Sulle condizioni per il ricongiungimento familiare di un cittadino dell’Unione (Cass. civ. 18384/2011)

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Massima

Ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino comunitario può ritenersi irrilevante la condotta del soggetto richiedente il quale abbia concorso alla determinazione dello stato di bisogno del familiare stesso.

 

1.     Premessa

 

Con la sentenza che qui si commenta i giudici  della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che l’articolo  3 del d.lgs. 30/2007 dispone che, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone, ossia:

a) ogni altro familiare (anche fratello), qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione. 

 

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza in oggetto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da una cittadina italiana al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello affetto da malattia cronica invalidante.

La cittadina aveva presentato il ricorso contro la Corte d’Appello che aveva negato il ricongiungimento, accogliendo il reclamo presentato dal Ministero degli Affari Esteri e revocando il provvedimento del Tribunale che, invece, aveva dato parere favorevole all’ingresso per motivi familiari del fratello (familiare extracomunitario di cittadina comunitaria).

I giudici di Appello avevano ritenuto fondato il ricorso del Ministero basandosi su ciò: la cittadina, conseguita la cittadinanza italiana, aveva ottenuto il ricongiungimento con i propri genitori, ma, di fatto, aveva, determinato una situazione di abbandono del fratello (1).

Pertanto, se il soggetto si trovava nella condizioni previste dal citato decreto n. 30/2007 ciò era dipeso da una scelta consapevole e volontaria della sorella.

Secondo quanto precisato dai giudici, quindi, tale situazione non era meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, in quanto, come sopra già evidenziato, l’articolo 3, al comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007 non richiede nessun altro requisito (2) se non quello di essere a carico o convivente (3) con il cittadino dell’Unione, che sia titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il citato cittadino debba assisterlo personalmente.

Motivi che la decisione impugnata ha riconosciuto ma che ha, però, ritenuto essere neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana.

Per tali motivazioni il provvedimento deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame e per il regolamento delle spese.

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

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(1) Che, tra l’altro, era affetto da malattia cronica invalidante.
(2) Ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2.
(3) Nel paese di provenienza.

Sentenza collegata

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