infondato in fatto e in diritto? in quanto basato su presupposti di legge non applicabili al caso in esame??Per quanto riguarda la pretesa applicabilit? di tali norme (vincoli di inedificabilit? all?interno del Parco ndr) per la seconda parte del progetto si ricorda che, come risulta dagli atti in possesso dell?Eas, questa seconda parte ? integrante e connessa con la prima parte e senza la realizzazione di questa?? la prima parte non sarebbe funzionale. Pertanto come progetto finanziato dalla Cassa, dall?Agenzia e dal Dipartimento non trovano applicazione in forza dell?art. 1 l.r. 21/85 le prescrizioni in essa contenute riguardanti opere da eseguire nel territorio siciliano?; aggiungeva poi che ?incombeva all?impresa aggiudicataria porre in gli atti necessari per l?ottenimento delle autorizzazioni? ed in seguito precisava altres? che? per quanto riguarda il penultimo comma dell?esposto della Lega, relativamente alla legittimit? del raddoppio del canale pensile del tratto Cut?-********, il Presidente rileva che tale variante ? stata eseguita dopo apposita perizia eseguita dal direttore dei lavori che ne aveva piena facolt? ai sensi delle norme vigenti in materia ed ? stata eseguita al fine di ridurre l?impatto ambientale sul territorio che sarebbe stato pi? grave qualora si fosse proceduto a due distinte canalizzazioni?.

Tali affermazioni, pertanto, oltre ad essere state definitivamente confutate dall?intervenuta definitiva condanna del Pretore di Bronte per le violazioni alle norme di tutela del paesaggio, non lasciano alcun dubbio sulla consapevolezza, da parte del Presidente A., delle circostanze? che l?impresa non aveva ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie e pur nonostante proseguivano le opere ed i pagamenti senza il rispetto delle norme di salvaguardia del Parco incomprensibilmente ritenute non applicabili, e?che la stessa L.-Cogei aveva eseguito opere ben differenti da quelle oggetto di approvazione sulla base di perizie di variante dalla direzione dei lavori formalizzate, anticipandone l?esecuzione, e totalmente illegittime per le considerazioni precedentemente svolte.??

Ed ancora, le contestazioni all?operato delle imprese e? le sollecitazioni ad adottare i provvedimenti opportuni da parte del Presidente proseguivano anche nelle successive riunioni del C.d.A. dell?Eas; in particolare? in quella del 12 marzo 1990 il cons. Sabatino chiedeva ancora formalmente di rivedere il contratto con l?impresa mentre il cons. ***** riferiva ?il contratto ? annullabile per colpa della ditta, essendo suo il compito di procurarsi le autorizzazioni. La rielaborazione totale ? imposta dal C.R.U. e se le prescrizioni fanno diminuire il costo dell?opera le differenze sono utilizzabili per altri lavori?.

Infine, alla successiva riunione del 6 aprile 1990 il C.d.A. acquisiva ufficialmente notizia del telegramma dell?Assessorato Territorio ed Ambiente del 31 marzo nel quale si riferiva che il C.R.U. nella seduta del 24 gennaio 1990 non aveva condiviso le previsioni progettuali relative ai lavori acquedottistici Ancipa tratto torrente ********-torrente ******** ed a tal punto i cons. ***** e ******** ribadivano contestazioni e richieste ritenendo le opere del secondo lotto prive di qualsiasi autorizzazione e, pertanto, illegittime? sicch? chiedevano espressamente la sospensione dei lavori da parte delle imprese aggiudicatarie ed il recupero delle somme ?illegittimamente pagate?; contestazione a fronte della quale il Presidente A. riferiva testualmente che ?i pagamenti sono stati effettuati sulla scorta degli stati di avanzamento dei lavori predisposti dal direttore dei lavori? e cio? sulla base di quegli ulteriori atti falsi di cui si dir? nell?analisi dei successivi capi di imputazione.

Risulta pertanto certo che l?A. fosse consapevole di permettere la prosecuzione ed esecuzione di opere illegittime anche con riferimento all?adozione di perizie di variante e di pagamenti di stati di avanzamento lavori aventi ad oggetto opere eseguite in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi e non considerate legittime dal C.R.U. sicch? ne deriva l?affermazione di responsabilit? del medesimo in ordine ai capi di imputazione oggetto di riferimento.

Il predetto delitto di falso ideologico deve poi, secondo le argomentazioni gi? preannunciate, ritenersi aggravato dalla circostanza di cui all?art. 61 n.2 c.p., evidentemente sussistendo il nesso teleologico tra il presente delitto, gli altri falsi ideologici e la corruzione poich? posti in essere al fine di fare apparire le irregolari anticipazioni delle opere come? legittime, assicurarsi cos? i profitti derivanti dal pagamento dei rispettivi stati di avanzamento lavori,? e garantirsi peraltro le somme illecitamente versate dalle imprese ai pubblici amministratori ed ai loro intermediari politici mentre devono essere escluse le ulteriori circostanze aggravanti di cui ai nn. 7 e 9 dell?art. 61 per le argomentazioni gi? svolte ed alle quali si rimanda.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, affermarsi la responsabilit? di *********** e **. ******** in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 25 e 30 del decreto che dispone il giudizio in data 18-7-2001, con l?aggravante del nesso teleologico essendo i fatti commessi per eseguirne altri e cio? i falsi negli stati avanzamento lavori che permettevano l?illegittimo pagamento di somme sulla base di false contabilizzazioni delle opere.

Ne consegue, altres?, la condanna dei predetti imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite secondo le precisazioni che verranno svolte al termine della parte motivazionale della sentenza.

CAPI 17 E 23 FALSITA? IDEOLOGICHE COMMESSE PER AVERE FALSAMENTE DICHIARATO NEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI DEL PRIMO LOTTO (******9 AL N.16 EMESSI TRA IL 13.5.1989 ED IL 16.12.1991)? ED IN QUELLI DEL SECONDO LOTTO (******1 AL. N.13 EMESSI DAL 16.10.1989 AL 16.12.1991), LA PROGRESSIVA ESECUZIONE DI OPERE TOTALMENTE DEFINITE PRIMA DELLE DATE RIPORTATE NEI PROSPETTI CONTABILI, E PERALTRO OGGETTO DI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DA PARTE DELL?ARTA E DEL PRETORE DI BRONTE, AL FINE DI POTERE ATTRIBUIRE GIUSTIFICAZIONE CONTABILE AI SUCCESSIVI ORDINI DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL R.T.I.. IMPUTATI A., C., FE., LI. ********, R. LUIGI, L. VINCENZO.

Con l?impugnata sentenza il Tribunale collegiale di Caltanissetta? assolveva i predetti imputati dall?accusa di avere falsificato gli stati di avanzamento lavori del primo e del secondo lotto indicati, nonch? i rispettivi ordini di pagamento emessi? dall?Eas, ?ritenendo, che la funzione dei S.A.L.? sia quella di certificare l?avvenuta esecuzione, ad una certa data, delle opere nello stesso specificamente indicate, fino al raggiungimento di un determinato importo anch?esso specificamente indicato.

