Sulla vexata questio del tentativo di rapina impropria (a cura della Dott.ssa Marilisa Bernardis)

sentenza 28/06/07
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E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso di violenza o minaccia che non faccia seguito al conseguito impossessamento della res, atteso che nella fattispecie complessa della rapina impropria la violenza o minaccia può essere alternativamente finalizzata o all’assicurazione del profitto o al conseguimento dell’impunità per quanto già commesso, di tal chè, una volta ammesso il tentativo con riguardo alla fase dell’impossessamento, ne deriva che la successiva condotta violenta o minacciosa resta strumentale all’azione sottrattiva ed in essa resta assorbita, sì da dar luogo appunto alla suddetta figura del tentativo di rapina impropria.
 
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II 5 dicembre 2006 n. 40156 (ud.10 novembre 2006)
Pres. Rizzo – Est. ******** – ************* (conf.) Ric. ***
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza in data 6 aprile 2005 dichiarava *** *** colpevole dei reati a lui ascritti, tutti commessi in concorso con altre persone e, precisamente a) del delitto di ricettazione di un’autovettura Audi, risultata provento di furto e utilizzata per la perpetrazione dei delitti di cui ai capi seguenti; b) del tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat (in Bagno a ****** tra il 23 e il 24 gennaio 2004); c) del furto di due targhe, apposte sulla autovettura Audi, al fine di commettere i delitti di cui ai capi seguenti (in Pistoia tra il 23 e 24 gennaio 2004);d) di altro tentativo di furto ai danni di uni sportello bancomat (in Pistoia tra il 23 e 24 gennaio 2004); e) di lesioni aggravate al nesso teleologico con il delitto di cui al capo seguente, a titolo di concorso anomalo, procurate fuggendo ad elevata velocità con l’autovettura Audi e costringendo un ufficiale del C.C. a lanciarsi sul marciapiede per evitare l’investimento; f) del tentativo di rapina impropria, sempre a titolo di concorso anomalo, ai danni di sportello bancomat, commesso adoperando, al fine di procurarsi l’impunità, violenza e minaccia, secondo quanto precisato nel capo precedente, non verificandosi l’evento e seguito dell’intervento dei C.C.; g) del furto di un’autovettura Volkswagen Passat, al fine di trarre profitto e l’impunità per i reati di cui ai capi precedenti (reati commessi in Lucca il 24 gennaio


2001).


Il Gup – riuniti tutti i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti di cui agli art. 116 e 62 bis , ritenendo prevalenti le generiche – condannava il *** alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento di € 1800,00 di multa; dichiarava il medesimo interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese.
La sentenza di primo grado era confermata dalla Corte d’appello di Firenze, che, con sentenza in data 6 dicembre 2005, rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse in questa sede – che: correttamente il Gup aveva ritenuto la responsabilità del ***, a titolo di concorso anomalo, per il tentativo impropria, oltre rilevate condizioni del veicolo (all’autovettura Audi, utilizzata per l’azione delittuosa erano state, infatti, sostituite le targhe e al suo interno erano state rinvenute bombole di gas e di ossigeno, tubi di gomma, piedi di porco, un giubbotto antiproiettile), del comportamento dei soggetti agenti e del loto travisamento, nonché di quanto era emerso nel corso delle indagini, circa le soste, che al apparivano essere dei sopraluoghi, circa le soste, che altro non apparivano essere che dei sopralluoghi, effettuate da altra autovettura nelle ore precedenti presso diverse banche; i n tali circostanza, benché l’azione esecutiva non fosse ancora iniziata, dovevano ritenersi integratigli estremi del tentativo di rapina, all’uopo essendo sufficiente anche un atto preparatorio; peraltro il tentativo di rapina impropria era ravvisto anche sotto il profilo che il conducente dell’autovettura Audi, allorché aveva effettuato la manovra di retromarcia, costringendo il tenente dei C.C. ***** a gettarsi a terra, aveva avuto certamente la percezione del predetto, non essendo logico che effettuasse la manovra senza guardare dietro, compromettendo la fuga; inoltre ricorrevano i presupposti per l’affermazione della responsabilità del *** a titolo di concorso anomalo, ravvisandosi il fondamento della responsabilità nell’atteggiamento colposo del soggetto, che si affida, per realizzare altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche nell’attività altrui che non è suscettibile di controllo con la conseguenza; pertanto il concorso anomalo avrebbe potuto essere escluso solo se il reato più grave avesse rappresentato un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, il che non era neppure dedotto, né ipotizzabile nel caso concreto.


