Sull’ammissibilità della delega orale per la nomina del sostituto processuale

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In tema di nomina del sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., si è da poco registrato un mutamento di orientamento da parte della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 48862/2018, ha affermato che l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1993 per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega “orale”.

La decisione

I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto di non condividere la diversa interpretazione precedentemente sostenuta dalla Quinta Sezione penale, con sentenza 26606/2018, secondo cui la designazione del sostituto processuale non potesse essere effettuata a mezzo di delega orale.
Sul punto, già da tempo il Tribunale di Siracusa si era discostato dall’orientamento della Quinta Sezione della Cassazione, riconoscendo l’ammissibilità della delega orale sulla scorta di un’attenta analisi delle norme di riferimento. In particolare si è rilevato come, alla tesi dell’avvenuta abrogazione dell’art. 9, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 1578/1933 ad opera dell’art. 14, comma 2, della L. n. 247/2012, non appare d’ostacolo quanto disposto dall’art. 65 della stessa legge professionale, dal momento che – contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione – tale norma fa salve, fino all’entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti, le disposizioni anteriori non espressamente abrogate, ma ciò solo “se necessario e in quanto compatibili”, in tal modo confermando l’intervenuta abrogazione tacita di tutte le norme previgenti incompatibili con quelle di nuova introduzione, tale essendo certamente quella di cui all’art. 9 cit.
Con ordinanza del 29 ottobre 2018 il Tribunale di Siracusa, ha approfondito la questione analizzando, tra l’altro, anche il lavori preparatori della proposta di legge per la riforma dell’ordinamento forense, giungendo alle medesime conclusioni del nuovo arresto giurisprudenziale. In allegato l’ordinanza integrale.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Mariano Sergio

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