In particolare, il Giudice di primo grado, in relazione al capo n.17 pur affermando che dall?istruzione dibattimentale era risultato che una parte delle opere, e precisamente il supporto del canale di gronda nel tratto dal torrente Cut? al torrente ********, fu eseguita anteriormente all?emissione dei corrispondenti SAL, riteneva tale accorpamento delle due strutture portanti descritte nel progetto originario per le opere del primo e del secondo lotto, conforme alle previsioni della perizia di variante del 12 maggio 1989 e sostanzialmente privo di qualsiasi valenza penale stante che ?appare comprovata l?effettiva realizzazione, nelle date indicate nei singoli SAL, delle porzioni di canale di gronda in essi descritte, mentre non vi ? alcun elemento da cui desumere, neppure a livello di fumus, la falsit? delle ulteriori attestazioni, relativa all?avvenuta esecuzione delle altre opere descritte nei suddetti SAL?. La circostanza richiamata nel capo di imputazione, che nelle date riportate nei singoli SAL, oltre a quelle descritte, fossero state realizzate anche altre opere, indicate in SAL successivi ? circostanza che, come rilevato dai c.t., ing. Cavillo Bosco e ***************, trova la sua giustificazione in esigenze di natura contabile- non pu? assumere rilievo ai fini che interessano, essendo inidonea ad incidere, inficiandola, sulla veridicit? della certificazione contenuta nei singoli SAL, relativa all?avvenuto, regolare, compimento, ad una certa data, di determinate opere, in relazione alle quali, soltanto, ? chiesto ed ottenuto dalle imprese appaltatrici il versamento del corrispettivo?.

In sostanza quindi il Tribunale di Caltanissetta? riteneva di nessuna rilevanza la circostanza che la realizzazione di alcune opere, ed in particolare del canale di gronda,? non sia avvenuta secondo una progressione temporale corrispondente a quella degli stati di avanzamento, non assumendo gli stati di avanzamento lavori funzione certificativa al riguardo.

Analoghe considerazioni svolgeva poi l?impugnata sentenza in ordine al capo di imputazione n.23 e relativo alla falsit? ideologica contestata con riferimento agli stati di avanzamento lavori delle opere del secondo lotto? la cui realizzazione era stata anticipata; invero, con specifico riferimento a detto aspetto riteneva che ?la circostanza che nelle date indicate nei SAL era stata realizzata una porzione del canale di gronda maggiore rispetto a quella indicata nei suddetti documenti contabili, senza che di ci? fosse fatta menzione nei medesimi e senza che, quindi, fosse garantita la progressiva esecuzione dell?opera? non fosse di alcuna rilevanza poich? funzione degli stati di avanzamento lavori ? appunto solo quella di certificare ad una determinata data l?avvenuta esecuzione di determinati lavori sino al raggiungimento di un determinato importo, senza che gli stessi assumano anche funzione probatoria in ordine alla progressiva realizzazione dell?opera.

Proponeva impugnazione il Pubblico Ministero assumendo, innanzi tutto, che il Tribunale aveva omesso di considerare il contesto nel quale si colloca l?emissione dei sal in questione essendo pacificamente emerso che l?Eas e l?impresa C.nuarono a sottoscrivere contratti ed atti successivi, la convenzione con l?Agensud, il contratto del secondo lotto, i verbali di consegna, le perizie di assestamento, nonostante le gravi illegittimit? dell?opera gi? emerse ed a conoscenza dei vertici Eas. Tali condotte, a parere del rappresentante del Pubblico Ministero dovevano tutte ritenersi finalizzate a dare giustificazione giuridica ai pagamenti che venivano effettuati a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Inoltre, l?appellante, contestava la qualificazione giuridica attribuita agli stati di avanzamento lavori dalla sentenza di primo grado affermando che il sal ha la funzione di?? certificare la reale progressione dei lavori ed essendo pacificamente emerso dall?istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado, e ritenuto altres? nella stessa pronuncia impugnata, che le opere del secondo lotto relative al raddoppio del canale di gronda ed all?accorpamento della struttura di sostegno furono realizzate contemporaneamente ai lavori del primo lotto dato, questo, dal quale il primo Giudice avrebbe dovuto farne conseguire la falsit? dei Sal.

Lamentava, ancora, l?appellante che il Giudice di primo grado aveva dedotto le proprie conclusioni in ordine alla funzione degli stati di avanzamento lavori esclusivamente dalle considerazioni espresse dai consulenti tecnici delle difese, senza adeguatamente valorizzare altro parere puramente tecnico, quello della commissione di collaudo in corso d?opera del secondo lotto, che con l?atto del? 26 marzo 1993 aveva denunciato come i lavori relativi al canale di gronda, bench? realizzati in tempi precedenti la stipula del contratto del secondo lotto e sospesi sino dal 14 aprile 1989, apparivano contabilizzati sino allo stato di avanzamento del successivo mese di settembre 1991.

Osservava poi, che l?impresa realizzando le opere del secondo lotto coevamente a quelle del primo aveva usufruito di un notevole abbattimento dei costi e che ingenti somme erano state liquidate al raggruppamento temporaneo di imprese per i suddetti lavori prima dell?insediamento della commissione di collaudo del primo lotto; inoltre, segnalava come la stessa commissione per le opere del secondo lotto bench? fosse stata designata nei suoi componenti dall?ente finanziatore, l?Agensud, sin dal novembre 1989 veniva nominata dall?Eas con palese ritardo, soltanto nel gennaio 1991 sicch? i lavori erano iniziati e proseguiti senza controllo. Al proposito, evidenziava che la commissione del secondo lotto era pertanto stata nominata quando l?opera era ormai conclusa o definitivamente sospesa e quando erano stati emessi i primi 9 sal mediante i quali erano stati pagati 11.471.988.375 di lire per il canale di gronda che invece era stato realizzato antecedentemente ed accorpato alle opere del primo lotto e circa 7 miliardi di lire per i lavori di potabilizzazione di Troina autorizzati dall?Assessorato Territorio ed Ambiente soltanto l?11 luglio 1990.

In ordine poi alle rispettive posizioni processuali, l?appellante Pubblico Ministero, segnalava come di tali falsit? dovevano rispondere il Lizer quale tecnico responsabile del raggruppamento temporaneo di imprese, R. Luigi che aveva ammesso essersi occupato della gestione operativa del cantiere e risultato a conoscenza dell?esecuzione anticipata delle opere perch? informato dallo stesso Li. e dal Dol., L. Vincenzo interessato all?emissione dei falsi ed autore della condotta corruttiva, l?A. che era a conoscenza dell?illegittima esecuzione delle opere, per come risulta dal suo ruolo di vertice e comunque dal testo della missiva? del maggio 1989 inviata dallo stesso all?Assessorato per contestare la sospensione delle opere e nella quale anticipa la problematica dell?esecuzione anticipata dei lavori e dell?accorpamento di opere del secondo lotto con quelle del primo. Ci? nonostante l?A. non aveva mai permesso di sospendere i pagamenti illegittimi ai quali anzi aveva dato corso cos? anche come i coimputati C., nominato Presidente dell?Eas dal 2 luglio 1991 e Fe. ************************** dal 2 marzo 1990 e precedentemente Direttore dell?Ufficio Tecnico.

Ci? posto ritiene la Corte che ruolo, funzione e caratteristiche degli stati di avanzamento lavori debbano essere ricavati esclusivamente dalle fonti normative dai quali gli stessi sono previsti e disciplinati senza che possa assumere, pertanto, valore decisivo n? il parere, pur autorevole, dei consulenti tecnici? della difesa n? quello eventualmente espresso incidentalmente da altri organi tecnici nel corso della procedura di appalto pubblico, potendo tali valutazioni tutt?al pi? corroborare quanto espressamente deducibile dal dato normativo.