La sentenza è stata impugnata per cassazione con distinti ricorsi dai due difensori del ***. In particolare con il ricorso in data 6 marzo 2006 la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penale ex art 606 comma 1 lett b) c.p.p. e specificatamente l’erronea applicazione dell’art. 628, comma 2 c.p. in combinato disposto con l’art. 56 c.p. in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo f) quale tentativo di rapina impropria, nonché anomalo, dei reati di rapina impropria e lesioni; mentre con il ricorso depositato in data 10 marzo 2006 la difesa ha eccepito la violazione dell’art. 606 comma 1 lett b), c) ed e) in relazione agli artt. 56, 110, 116, 628 c.p.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE: l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 c.p.p. e specificatamente dell’art. 116 c.p. in relazione ai capi e) ed f) con conseguente erronea attribuzione di responsabilità del ***, a titolo di concorso. – I motivi di impugnazione, ancorché proposti con distinti ricorsi dai due difensori del ***, coinvolgono le medesime questioni, concernendo entrambi l’affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina impropria al capo f) e di lesioni aggravate al capo e), a titolo di concorso anomalo. In particolare viene dedotta:
1)                 a non configurabilità, neppure in astratto, del tentativo di rapina in difetto di sottrazione della cosa; a tale riguardo – richiamando la tesi dottrinaria già proposta in sede di merito, condivisa da un arresto rimesto, però, isolato nel panorama giurisprudenziale (Cass., sez V, 12 luglio 1999 n. 3796) – sostiene che il tentativo di rapina impropria sia configurabile solo quando rimanga allo stadio del tentativo la condotta diretta a conseguire l’impunità, essendo già consumata l’azione di sottrazione della cosa; in tale prospettiva, nel caso in esame, al conducente dell’autovettura Audi, che travolse il tenente dei C.C. ***** (e, in ogni caso, non al ***, che nella circostanza neppure sarebbe stato presente) andrebbe ascritto il tentativo di furto, in concorso con il reato di lesioni;
2)                 l’insussistenza degli estremi di cui all’art. 116 c.p. ricorrendo, nel caso concreto, varianti soggettivamente e obiettivamente riferibili al solo conducente del veicolo in fuga: sotto tale profilo il giudice di appello non avrebbe adeguatamente compreso le ragioni della difesa, la quale aveva dedotto, non già la mancata previsione, ma la stessa non prevedibilità delle varianti pose i essere;
3)                  la non configurabilità degli estremi del tentativo in considerazione dell’indennità ed equivocità degli atti posti in essere.
Ciò posto, va innanzitutto respinto l’assunto di principio sub n.1, ridendosi che la tesi di parte che ricorrente, ancorché condivisa da autorevole dottrina, risolta isolata in giurisprudenza. Invero non sono stati svolti argomenti nuovi che possano indurre a un ripensamento dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, condiviso da questo collegio, secondo cui sussiste il tentativo di una rapina impropria quando l’agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne ingiusto profitto, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dal proprio volere, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (cfr. ex plurimis Cass.sez. II, 30 gennaio 2004 n. 9262; Cass. Sez II 4 marzo 2003, ********; Cass. ****** 16 maggio 2001, R.; Cass. Sez. II 19 settembre 1990, M.)
