Sulla sospensione della corresponsione della indennità medico veterinaria (Cons. Stato n. 2414/2012)

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Massima

La corresponsione della indennità di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria (al personale in servizio presso le ASL) effettuate fino alla data del luglio 1987 è venuta meno in applicazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 8, d.P.R. n. 270/1987. 

 

 

Nella decisione in commento del 24 aprile 2012, n. 2414, il Consiglio di Stato ha precisato che per quanto concerne la corresponsione della indennità di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria al personale veterinario che sia in servizio presso le ASL (1) essa è venuta meno in applicazione del disposto di cui all’articolo 92, comma 8, del d.P.R. del 1987 n. 270.

Tale normativa aveva limitato tale indennità ai veterinari che avessero esercitato la libera professione nell’ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici.

Nella decisione in commento si legge che l’articolo 4, al comma 7, della legge n. 412/1991 (2) ha consentito (3) al personale medico e  veterinario con rapporto a tempo pieno l’esercizio dell’attività libero professionale intra ed anche extra moenia.

Poiché i medici continuavano a percepire l’indennità di tempo pieno, ai veterinari, inseriti nello stesso comparto spettava, per corrispondenza l’indennità di ispezione.

Il Consiglio di Stato, nella decisione del 24 aprile afferma che, come già correttamente sottolineato dai giudici del TAR, le norme citate sono di stretta interpretazione e, riferendosi al personale medico, non possono autorizzare esborsi di denaro pubblico non previsti in modo esplicito da quelle disposizioni normative.

È, quindi, chiaro il disposto del sopra menzionato articolo 92, al comma 8, del d.P.R. n. 270/1987 che, come evidenziato, limita la corresponsione della indennità solamente ai professionisti con attività professionale intra moenia e nemmeno la sopravvenienza normativa di cui alla citata legge n. 412/1991 (all’articolo 4) ha abrogato tale previsione.

Si legge testualmente nella decisione in oggetto che …….”La successiva deliberazione dell’ ULSS 6 n. 1921/1995, che ha disposto il recupero delle somme già erogate a quel titolo, costituisce quindi un atto dovuto, conseguenziale alla citata determinazione regionale, ed è comunque il risultato di attività amministrativa di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici in merito a spese erogabili e/o erogate a carico del S.S.N., quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli come effettuato nella fattispecie”.

 

 


Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

 

________

(1) Effettuate fino al mese di luglio 1987.
(2) L. 30 dicembre 1991, n. 412.
(3) A partire dal primo gennaio 1992.

Sentenza collegata

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