Orbene, come gi? esposto nella parte introduttiva, i certificati di stato di avanzamento lavori sono espressamente disciplinati da alcune disposizioni di legge cui occorre fare testualmente riferimento; in particolare l?art. 23 legge regionale 21? del 1985 in tema di appalti pubblici nel territorio siciliano?al comma 12? prevede che:? I pagamenti in acconto in corso d’opera all’impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformit? del regolamento per la direzione, contabilit? e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell’impresa ammonta all’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto. Tale regolamento come detto ? stato introdotto dal? Regio Decreto 25 maggio 1895 n.350 e prevede tutta la disciplina fondamentale degli appalti pubblici. In particolare agli artt. 38 e segg. sono dettate le norme in tema di contabilit? delle opere con un particolare dettaglio e precisione in ordine alle modalit? di documentazione progressiva dei lavori eseguiti? ed alla procedura di pagamento degli anticipi definiti, al successivo art.58, stato di avanzamento lavori.

In particolare l?art.38 intestato ?elenco dei documenti amministrativi e contabili? indica quali documenti necessari per l?accertamento dei lavori e per le somministrazioni in appalto: a) il manuale del direttore dei lavori; b) il giornale dei lavori; c) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; d) le liste settimanali; e) il registro di contabilit?; f) il sommario del registro di contabilit?; g) gli stati di avanzamento dei lavori; h) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; i) il registro dei pagamenti; l) il conto finale.

Ne deriva che l?esecuzione delle opere concesse in appalto pubblico deve essere necessariamente progressivamente documentata e contabilizzata? e difatti,? secondo l?art. 40 in cui viene disciplinato il giornale dei lavori, ??. L?assistente designato dal direttore tiene un giornale su cui nota in ciascun giorno, od almeno ogni settimana, l?ordine, il modo e l?attivit? con cui progrediscono i lavori????; l?art. 42 (libretti di misura dei lavori e delle provviste) prevede che.? La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annoteranno sul libretto delle misure?.;? l?art.51 (note settimanali delle somministrazioni) scandisce al secondo comma che:? l?appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno esser specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d?opera da lui forniti?.?; secondo l?art. 52 (Forma del registro di contabilit?) ?i notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro le cui pagine dovranno esser preventivamente numerate e firmate dall?ingegnere capo e dall?appaltatore. L?iscrizione delle partite come delle memorie relative alle opere eseguite, deve esser fatta rigorosamente in ordine cronologico?..?;? in base all?art. 53 (annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilit?):? notate nel libretto delle misure, sul luogo dell?opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall?appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al pi? presto nel registro di contabilit????;? secondo l?art. 57 (certificato per pagamento di rate) ?quando per l?ammontare si deve far luogo al pagamento di una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l?ingegnere capo rilascer?, nel pi? breve tempo possibile, sotto la propria responsabilit? apposito certificato?..?; l?art. 58 poi, espressamente intitolato ?Stato di avanzamento dei lavori?? stabilisce che:? a giustificazione di ogni certificato per pagamento di rate in acconto l?ingegnere capo unir? uno stato d?avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n.9, nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell?appalto sino ad allora?..Lo stato di avanzamento dovr? essere ricavato dal registro di contabilit????.

Orbene,? l?analisi di dette norme, deve far ritenere certo, sulla base del solo dato normativo, che la liquidazione degli stati di avanzamento, dovendo essere effettuata secondo le risultanze del registro di contabilit? in cui devono esser fatte tutte le iscrizioni delle partite progressivamente maturate seguendo un criterio rigorosamente cronologico, pu? esser regolarmente operata solo qualora si proceda a pagare i lavori effettivamente svolti in un determinato arco temporale poich? la previsione normativa ? assolutamente precisa e dettagliata nell?indicare l?obbligo progressivo di annotazione dei crediti maturati in relazione ai lavori progressivamente eseguiti.

Lo stato di avanzamento lavori, proprio perch? emettibile solo in stretta correlazione con il registro di contabilit?, ? destinato pertanto non soltanto ad accertare che ad una determinata data siano pagabili delle opere perch? comunque eseguite, ma ha l?obbligo di contenere ed attestare il periodo temporale in cui dette opere furono eseguite dall?appaltatore, quantomeno richiamando proprio la contabilizzazione sulla base del quale viene emesso, ed ? quindi destinato a far fede della realizzazione dei lavori in un determinato arco di tempo. E le modalit? dettate per la contabilizzazione delle opere paiono, come gi? anticipato, talmente dettagliate da dovere certamente escludere che possano essere realizzate opere da non registrare, poich? tutti i lavori eseguiti vanno annotati in detto registro sicch? non possono essere eseguite opere in aggiunta a quelle appaltate la cui contabilizzazione viene rimandata al futuro, come peraltro testualmente previsto e dettato dall?art. 20 dello stesso Regio Decreto secondo cui:? Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualit? di lavori, od altra variazione o addizione al progetto approvato potr? essere mandata ad effetto se non ? stata preventivamente approvata..?.

Dall?esame, pertanto, della predetta normativa risulta quindi non soltanto che gli stati di avanzamento dei lavori devono essere riferiti alle sole opere progressivamente contabilizzate, ma anche che nessuna addizione alle opere originariamente appaltate pu? essere eseguita di propria iniziativa dall?appaltatore.

Deve, pertanto, ritenersi, conformemente a quanto precedentemente esposto, che l?anticipata esecuzione di opere non ancora appaltate o comunque esulanti il lotto di lavori in corso di esecuzione determina la mancata contabilizzazione di opere? eseguite? e ne fa discendere la falsit? del registro di contabilit?, dello stato di avanzamento lavori che esso espressamente richiama, del mandato di pagamento che fa riferimento a detto s.a.l..

Al proposito occorre infatti evidenziare,? per fugare ogni possibile dubbio sul punto, che dall?analisi dei sal oggetto di contestazione risulta che gli stessi richiamano espressamente le risultanze del registro di contabilit?,? sicch? deve ribadirsi che accertata la falsit? di quest?ultimo ne deriva anche quella del primo nel quale vengono attestate circostanze non rispondenti al vero e dei successivi atti amministrativi sino al mandato od ordine di pagamento emesso dal vertice dell?Ente pubblico committente, nella specie l?Eas, che, ove a conoscenza dell?illegittima anticipazione di opere e della prassi della falsa contabilizzazione delle stesse, deve essere chiamato a risponderne a titolo di concorso avendo anch?esso emesso con coscienza e volont? atti pubblici che sono falsi per la duplice fondamentale considerazione di essere basati su una non reale progressione dei lavori ed altres? perch? documentano come ancora in corso opere che invece erano gi? definite.

E del resto che la contabilizzazione delle opere fosse totalmente non rispondente al vero ? circostanza data per accertata dalla stessa sentenza del Tribunale di Caltanissetta dalla quale emerge (pagg.113 e segg.)? che ?nelle date riportate nei singoli S.A.L. oltre a quelle descritte, fossero state realizzate altre opere, indicate in S.A.L. successivi? e che comunque trova piena conferma negli atti processuali.