Al riguardo occorre muovere dalla considerazione che il delitto di rapina impropria si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nel primo comma dell’art. 628 c.p. pur mantenendo l’intera gamma degli elementi che valgono a qualificare ed integrare la fattispecie criminosa ivi descritta. La norma incriminatrice recita “alla stessa pena (quella prevista per la c.d.rapina propria), soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurata a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Il che significa che , da un lato, che la rapina impropria è una fattispecie complessa, di cui costituiscono elementi indefettibili (al pari di quella c.d. propria) l’impossessamento, la violenza o minaccia e dall’altro, che la la seconda delle due azionie, necessarie per integrare la complessiva condotta incriminata (e cioè la violenza e la minaccia) deve essere commessa in alternativa per assicurare l’evento patrimoniale cui è diretta la prima ovvero per procurare l’impunità per quanto già commesso. In sostanza l’unico evento giuridico del reato complesso è sempre patrimoniale; mentre ciò che caratterizza la rapina impropria, distinguendola da quella propria,  è la consecuzione di immediatezza dell’azione violenta, la quale è connessa alla sottrazione in sé considerata, e non all’evento dell’impossessamento che ad essa consegue, che ne costituisce in alternativa un fine. Dal che consegue l’assorbimento dell’offesa della persona, cagionato con la condotta violenta, esattamente come nel caso della rapina propria (e perciò anche l’autonoma punibilità dell’evento più grave o progressivo, quale ad es. lesione, che risultasse prodotto). “La violenza successiva all’impossessamento non sta, dunque, a rappresentare, in questa prospettiva,  un concetto di esaurimento “consumativo” del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma intende normatvamente sottolineare il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come prius rispetto all’altra, lasciando inalterata l’applicabilità a quella stessa condotta degli ordinari principi in tema di tentativo” (Cass.sez.II 30 gennaio 2004 n. 9262, in motivazione). Così precisati i contenuti della fattispecie criminosa, coniugando la norme in esame con la norma generale di cui all’art. 56 c.p. , la quale tutelasi articola la condotta criminosa possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo. In particolare una volta ammesso il tentativo con riferimento alla fase di impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunità resta strumentale all’azione sottrattivi e in essa assorbito, dando luogo al tentativo di rapina impropria (a sua volta figura autonoma di reato), non essendovi alcuna ragione di scomporre il reato complesso in due autonome figure di tentato furto e di violenza o minacci, per il solo fatto che la prima delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo.
Orbene, nel caso di specie, la ricostruzione della vicenda risulta effettuata in sede di merito con argomentazioni logiche ed immuni da censure nella presente sede di legittimità, rilevandosi – con riferimento alla fase precedente al tentativo – le varie soste effettuate con altro veicolo, alcune ore prima, con funzione di appostamento in prossimità di diverse banche e l’inclusione nel programma criminoso, oltre che dei furti in Pistoia e in Bagno a ******, anche del furto presso la Banca di Toscana di S. Concordio e – con riferimento agli elementi del fatto che integrando la condotta su lett f) – l’utilizzo di un auto rubata, cui erano state apposte targhe di altro veicolo; il travisamento dei suoi occupanti, sorpresi dai C.C., mentre si coprivano il volto con il passamontagna in prossimità dello sportello bancomat; la fuga ad alta velocità a fronte dell’ordine di arresto intimato dai C.C. e, in particolare, la manovra di retromarcia, che costringeva il tenente ***** a lanciarsi sul marciapiede per evitare l’investimento. Da tali circostanze di fatto il giudice di merito ha, correttamente, dedotto la responsabilità ( a titolo di concorso anomalo) per la rapina impropria (oltre che il reato di lesioni, in considerazione del procurato danno alla persona), considerata l’idoneità e la non equivocità della condotta diretta allo spossessamento, rimasta incompiuta per effetto dell’intervento della forza pubblica e la consecuzione temporale tra il tentativo di spossessamento e l’azione violenta, finalisticamente orientata a garantirsi l’impunità rispetto alla condotta immediatamente prima posta in essere. Val la pena di precisare – trattandosi di circostanza rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 116 c.p. – che l’equipaggiamento dei concorrenti del reato (bombole di gas e di ossigeno, tubi di gomma, piedi di porco e , soprattutto, il giubbotto antiproiettile, rinvenuti all’interno dell’autovettura Audi, utilizzata per il tentativo) evidenziano come il ricorso alla violenza non costituisce una variante assolutamente eccezionale e imprevedibile per i soggetti agenti; sicché si rileva inconferente la tesi difensiva, secondo cui, in occasione al tentativo alla Banca di Toscana San Concordio, il ***(che pure ha ammesso di aver svolto il ruolo di “palo”negli altri tentativi di furto) aveva perso i contatti con l’autovettura Audi dei complici.
