Suprema Corte di Cassazione, anche chi non è sposato può adottare 

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Prima di affrontare l’argomento vediamo in che cosa consiste l’adozione dei minori e altri caratteri di base.

In che cosa consiste l’adozione minori

L’adozione dei minori è un procedimento previsto per legge che sino alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, della quale parleremo di seguito, consentiva a una coppia sposata di accogliere nella sua famiglia in via definitiva un bambino abbandonato o senza genitori.

Questo lungo e faticoso procedimento faceva in modo che i due coniugi diventassero genitori di un bambino non nato da loro, e che, per diversi motivi, è privo del diritto inviolabile dei minori di avere una famiglia.

La legge 4 maggio 1983 n. 183  e successive modifiche, chiedeva espressamente delle condizioni la coppia doveva possedere determinate caratteristiche per potere fare domanda di adozione:

Secondo la legge esistono diverse tipologie di adozione, a seconda della volontà dei genitori, ma anche delle condizioni che stabilisce la legge stessa.

Adozione legittimante

Rappresenta la classica e tradizionale adozione, nella quale marito e moglie diventano mamma e papà a ogni effetto.

Lo status di genitori è completo ed esaustivo.

Il figlio adottato diventa figlio legittimo della coppia, ne prende il cognome e rompe ogni legame legale con la condizione o famiglia precedente.

Per questo tipo di adozione la coppia deve essere sposata.

L’iter è molto lungo e si compone di diverse fasi.

Si deve presentare domanda di idoneità all’adozione al Tribunale minorile della città di residenza che invia la domanda ai servizi sociali dl territorio entro 15 giorni.

I servizi sociali hanno 120 giorni di tempo per fare indagine e verifiche sulla coppia e rilasciare un report al Tribunale

Il Tribunale, entro due mesi dall’avere ricevuto il rapporto, convoca i genitori e decide se rilasciare l’idoneità.

Se sono ritenuti idonei vengono messi in lista di attesa e, quando arriva il primo bambino idoneo alla coppia, previo consenso, si comincia con il periodo di affido preadottivo.

La preadozione dura un anno, sempre sotto vigilanza.

Al termine dell’anno di preadozione, sentite e parti, bambino compreso, il Tribunale emette la sua sentenza, che può essere a favore dell’adozione oppure contro la stessa.

La sentenza si può impugnare.

Leggi anche:”Stepchild adoption: l’adozione di minori da parte di coppie omosessuali”

Adozione internazionale

Rappresenta la forma di adozione più conosciuta e consente a una coppia italiana di accogliere nella sua famiglia un bambino nato in un paese estero.

In questo caso il procedimento deve seguire le norme di diritto internazionale e le normative del Paese di provenienza del bambino, ed è un tipo di adozione molto costoso.

Arriviamo ai giorni nostri, assistendo a un cambiamento, che anni fa poteva essere impensabile e, forse, anche improponibile, che oggi rappresenta un passo avanti in relazione alle adozioni, che sono da sempre questioni delicate, che vanno a volte ad evidenziare situazioni complesse, che potrebbero sembrare difficili da risolvere.

La notizia recente è che anche i single potranno adottare i bambini.

L’età del genitore non sarà più un ostacolo o un criterio di selezione.

Alle pratiche di adozione potranno accedere  anche le persone che hanno raggiunto una determinata “maturità” anagrafica.

Non rileverà neanche il fatto che il minore sia affetto da un grave handicap, le condizioni di salute del piccolo non saranno più un limite per avviare le pratiche.

La possibilità per coloro che non sono sposati e per le coppie di fatto di adottare un bambino è stata decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019.

La vicenda, della quale hanno parlato diverse cronache e che riportiamo anche in questa sede,  sembra quasi tratta da un film strappalacrime.

Un bambino di sette anni viene abbandonato dai genitori a causa di un grave handicap fisico dal quale era affetto, la tetraparesi spastica.

Il bambino venne affidato a una donna di 62 anni.

I genitori naturali, sotto la spinta di qualche ripensamento, si sono subito scagliati contro di lei, chiedendo la revoca dell’assegnazione del minore, però è arrivata la Cassazione, che ha rigettato il ricorso del padre e della madre.

La signora single aveva instaurato un ottimo rapporto con il minore, e questo è stato sufficiente per ritenere corretta l’adozione della donna single con più di sessant’anni.

In simili circostanze, quello che ha fatto pendere la bilancia dal giusto lato, è stato l’interesse, al di sopra di qualunque altro, nei confronti del bambino.

Il metro di valutazione delle autorità nella scelta dei genitori adottivi resterà sempre questo, e ci si potrebbe aspettare che nelle graduatorie, la coppia giovane composta da padre e madre sarà preferita alle altre, nonostante il fatto di essere single o coppie non sposate, e di età avanzata, non potrà essere più, almeno a priori, un motivo ostativo per concedere l’adozione.

A questo proposito i Supremi giudici precisano che la legge n. 184 del 1983 integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione quando sia necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, e non di sicuro tra lo stesso e i genitori naturali, in qualità di elemento che caratterizza il concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami che si sono sviluppati con altri soggetti che se ne prendono cura.

Presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, intesa come impossibilità di diritto, come nel caso di mancato reperimento, o rifiuto, di aspiranti all’adozione legittimante,, perché, a differenza dell’adozione piena, questa forma di adozione non presuppone l’abbandono dell’adottando e può essere disposta quando si accerti l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione di affetto instaurata in precedenza e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura.

La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante e adottando, e anche del limite massimo di differenza di età, prescrivendo la legge che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando, implica che l’accesso a questa forma di adozione non legittimante è consentito alle persone non sposate e alle coppie di fatto, nei limiti di età sopra indicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti da parte della legge, sia in astratto, con (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo, sia in concreto con l’indagine sull’interesse del minore, facciano ritenere che sussistano i presupposti per l’adozione speciale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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