Al proposito, infatti, pu? essere segnalata la deposizione testimoniale del principale addetto a tale contabilizzazione, il geometra dell?ufficio speciale Ancipa costituito presso l?Eas, Giu. *********,? coimputato del presente procedimento e la cui posizione processuale risulta essere stata stralciata a seguito di richiesta e sentenza di applicazione pena? ex art. 444 c.p.p., il quale sentito nel corso dell?istruzione dibattimentale (udienza 12 febbraio 2003) ha ammesso che la contabilizzazione delle opere non avveniva riportando tutto ci? che l?impresa stava realizzando, precisando che durante l?esecuzione del primo contratto e cio? dei lavori del primo lotto furono contabilizzati solo i lavori ad esso relativi e che quelli rientranti nel secondo lotto, che all?epoca non era nemmeno stato appaltato, furono contabilizzati successivamente nonostante fossero stati eseguiti in precedenza e ci? al fine di fornire giustificazione contabile ai successivi ordini di pagamento.

Ad ulteriore conforto delle argomentazioni svolte va poi evidenziato come il direttore dei lavori, Cag. *******, ha definito la propria posizione processuale accedendo al rito dell?applicazione della pena su richiesta delle parti senza che, con riferimento all?accusa di falso ideologico nei sal, venissero ravvisati i presupposti per pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. e che il procedimento aveva, come gi? anticipato, analogo esito anche nei riguardi di Giu. Benedetto geometra contabile dell?Eas addetto all?ufficio speciale Ancipa nei cui confronti il Giudice dell?Udienza Preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta applicava la pena di anno uno di reclusione sul presupposto che le dichiarazioni confessorie dell?imputato avevano ? ammesso l?anticipata esecuzione di lavori ricompresi nel II lotto e la contabilizzazione degli stessi negli stati di avanzamento, sia pur nella misura del 50%, attestandone falsamente la progressiva esecuzione mentre in realt? le opere erano state totalmente definite ancor prima delle date riportate nei prospetti contabili, e ci? al fine di fornire giustificazione contabile ai successivi ordini di pagamento?.

Particolare rilevanza assumono? poi le considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Caltanissetta, quale Giudice del rinvio, nella sentenza emessa il 30 giugno 2005 nei riguardi del coimputato Di *************** assolto per difetto dell?elemento soggettivo; invero in detta pronuncia, anch?essa definitiva, la Corte nissena affermava la falsit? sia degli stati di avanzamento lavori, sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle gi? svolte, sia dei mandati di pagamento specificando, con giudizio del tutto condivisibile, che ?nel caso in esame la falsit? dell?ordine di pagamento non consiste tanto nel richiamo esterno e formale dello stato di avanzamento lavori ma nell?attestazione che l?ordine di pagamento accede a lavori in corso di esecuzione (da cui i relativi stati di avanzamento emessi con mensile periodicit? l?ultimo giorno del mese) mentre essi erano gi? ultimati da tempo?.

Accertata pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la falsit? del registro di contabilit?, degli stati di avanzamento lavori e dei rispettivi mandati di pagamento delle opere del primo e del secondo lotto indicate in contestazione deve procedersi ad esaminare la posizione processuale di ciascun imputato.

Ritiene infatti la Corte di potere ritenere responsabili del delitto in esame soltanto gli imputati ***********, Li. ******** e ********.

Ed infatti, per quanto attiene al primo va sottolineato come lo stesso fosse? perfettamente a conoscenza dell?anticipata esecuzione delle opere da parte delle imprese, per come risulta espressamente dalla missiva spedita all?Assessorato Territorio ed Ambiente nel maggio 1989 e pi? volte richiamata, nella quale appunto affermava testualmente che le imprese avevano definito buona parte dei lavori anticipandone l?esecuzione; inoltre la specifica conoscenza dell?aspetto della falsa contabilizzazione da parte dell?A. si ricava dalle sue stesse dichiarazioni rese in sede di esame dinanzi al P.M. in data 18 giugno 1993 ed il cui verbale risulta acquisito agli atti del giudizio ai sensi dell?art. 513 c.p.p. stante il rifiuto dell?imputato di sottoporsi ad esame nel corso dell?attivit? istruttoria dibattimentale. Invero, in tale sede l?imputato ammetteva di avere saputo che parte delle opere del secondo lotto era stata realizzata anticipatamente dalle imprese appaltatrici durante l?esecuzione dei lavori del primo lotto e di avere parlato del problema con l?ing. ***. il quale per? lo rassicurava della regolarit? della variante.

Inoltre,? ulteriore conferma della piena consapevolezza dell?illegittima esecuzione delle opere da parte del Raggruppamento di Imprese da parte dell?A. proviene dai contenuti dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell?Eas precedentemente esaminati ed ai quali si rimanda.

Ci? posto, risulta pertanto che l?********? espressamente a conoscenza dell?irregolare esecuzione delle opere, procedeva comunque a dar corso ai mandati di pagamento alle imprese emessi sulla base di stati di avanzamento lavori, negli stessi ordini richiamati, evidentemente falsi in quanto effettuati sulla base della falsa contabilizzazione delle opere; l?imputato, quindi, in posizione di vertice all?interno dell?Ente Acquedotti Siciliani avallava l?irregolare comportamento delle imprese e della direzione lavori, in persona del Cag. dallo stesso A.? nominato, permettendo, con la propria condotta, alle prime di incassare illegittimamente mandati di pagamento per svariati miliardi?? e ci? mentre nello stesso contesto temporale sottoscriveva il prologo della convenzione tra l?Agensud e lo stesso Eas falsamente attestando la presenza di tutti i permessi urbanistici e paesistici nonostante la precedente sospensione delle opere da parte delle autorit? amministrative e giudiziarie e permetteva la formulazione di perizie di variante e dei relativi atti di sottomissione evidentemente false perch? redatte dopo l?esecuzione dei lavori cui si riferivano. Tale condotta peraltro, non pu? che essere giustificata, a giudizio di questa Corte,? alla luce dello specifico interesse dell?A. alla prosecuzione dei lavori, seppur totalmente illegittimi, ed all?effettuazione dei mandati di pagamento in ragione dell?illecita retribuzione che lo stesso riceveva, sempre nello stesso arco temporale di stravolgimento delle regole che dovevano sovrintendere l?appalto pubblico, dal L. Vincenzo sotto forma di versamento di ingenti? somme di denaro (40 milioni di lire) apparentemente giustificate da una candidatura politica mai seguita ma in effetti costituenti il prezzo del suo interessamento a vantaggio delle imprese.

Sotto tale aspetto, pertanto, la doglianza? espressa? dal Pubblico Ministero nell?atto di gravame? che ha? lamentato la mancata adeguata collocazione, da parte della sentenza di primo grado, delle condotte di falsa contabilizzazione nel contesto generale in cui avvenivano i lavori dell?Ancipa, contesto caratterizzato da molteplici e non singole violazioni? normative sullo sfondo di condotte corruttive, trova fondamento in una lettura integrata delle varie imputazioni, fondata sulla circostanza che tutte le condotte illecite contestate ai capi 1, 3, 15, 25, 30, 17 e 23 avvenivano nel ristretto arco temporale compreso tra il 1989 e la fine del 1991.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, deve dichiararsi la penale responsabilit? di *********** in ordine ai delitti allo stesso contestati, in concorso con altri, ai capi 17 e 23, ferme rimanendo le valutazioni relative alla parziale estinzione per prescrizione di alcune di dette condotte che verranno di seguito esposte.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine alla posizione processuale di Lizer ******** e ********, avendo gli stessi svolto il primo quale procuratore speciale della L. spa, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ed il secondo quale ingegnere incaricato di seguire il cantiere per conto della Cogei spa, mansioni operative nella realizzazione delle opere nel contesto delle quali deliberavano l?esecuzione anticipata dei lavori del secondo lotto e predisponevano quindi, in concorso con i componenti dell?ufficio speciale Ancipa presso l?Eas, gli atti per la falsa contabilizzazione delle opere e per i successivi falsi sal.