Invero in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. va esclusa solo allorché è dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall’altro concorrente consistei un evento atipico, individuandosi tale atipicità nell’eccezionalità e nell’imprevedibilità delle circostanze che cagionano l’evento stesso, tali da spezzare il nesso di causalità tra l’evento stesso e la condotta e la volizione del compartecipe. Invero la componente psichica del compartecipe nel concorso anomalo – per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l’evento è conseguenza della sua condotta – si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), el’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell’art. 116 c.p. si applica dunque quando l’imputato, pur on avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentare l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza (Cass. Sez.VI 13 gennaio 2005 n. 7388).
A tali effetti, nel caso in esame, il giudice quo ha correttamente individuato il fondamento della responsabilità del *** in un atteggiamento colposo, rilevando come, nelle indicate circostanze del caso concreto, non potesse costituire evento del tutto imprevedibile per la su eccezionalità il fatto che i concorrenti del reato, provvisti di autovettura, per guadagnare la fuga, potessero realizzare, se sorpresi dalla P.G. (come pure poteva prevedersi che accadesse), atti di violenza, sia pure nei limiti dei mezzi di cui disponevano.
In definitiva i motivi del ricorso risultano tutti infondati ne vanno, pertanto, rigettati, con i consequenziali provvedimenti in ordine alla spese processuali. (Omissis).
 
 
Commento
  
La sentenza in epigrafe ripropone la vexata quaestio del tentativo di rapina impropria. Annosa e mai sopita diatriba tra dottrina maggioritaria e la totalità della giurisprudenza da una parte contro dottrina minoritaria dall’altra (*****, Ancora riflessi sul tentativo di rapina impropria, nota a Cass 30 maggio 2001 n. 32445, in Cass. Pen., 2002, 12, 3777) si contendono l’ammissibilità dell’applicazione del tentativo ad un reato complesso, quale appunto la rapina impropria, disciplinato dall’art. 628 c.p.
Tradizionalmente si distingue tra rapina propria (fattispecie in cui la violenza fisica o psichica costituiscono il mezzo diretto ed immediato per realizzare la sottrazione o l’impossessamento, vincendo l’opposizione del detentore) e rapina impropria (fattispecie che si realizza quando la violenza e la minaccia sono strumentali e successive alla sottrazione della res).
Appare pacifica in giurisprudenza la configurabilità dell’istituto del tentativo alla rapina propria: la soglia del tentativo punibile si realizza quando l’autore, nonostante l’uso della violenza o minaccia, non riesce a sottrarre o ad impossessarsi del bene (Cass.Pen. 1 febbraio 1994, in Giust. pen., 1994, II, 705; Cass. Pen., 3 maggio 1983, in Cass. Pen,, 1985, 94).
Invece in ordine al tentativo di rapina impropria bisogna procedere ad una distinzione di fondo.
Nulla quaestio in ordine all’esistenza del tentativo di rapina impropria nel caso in cui un soggetto abbia sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato di percuotere la vittima del reato per assicurarsi il possesso del bene, ma ad esempio sia stato fermato dalla polizia o da terzi (ex multis Cass.Pen. 18. aprile 1983, in Riv.Pen., 1984, 221).