Tutte le predette condotte poste in essere dall?A., dal Lizer e dal R. ***** devono ritenersi aggravate ex art. 61 n.2 c.p. essendo state commesse al fine di eseguirne altre o di assicurarsi il profitto di altri reati.

Deve, poi, dichiararsi non doversi procedere nei confronti di C. Carmelo in ordine ai reati allo stesso ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta morte dell?imputato.

Infine, ritiene la Corte, di dovere confermare l?impugnata pronuncia assolutoria di primo grado nei riguardi degli imputati Fe. ******* e *********** in relazione ai reati agli stessi contestati ai capi 17 e 23 dell?imputazione.

Invero, quanto al L., va sottolineato che sebbene l?istruzione dibattimentale ed in special modo le argomentazioni svolte in ordine al delitto di concorso in corruzione, abbiano permesso di accertare che lo stesso effettuava pagamenti illeciti nei riguardi del Presidente dell?****** e dei suoi intermediari politici (G.) al fine di garantirsene i favori proprio in relazione ai lavori dell?Ancipa, tuttavia non pu? ritenersi, sulla base delle emergenze processuali acquisite, che lo stesso abbia specificamente concorso nei singoli delitti di falso;? al proposito, infatti, occorre rammentare come il L. Vincenzo non abbia mai svolto alcuna funzione operativa nel cantiere, presso il quale non risulta alcuna sua presenza neppure saltuaria, sicch? non ? dato sapere se al di l? della generica conoscenza di una serie di illegittimit? che i suoi correi ponevano in essere al fine di favorire l?impresa nell?esecuzione delle opere e nell?incasso dei mandati di pagamento, ebbe mai reale contezza dell?effettiva modalit? di anticipazione dei lavori del secondo lotto e della conseguente falsa contabilizzazione degli stessi.

Per quanto attiene il Fe., poi, rileva analogamente questa Corte di Appello che anche in relazione al predetto imputato l?appello del Pubblico Ministero non ha evidenziato le? specifiche emergenze processuali emerse nel corso dell?attivit? istruttoria dibattimentale a carico dello stesso sicch? se ? pur vero che tale imputato aveva svolto mansioni di Direttore dell?ufficio Tecnico antecedentemente la sua nomina a Direttore Generale? e partecipando alle riunioni del consiglio di amministrazione dell?Eas aveva potuto apprendere delle problematiche connesse all?anticipazione delle opere, non vi ? alcuna prova che abbia, sottoscrivendo alcuni dei mandati di pagamento, consapevolmente cooperato con i correi a porre in essere le condotte illecite o invece agito sotto la pressione esclusiva degli stessi senza alcuna volont? di portare a termine condotte delittuose.

Ci? posto in ordine alla responsabilit? dei singoli imputati va poi ritenuto doversi pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati causata da maturata prescrizione in ordine alle ipotesi di falso ideologico commesse anteriormente al 16 dicembre 1990.

Ed infatti, escluso che anche per i predetti falsi ideologici contestati ai capi 17 e 23 possano configurarsi le circostanze aggravanti di cui all?art. 61 nn. 7 e 9 c.p., secondo le valutazioni gi? esposte in relazione al capo n. 15 ed alle quali integralmente si rimanda, occorre ritenere che la prescrizione quindicennale stabilita per il delitto di cui all?art. 479 c.p. aggravato ex art. 61 n.2, abbia determinato l?estinzione di tutte le fattispecie delittuose consumate antecedentemente la data di adozione della presente decisione e quindi di tutte le condotte anteriori al 16 dicembre 1990.

Invero, dovendo ritenersi i predetti plurimi delitti di emissione di falsi stati avanzamento lavori e dei rispettivi ordini di pagamento, unificati sotto il vincolo della C.nuazione, in quanto posti in essere in esecuzione di un preventivo disegno criminoso previamente deliberato dagli agenti che aveva ad oggetto appunto l?emissione di una serie di atti pubblici contenenti affermazioni non rispondenti al vero,? rileva la costante interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui:? La prescrizione del reato ******* inizia a decorrere dalla consumazione dell’ultimo dei reati uniti dal vincolo della C.nuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non e’ scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose e’ stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o piu’ di esse; di contro, il giudice ha l’obbligo – ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. – dell’immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti gia’ maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della C.nuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non puo’ sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 comma secondo cod. pen.? (Cass. 16023/2004)

E poich?? nel caso in esame, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado,? si ? pervenuti all?affermazione di responsabilit? degli imputati A., Lizer e R. Luigi per fatti di reato unificati sotto il vincolo della C.nuazione, quelli commessi oltre il periodo di 15 anni dalla data di emissione del dispositivo, e cio? antecedentemente il 16 dicembre 1990, devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Solo i predetti imputati vanno poi condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, ad eccezione del WWF, secondo le argomentazioni che verranno precisate al termine della parte motivazione della presente sentenza poich? l?estraneit? degli altri ai falsi ideologici contestati fa stato anche in relazione alle statuizioni civili.

Non si ravvisano invece gli estremi per pronunciare anche la sola condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell?imputato Ca. non essendo emerso nei confronti dello stesso alcun elemento per ritenere che il medesimo cooper? in alcun modo alla condotta di falsa contabilizzazione e predisposizione degli stati di avanzamento e dei mandati di pagamento.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio da infliggere a ciascun imputato, viene in primo luogo in considerazione la posizione processuale dell?imputato ***********, nei cui confronti sono stati ritenuti sussistenti sufficienti elementi di responsabilit? in ordine al delitto di concorso in corruzione aggravata allo stesso contestata al capo n.1 del decreto che dispone il giudizio del 22 novembre 2001.

Ritiene per? la Corte che, con riferimento al predetto L. Vincenzo, debba essere tenuto conto del comportamento processuale tenuto dall?imputato il quale, attraverso una completa collaborazione sin dalla fase delle indagini preliminari, con le sue dichiarazioni precise e circostanziate ha reso possibile l?accertamento del fatto di reato nei confronti propri e degli altri concorrenti; tale collaborazione, unitamente alla valutazione dello stato di quasi incensuratezza dell?imputato, dell?et? e delle condizioni di salute del medesimo R.no il L. meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da considerare prevalenti rispetto alla contestata aggravante in ragione dei predetti criteri di valutazione.

La concessione delle attenuanti di cui all?art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza determina la conseguenza di far ritenere il delitto di cui all?art. 319? c.p. punito con pena inferiore nel massimo ad anni 5 sicch? il termine massimo prescrizionale dello stesso, pur prorogato, ? pari ad anni 7 e mesi 6 ed ? interamente decorso dalla data odierna avuto riguardo al momento consumativo del reato indicato nel capo di imputazione ( marzo-maggio 1991).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, concesse a L. Vincenzo le circostanze attenuanti generiche? dichiarate prevalenti sulla aggravante contestata con riferimento al reato di cui al capo n.1 del decreto che dispone il giudizio in data 22-11-2001, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al suddetto reato di corruzione, perch? estinto per intervenuta prescrizione.

Conseguentemente le domande di risarcimento danni proposte nei riguardi dello stesso dalle parti civili vanno respinte in base alle argomentazioni gi? svolte? nella parte motiva dedicata al capo di imputazione n.3.

Per quanto attiene poi all?imputato *********** lo stesso ? stato ritenuto responsabile, secondo le argomentazioni precedentemente svolte, dei reati di cui? ai capi 1, 17 e 23, limitatamente per questi ultimi due reati ai fatti commessi dopo il 16-12-1990, e 30,? escluse per i reati di falso le circostanze aggravanti di cui all?art. 61 nn.7 e 9 c.p..

I predetti delitti possono ritenersi unificati sotto il vincolo della C.nuazione in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso previamente deliberato dall?imputato predetto? e dai correi sulla base del quale venivano incassati pagamenti illeciti dagli imprenditori titolari dell?appalto a fronte dei quali venivano consumate una serie di irregolarit? nella redazione delle perizie di variante, nella preparazione ed emissione degli stati di avanzamento lavori e dei correlati mandati di pagamento.

Ritiene la Corte che non possano concedersi all?A. le circostanze attenuanti generiche dovendosi tenere conto del ruolo principale dallo stesso svolto all?interno dell?Eas, della consumazione di una serie di illeciti penali, alcuni dei quali prescritti, sempre diretti ad avvantaggiare economicamente quelle imprese che contestualmente o quantomeno in data successiva ne ripagavano i favori versandogli somme di denaro certamente non indifferenti (40 milioni di lire).

L?intensit? del dolo, la gravit? dei fatti sotto il profilo della reiterazione delle condotte e dei danni arrecati all?ambiente per effetto della realizzazione di opere illegittime pur voluta dall?A.,? non lo R.no pertanto meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Avuto, poi, riguardo ai criteri direttivi di cui all?art. 133 c.p., e segnatamente tenuto conto della gravit? dei reati e dell?intensit? del dolo si reputa conforme a giustizia condannare il predetto *********** alla pena di anni tre di reclusione (p.b. ritenuto pi? grave il delitto di cui al capo n.1 anni 2 e mesi 3? + art. 81 cpv = mesi 3 per ciascuno dei reati di cui ai capi 17, 23 e 30 = anni 3).

Li. ******** ? stato ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 17 e 23, limitatamente ai fatti commessi dopo il 16-12-1990,? 25 e? 30, escluse le circostanze aggravanti di cui all?artt. 61 nn.7 e 9 c.p..

I predetti delitti possono ritenersi unificati sotto il vincolo della C.nuazione in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso previamente deliberato dall?imputato predetto? e dai correi sulla base del quale venivano consumate una serie di irregolarit? nella redazione delle perizie di variante, nella preparazione ed emissione degli stati di avanzamento lavori e dei correlati mandati di pagamento per avvantaggiare l?impresa di cui il Li. era procuratore speciale.

Anche nei riguardi di quest?ultimo imputato ritiene la Corte di non potere concedere? le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla consumazione di una serie di fattispecie delittuose tutte previamente deliberate al fine di permettere la prosecuzione di lavori illegittimi e l?incasso di somme non dovute.

Pertanto, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all?art. 133 c.p., e segnatamente tenuto conto dell?intensit? del dolo e della gravit? dei fatti di reato, appare conforme a giustizia irrogare al predetto la pena di anno uno e mesi dieci di? reclusione (p.b. ritenuto pi? grave il delitto di cui al capo n.17 anno 1 e mesi 4 + art.81 cpv aumento di 2 mesi per ciascuno dei fatti di cui ai capi 23, 25 e 30 = anno 1 e mesi 10).

R. Luigi poi ? stato ritenuto colpevole dei delitti ascrittigli ai numeri 17 e 23 limitatamente ai fatti commessi dopo il 16-12-1990,? escluse le circostanze aggravanti di cui ai nn.7 e 9 dell?art. 61 c.p.; anche i suddetti reati devono ritenersi unificati sotto il vincolo della C.nuazione, in quanto consumati in esecuzione di un preventivo disegno criminoso previamente deliberato dall?agente e dai correi che aveva ad oggetto l?emissione di falsi stati di avanzamento lavori attinenti al primo ed al secondo lotto dei lavori Ancipa.

Avuto per? riguardo allo stato di incensuratezza dello stesso ed alla posizione processuale del medesimo possono essere concesse al predetto R. Luigi? le circostanze attenuanti generiche da ritenere? equivalenti alla contestata aggravante di cui all?art. 61 n. 2.

Conseguentemente, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all?art. 133 c.p. e segnatamente tenuto conto dell?intensit? del dolo e della gravit? dei fatti di reato, appare conforme a giustizia irrogare al predetto imputato la pena di anno uno e mesi sei di reclusione (p.b. = anno 1 e mesi 4 per il capo n.17 + art. 81 cpv per capo 23 = anno 1 e mesi 6). Sussistendone i presupposti di legge e nella previsione che l?imputato si asterr? in futuro dal commettere ulteriori reati? deve ordinarsi? che la pena come sopra inflitta al R. rimanga sospesa per il termine di anni cinque ed alle condizioni di legge.

Infine, *********** ? stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo n. 1 del decreto che? dispone il giudizio in data 18-7-2001; allo stesso, in considerazione dello stato di incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere per? solo equivalenti alla contestata aggravante di cui all?art. 319 bis e ci? ove si consideri la gravit? del fatto commesso con l?illecita percezione di una somma di denaro non indifferente (50 milioni di lire) per l?esecuzione di una serie di attivit? amministrative illegittime e le modalit? dello stesso? che denotano certamente una particolare intensit? del dolo ove si abbia riguardo alle modalit? del viaggio romano ed a quelle di consegna del denaro in contanti al fine di evitare qualsiasi identificazione dell?illecita operazione.

Avuto per? riguardo ai criteri direttivi di cui all?art. 133 c.p. e tenuto altres? conto del lasso temporale trascorso tra la data di consumazione dei fatti e l?odierno accertamento degli stessi la pena da infliggere allo stesso va determinata nella misura minima di cui all?art. 319 c.p. di anni due di reclusione.

Sussistendone i presupposti di legge e nella previsione che l?imputato si asterr? in futuro dal commettere ulteriori reati va ordinato che la pena come sopra inflitta al G. rimanga sospesa per il termine di anni cinque ed alle condizioni di legge.

Conseguentemente ***********, ********, Li. ******** e ***********, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Inoltre, nei confronti del solo A., in ragione della sanzione allo stesso inflitta, va disposta la pena accessoria dell?interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ai sensi dell??art. 537 c.p.p. deve, poi, essere? dichiarata la falsit? degli atti? accertata nel presente procedimento e cio? del prologo della convenzione n.210/88 del 22-6-1989 stipulata tra Agensud ed Eas di cui al capo n.3 dell?imputazione, delle perizie di variante e di assestamento e dei relativi atti di sottomissione menzionati nei capi nn. 15, 25 e 30, del verbale di consegna dei lavori in data 4-8-89 indicato nel capo n.19, degli stati di avanzamento lavori e dei correlati atti amministrativo contabili menzionati nei capi 17 e 23 dell?imputazione.