Il contrasto si delinea in ordine all’ipotesi in cui l’agente non porti a compimento la sottrazione della cosa altrui per fatti estranei alla sua volontà ed immediatamente dopo eserciti una violenza o una minaccia per assicurarsi l’impunità. Da tempo la Cassazione (Cass. Pen., 31 ottobre 2003 n. 41671; Cass. Pen., 29 agosto 2001 n. 32445) si è arrestata nel ritenere che, data la natura di reato complesso dell’art. 628 c.p., il tentativo è configurabile laddove rimangano allo stadio del tentativo entrambe le figure criminose unificate ai sensi dell’art. 84 c.p. con la conseguenza che è possibile parlare di tentativo di rapina sia quando l’agente abbia fallito la sottrazione sia quando non abbia portato a compimento la violenza o la minaccia. Anche in mancanza di sottrazione le condotte non possono sussumersi sotto fattispecie normative diverse dalla rapina impropria, poiché la violenza o la minaccia sono commesse con lo scopo di acquisire la disponibilità del bene con una finalità specifica che è l’elemento qualificante il reato di cui all’art. 628 comma 2 c.p.. A questo si aggiunga una considerazione di politica criminale: il Legislatore con la rapina ha voluto sanzionare con rigore l’autore di un reato contro il patrimonio che ricorra alla violenza o alla minaccia, sicché non è logico ritenere che il medesimo Legislatore abbia voluto sottrarre ad uguale trattamento colui che, pur sempre usando la violenza o minaccia, attenti al patrimonio altrui e non riesca nell’intento per cause estranee alla sua volontà (********, Rapina impropria e tentativo: contrasti fra giurisprudenza di merito e dottrina, nota a Trib. Napoli, 29 ottobre 1996 in Giur. Merito., 1997, 3, 573).
Ciò che caratterizza la rapina impropria, distinguendola da quella propria, è la conseguente immediatezza dell’azione violenta, la quale è connessa alla sottrazione e non all’impossessamento che da essa consegue. La violenza successiva all’impossessamento intende normatvamente sottolineare il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come prius rispetto all’altra, lasciando inalterata l’applicabilità a quella stessa condotta degli ordinari principi in tema di tentativo.
Una volta ammesso il tentativo nella fase di impossessamento ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunità, resta strumentale all’azione sottrattiva e in esso resta assorbito, dando luogo al tentativo di rapina impropria (a sua volta figura autonoma di reato) non essendovi alcuna ragione di scomporre il reato complesso in due autonome figure di tentato furto e di violenza e di minaccia, per il solo fatto che la prima delle due condotte tipica è rimasta allo stadio del tentativo.
La rapina impropria, come la rapina propria, non è che un furto al quale la violenza o la minaccia si aggiunge con l’effetto di dar vita ad una figura delittuosa con diversa oggettività giuridica, ed in maniera che le due azioni concorrenti ne risultano così unificate.  A non diversa conclusione si perviene attraverso l’analisi dell’elemento soggettivo, cioè del fine specifico propostosi dall’agente nel commettere la violenza o la minaccia, cioè “procurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sè o ad altri l’impunità”. Il fine di conseguire l’impunità integra gli estremi del tentativo di rapina impropria, non può essere scisso, stante il collegamento degli elementi di fatto, nei due distinti reati che compongono il reato complesso.