STATUIZIONI CIVILI

Avuto riguardo all?avvenuta riforma della sentenza di primo grado ed alla ritenuta responsabilit? dei soli imputati A., Lizer, ******** e G. per i reati di corruzione e falso ideologico precedentemente indicati,? gli stessi vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell?Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, Assessorato ai ************** ed Ambientali e della P.I., Assessorato del Territorio ed Ambiente, Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Assessori pro-tempore.

Al proposito osserva questa Corte che l?orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato come:? Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria? (Cass.Sez.Un. 30327/2002).?

Invero, dato che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76 comma 2), che il giudice di appello e’ tenuto a citare la parte civile (art. 601 comma 4) e che se l’appello e’ stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello puo’ pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597 comma 2 lett. a e b), appare corretta l’affermazione che, "quando pronuncia sentenza di condanna", il giudice di appello deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538 comma 1 e 598 c.p.p.).

Nel merito poi la domanda proposta dalle predette parti civili nei riguardi di tutti gli imputati e quindi anche di quelli per i quali ? intervenuta condanna risulta fondata poich? la condotta posta in essere dagli stessi arrecava concreto pregiudizio patrimoniale sia agli enti pubblici statali succedutisi ai finanziatori dell?opera (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell?Economia e delle Finanze) realizzando una complessa struttura per un importo di appalto mai diminuito bench? le opere ed i costi fossero stati assai minori in conseguenza dell?accorpamento del I e II lotto, sia di quelli Regionali preposti alla tutela del territorio e dell?ambiente (Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, Assessorato ai ************** ed Ambientali e della P.I., Assessorato del Territorio ed Ambiente, Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana) poich? le opere venivano poste in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni, peraltro solo parzialmente sanate nel successivo corso del procedimento, ed in violazione dei vincoli paesaggistici connessi alla realizzazione del Parco dei Nebrodi, oltre che nel dispregio della normativa regionale in tema di appalti pubblici.

N?, peraltro, alcuna refluenza pu? assumere al proposito la natura dei reati accertati (corruzione e falsi ideologici)? sulla sussistenza del diritto al risarcimento del danno in favore delle predette parti civili poich? non pu? confondersi l?oggettivit? giuridica del reato, che in tema di falso ideologico in atto pubblico ? esclusivamente la fede pubblica, con le conseguenze dannose che lo stesso pu? arrecare? a soggetti privati o pubblici coinvolti nello stesso.

Poich? per? le prove acquisite nel presente procedimento non consentono l?esatta determinazione dei predetti danni occorre pronunciare condanna generica rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la concreta liquidazione degli stessi.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire anche in ordine alla posizione processuale della parte civile Ente Acquedotti Siciliani; invero gli imputati? A., Li., R. Luigi? e G., devono essere condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti? dalla parte civile costituita E.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, da liquidare nella competente sede civile poich? la consumazione della corruzione e dei falsi ideologici indubbiamente arrecava concreto pregiudizio patrimoniale all?Eas nel cui contesto venivano commesse le plurime violazioni alle regole che sovrintendono l?appalto pubblico peraltro sicuramente pregiudicato sotto il profilo del buon nome dell?ente in relazione alla correttezza del suo operato.

Infine, gli imputati? A., Li., R. Luigi e G., devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti? dalla parte civile costituita Associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano,? in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la cui determinazione rimette le parti dinanzi al? competente giudice civile.

Al proposito infatti occorre rilevare come la consumazione del delitto di corruzione e di quelli di falso ideologico abbia concretamente arrecato danni all?ambiente permettendo la realizzazione di opere all?interno di aree soggette a vincoli di inedificabilit? assoluta; invero la corruzione era il prezzo che le imprese pagavano per ottenere i favori dei pubblici ufficiali e dei loro intermediari nell?esecuzione delle opere, sicch? i lavori ed i pagamenti degli stati di avanzamento lavori proseguivano pur in assenza dei presupposti, mentre attraverso i falsi ideologici delle perizie di variante, dei verbali di consegna dei lavori e degli stati di avanzamento e dei rispettivi mandati di pagamento, si alterava la concreta realt? dei fatti permettendosi l?esecuzione di opere illegittime anche su aree vincolate.

Orbene, proprio con riferimento all?associazione Legambiente la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:? In tema di legittimazione degli enti e delle associazioni ecologistiche a costituirsi parte civile, deve ritenersi che quando l’interesse diffuso alla tutela dell’ambiente non e’ astrattamente connotato, ma si concretizza in una determinata realta’ storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, percio’, elemento costitutivo di esso, e’ ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Pertanto e’, "in primis", configurabile, in capo alle associazioni ecologistiche, la titolarita’ di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile nella salubrita’ dell’ambiente, sempre che una articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi, sicche’ esse sono legittimate all’azione "aquiliana" per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell’interesse collettivo alla salubrita’ dell’ambiente; e’, inoltre, ipotizzabile la lesione del diritto della personalita’ dell’ente e la conseguente facolta’ delle associazioni di protezione ambientale di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta ed immediata, dello "scopo sociale", che costituisce la finalita’ propria del sodalizio. ( Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’associazione Lega ambiente ( ente esponenziale della comunita’ in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione ed avente a scopo la salvaguardia degli interessi lesi dal reato ) era legittimata a costituirsi parte civile, ai sensi degli artt. 185 cod.pen. e 74 cod.proc.pen., sia per la tutela del diritto collettivo all’ambiente salubre sia per la protezione del diritto della personalita’ in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita? Cass. 8699/1996).?

Peraltro, ancor pi? recentemente la Suprema Corte con sentenza? n.21085 del 2004 ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Palermo che ha condannato alcuni pubblici amministratori del Comune di Agrigento, ritenuti responsabili del delitto di cui all?art. 323 c.p., al risarcimento del danno in favore dell?ente esponenziale Legambiente, confermando cos? il principio che il risarcimento del danno nei confronti di detta associazione pu? essere riconosciuto ogni qual volta sussista, anche per effetto della consumazione di un reato strutturalmente differente da quelli precipuamente ambientali, una concreta lesione alla sfera del paesaggio? e del territorio, beni la cui tutela ? oggetto dello statuto sociale e degli scopi della predetta associazione.

Infine, avuto riguardo all?accoglimento delle domande civili, gli imputati A.,? Li., R. Luigi e G., vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell?Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, Assessorato ai ************** ed Ambientali e della P.I., Assessorato del Territorio ed Ambiente, Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Assessori pro-tempore, di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in? complessivi? ?15.000,00,? oltre iva e cpa sui compensi come per legge; alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita E.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il presente grado che si? liquidano, in complessivi ?3.500,00, oltre iva e cpa sui compensi come per legge; ed al pagamento delle stesse spese processuali in favore della parte civile costituita Associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano,? in persona del legale rappresentante pro-tempore, del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi ?7.000,00 oltre iva e cpa sui compensi come per legge.

Non ritiene per? la Corte di potere accogliere la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale in assenza dei presupposti applicativi dell?art.? 539 comma 2? c.p.p..

Non consegue alla presente sentenza di condanna alcuna affermazione nei riguardi del responsabile civile poich? lo stesso risulta essere stato citato in giudizio in relazione alla posizione processuale di imputati nei cui confronti non ? stata pronunciata sentenza di condanna, sicch? anche le eccezioni e questioni dalla stessa Giraglia spa proposte nella presente fase del giudizio paiono irrilevanti e non vanno prese in considerazione.

Infine, all?affermazione di responsabilit? degli imputati come sopra precisata, non consegue alcuna statuizione nei confronti dell?appello proposto dalla parte civile WWF avendo lo stesso proposto la relativa azione soltanto nei riguardi di altri imputati per i quali non ? stata pronunciata condanna cos? come le domande proposte dall?Avvocatura dello Stato quale rappresentante degli enti precedentemente indicati e da Legambiente nei riguardi di tutti gli imputati ritenuti estranei ai fatti di reato e/o per i quali non ? intervenuta condanna devono intendersi respinte.?

CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE

In ordine poi al calcolo della prescrizione dei reati devono essere considerati i rinvii disposti per impedimento degli imputati e dei difensori, secondo l?interpretazione pi? recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale:? Il corso della prescrizione del reato e’ sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento e’ rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore (Cass. Sez.Un.47289/2003).

Orbene, nel caso di specie dall?analisi degli atti del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento ? stato rinviato per impedimento o richiesta dei difensori nelle seguenti date: dal 19 giugno al 3 luglio 2002, dal 18 settembre al 24 settembre 2002, dal 16 aprile al 30 aprile 2003, dal 30 aprile al 14 maggio 2003, dal 14 maggio al 28 maggio 2003 per un totale di giorni 60 durante i quali il corso della prescrizione dei reati deve pertanto ritenersi essere stato sospeso.?

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 531 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, in composizione collegiale,? di Caltanissetta il 24 febbraio 2004, nei confronti di ***********, Li. ********, C. Carmelo, Fe. *******, Ca. Santo, ***********, ***********, ********, ********, *********** e *********, appellata da A. Antonino, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di A., Li., C., Fe., G., Ci, R. Luigi, R. Mario, L. Vincenzo e L. Enrico,? dalla parte civile Associazione Legambiente nei confronti di tutti gli imputati e dall?Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature? ONLUS, nei confronti di ********, *********** e *********:

1)?????????????????? dichiara non doversi procedere nei confronti di C. Carmelo in ordine ai reati di cui ai capi nn.17 e 23 dell?imputazione e nei riguardi di ******** in relazione ai reati di cui ai capi 1, 3 e 7, perch? estinti i suddetti reati per morte dei predetti? imputati;

2)?????????????????? dichiara non doversi procedere nei confronti di *********** in ordine ai reati ascrittigli ai capi 3, 15, 17 e 23? limitatamente, per questi ultimi due capi, ai fatti commessi anteriormente al 16-12-1990, perch? estinti per intervenuta prescrizione;

????? dichiara non doversi procedere nei confronti di Li. ******** in ordine ai reati di cui ai capi 15, 19, 17 e 23? limitatamente, per questi ultimi due capi, ai fatti commessi anteriormente al 16-12-1990, perch? estinti per maturata prescrizione;

?????? dichiara non doversi procedere nei confronti di ******** in ordine ai reati ascrittigli ai capi 17 e 23? limitatamente ai fatti commessi anteriormente al 16-12-1990,? perch? estinti per compiuta prescrizione;

????? concede a L. Vincenzo le circostanze attenuanti generiche? che dichiara prevalenti sulla aggravante contestata con riferimento al reato di cui al capo n.1 del decreto che dispone il giudizio in data 22-11-2001 e, per l?effetto, dichiara non doversi procedere nei confronti del L. in ordine al suddetto reato di corruzione, perch? estinto per intervenuta prescrizione;

3)?????????????????? dichiara *********** colpevole dei delitti di cui? ai capi 1, 17 e 23, limitatamente per questi ultimi due reati ai fatti commessi dopo il 16-12-1990, e 30,? escluse per i reati di falso le circostanze aggravanti di cui all?art. 61 nn.7 e 9 c.p., ed unificati i medesimi delitti sotto il vincolo delle C.nuazione, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione;

dichiara Li. ******** colpevole dei delitti di cui ai capi 17 e 23, limitatamente ai fatti commessi dopo il 16-12-1990,? 25 e? 30, escluse le circostanze aggravanti di cui all?artt. 61 nn.7 e 9 c.p., ed, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della C.nuazione, lo condanna alla pena di anno uno e mesi dieci di? reclusione;

dichiara R. Luigi colpevole dei delitti ascrittigli ai numeri 17 e 23 limitatamente ai fatti commessi dopo il 16-12-1990,? escluse le circostanze aggravanti di cui ai nn.7 e 9 dell?art. 61 c.p., ed, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della C.nuazione, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all?art. 61 n. 2,? lo condanna alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione; ordina che la pena come sopra inflitta al R. rimanga sospesa per il termine di anni cinque ed alle condizioni di legge;

dichiara *********** colpevole del reato di cui al capo n. 1 del decreto che? dispone il giudizio in data 18-7-2001 e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni due di reclusione; ordina che la pena come sopra inflitta al G. rimanga sospesa per il termine di anni cinque ed alle condizioni di legge;

4)?????????????????? Dichiara il predetto A. interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

5)?????????????????? ********************, ********, Li. ******** e ***********, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;

6)?????????????????? Visto l?art. 537 c.p.p. dichiara la falsit? del prologo della convenzione n.210/88 del 22-6-1989 stipulata tra Agensud ed Eas di cui al capo n.3 dell?imputazione, delle perizie di variante e di assestamento e dei relativi atti di sottomissione menzionati nei capi nn. 15, 25 e 30, del verbale di consegna dei lavori in data 4-8-89 indicato nel capo n.19, degli stati di avanzamento lavori e dei correlati atti amministrativo contabili menzionati nei capi 17 e 23 dell?imputazione;

7)?????????????????? Visto l?art. 578 c.p.p. conferma le statuizioni civili dell?impugnata sentenza;

8)?????????????????? Conferma nel resto l?impugnata sentenza;

9)?????????????????? Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p. condanna gli imputati A.,? Li., R. Luigi e G., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell?Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, Assessorato ai ************** ed Ambientali e della P.I., Assessorato del Territorio ed Ambiente, Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Assessori pro-tempore, danni da liquidarsi nella competente sede civile, nonch? a rimborsare le spese processuali sostenute dalle predetti parti civili, in entrambi i gradi del giudizio, che liquida in? complessivi? ?15.000,00,? oltre iva e cpa sui compensi come per legge;

condanna i predetti A., Li., R. Luigi? e G., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti? dalla parte civile costituita E.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, da liquidare nella competente sede civile, nonch? a rifondere le spese del giudizio sostenute dalla suddetta parte civile per il presente grado che liquida, in complessivi ?3.500,00, oltre iva e cpa sui compensi come per legge;

condanna gli imputati? A., Li., R. Luigi e G., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti? dalla parte civile costituita Associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano,? in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la cui determinazione rimette le parti dinanzi al? competente giudice civile, nonch? a rifondere le spese del presente grado del giudizio sostenute dalla suddetta parte civile, che liquida in complessivi ?7.000,00 oltre iva e cpa sui compensi come per legge;

rigetta le domande di? provvisionale avanzate dalle? parti civili;

Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 16 dicembre 2005????

IL CONSIGLIERE EST.

dott. *************

IL PRESIDENTE???????? dott. ***************

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sentenza

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