Contro questa tesi maggioritaria in giurisprudenza, si è attestata una parte della dottrina (********, voce Rapina in Dig. Disc. pen., 1996, XI, p.1996; *********, Sul tentativo di rapina impropria, in Giur. Merito, 1990, p. 1158; ********, Tentativo di sottrazione e tentativo di rapina impropria, in Giur.it, 1977, II, c. 229). Questa sostiene che nell’ipotesi in esame possa ravvisarsi un concorso tra furto tentato ed i reati di minaccia, violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Fondamento di questo orientamento è proprio il dato letterale dell’art. 628 c.p. in base al quale nella rapina impropria la violenza o la minaccia costituiscono condotte di cui la sottrazione è il presupposto, essendo alla stessa successive. Con la conseguenza che non può prescindersi dalla sottrazione neppure nella forma tentata. A suffragare un tanto questa dottrina richiama il principio di legalità ed il divieto di analogia in materia penale che escludono la possibilità di equiparare, nell’ambito dell’art. 628 comma 2 c.p., la sottrazione compiuta a quella tentata. Si aggiunge anche una motivazione di politica criminale: il trattamento rigoroso della rapina si spiega in ragione del nesso teleologico che unisce le offese alla persona a quelle al patrimonio (art. 628 comma 1 c.p.) ovvero dell’oggettivo legame di consequenzialità tra le medesime offese (art. 628 comma 2 “immediatamente dopo la sottrazione”), entrambi assenti nel caso in cui manchi la sottrazione. Non appare giustificabile l’applicazione della pena di cui all’art. 628 c.p. di gran lunga superiore al cumulo delle pene previste per il tentativo di furto e di violenza ex art. 610 c.p..
Gli spunti più critici – secondo queso orientamento – sulla incompatibilità tra tentativo e rapina impropria riguardano il dato letterale che permetterebbe di inquadrare la fattispecie come un reato “a tempo circoscritto” (*********, Diritto penale italiano, vol. II 1952, p. 293; mentre ******, Sottrazione, impossessamento e tentativo di rapina impropria, in Riv. it. dir.pen., 1955, p. 616 afferma che la condotta del capoverso dell’art. 628 c.p. si presenta come “azione a tempo vincolato”). Si sostiene che l’azione tipica si realizza solo dopo un determinato accadimento che nel art. 628 capoverso c.p. sarebbe proprio la sottrazione dei beni altrui. Così ragionando l’azione di sottrarre non sarebbe una parte della condotta tipica del capoverso dell’art. 628 c.p. ma solo un presupposto fattuale, il quale però deve “sussistere” nella sua compiutezza tanto nella consumazione che nel tentativo. Se la sottrazione non fosse parte della condotta tipica della rapina impropria, si dovrebbe affermare che in tutti i casi in cui si verifica un tentativo di sottrazione di una cosa altrui, si è già in presenza dell’inizio dell’esecuzione del tentativo di rapina impropria, a prescindere da ulteriori atti di violenza, così ampliando a dismisura la fattispecie applicativa.
Per confutare queste argomentazioni la giurisprudenza obietta che il fine di impossessarsi della cosa è alternativo a quello di assicurarsi l’impunità; scopo che può essere perseguito quando la sottrazione si è arrestata allo stadio del tentativo. Inoltre l’art. 56 c.p. si applica quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica: il capoverso dell’art. 628 c.p. descrive la fattispecie consumata con la sottrazione avvenuta, non comporterebbe esclusione del tentativo di rapina impropria se la sottrazione non si fosse realizzata. Ritenere, poi, che ogni tentata sottrazione possa configurare una rapina non rappresenta un rischio perché tutte le fattispecie vanno valutate nel loro complesso (*****, Ancora riflessioni sul tentativo nella rapina impropria, Cass. Pen, 2002, p. 3777). Inoltre è proprio la dottrina a considerare la natura unitaria del reato complesso ex art. 84 c.p.. Quindi se la rapina è un tale tipo di reato e non si può scindere l’unità reale valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie e l’art. 628 c.p. opera una unificazione tra fattispecie consumate, a fortiori dovrebbe dirsi in relazione a fattispecie tentate. Ad abundantiam la giurisprudenza richiede anche l’immediatezza tra la tentata sottrazione e la violenza o la minaccia, senza la quale non è lecito ritenere sussistere una unitarietà tipica del reato complesso.

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