Sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 41991/2012)

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Massima

Vi è responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente che cadendo da un tetto di un cantiere, riporta gravi lesioni; incidente avvenuto a causa del cedimento di un pannello che non reggeva il peso del lavoratore.

Non si trattava di una autonoma iniziativa del dipendente ma di una direttiva impartita dal datore in esecuzione dei lavori di cui era stata incaricata la ditta. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 25  ottobre  2012, n. 41991  i giudici della Corte, intervenendo ancora sul tema degli infortuni sul lavoro, hanno ribadito e constatato la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio di un operaio che si era recato in un cantiere (per il primo giorno di lavoro) e, in quel frangente era caduto a terra (1) riportando gravi lesioni.

Ciò era avvenuto a causa del cedimento di un pannello in vetroresina che non aveva retto il peso del dipendente.

L’imputato veniva condannato nei primi gradi di giudizio e, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione.

Nelle proprie difese l’imputato ha sostenuto che il prestatore di lavoro non avrebbe dovuto trovarsi nel luogo dell’incidente (2) in quanto non rientrava tra i propri compiti quello di effettuare le riparazioni sul tetto.

Sosteneva l’imputato che, con riguardo a tale comportamento, si era trattato di una iniziativa del tutto autonoma da parte dello stesso lavoratore, che aveva assunto mentre ancora non era in corso la prestazione lavorativa.

Ancora sosteneva l’imputato che, infatti, lo stesso avrebbe riferito al proprio dipendente di aspettare; ciò, secondo la linea difensiva, rappresentava fatto interruttivo del nesso di causalità.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha affermato, per quanto concerne la responsabilità dell’imputato per l’infortunio occorso, che le argomentazioni dallo stesso svolte sono da ritenersi inammissibili, poiché “prospettano una differente ricostruzione dei fatti”, ovvero una autonoma iniziativa del dipendente.

Anche in sede di appello, ove tale ricostruzione era stata già prospettata, era stato ribadito il concetto che, al contrario di quanto sostenuto dall’imputato, l’incidente si era verificato mentre il lavoratore era intento a svolgere i lavori di impermeabilizzazione; lavori di cui era stata incaricata la ditta del datore di lavoro.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva, infatti, confermato la responsabilità del datore per il reato previsto e punito dall’articolo 590 del codice penale, ed aveva, altresì, escluso la responsabilità per la contravvenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 (3), rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione.

Come noto l’articolo 590 c.p. dispone che “ Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi  o con la multa fino a trecentonove euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni…..” (4).

L’imputato presentava, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo, quale primo motivo la violazione del divieto di reformatio in peius ; il difensore dell’imputato rilevava che il giudice di primo grado aveva irrogato al ricorrente la pena di 5 mesi di reclusione e di €. 500,00 di multa per i due reati ritenuti in continuazione (5), ovvero una pena illegale atteso che il reato p. e p. dall’articolo 590 c.p. è punito con la pena alternativa.

Sostiene ancora la difesa che la Corte d’Appello, pur riconoscendo la natura illegale di tale pena e rideterminandola in 4 mesi di reclusione, ha, in ogni caso violato il disposto di cui all’articolo 697 c.p.p., comma 3, a fronte della oggettiva difficoltà di stabilire se il giudice di primo grado aveva voluto applicare la pena detentiva oppure quella pecuniaria.

Con il secondo motivo la difesa dell’imputato sosteneva ancora che il dipendente non avrebbe dovuto trovarsi sopra il tetto in quanto non rientrava tra i propri compiti quella riparazione; si era, cioè, trattato di una autonoma iniziativa del dipendente.

Da ciò, quindi, ne consegue, per i giudici di legittimità, l’inamissibilità del ricorso proposto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Si legge testualmente nella annotata sentenza che ……” …come è noto (sez. un. 30.4.1997 n. 6042 rv 207944), l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”.

 

 

2.     Rassegna giurisprudenziale in materia antinfortunistica

Vi è la responsabilità del rappresentante legale e del socio e responsabile tecnico di una srl per aver cagionato ad un dipendente, per colpa e per inosservanza della disciplina antinfortunistica, lesioni personali gravissime, in quanto la vittima, mentre si trovava sopra un soppalco per eseguire rilevamenti dimensionali, cadeva dallo stesso a causa del cedimento di uno dei pannelli, precipitando al suolo da un’altezza di circa sette metri.

Cass. pen., 12 novembre 2012, n. 43814

 

Vi è responsabilità dell’amministratore unico di una srl (M.) e del responsabile di cantiere della stessa società (B.) per aver consentito al lavoratore P.I., privo delle cinture di sicurezza, fornite ma non utilizzabili, e privo di presidi di trattenuta o di altri dispostivi anticaduta, di operare sul tetto di un capannone dove insistevano cavi e altro materiale e un lucernario non coperto, nel vano del quale il lavoratore era precipitato per circa otto metri conseguendo le lesioni che lo avevano condotto a morte.

Cass. pen., 8 novembre 2012, n. 43434

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha accolto la domanda di risarcimento avanzata da un lavoratore rimasto vittima di un infortunio mentre procedeva alla pulizia di macchinari che avrebbero dovuto non essere in funzione o bloccarsi automaticamente).

Cass., 7 giugno 2012, n. 9199,  in Lav. nella giur., 2012, 819 

 

Il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza sul lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione di sottrarsi anche instaurando prassi di lavoro magari anche di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli. La responsabilità si può escludere solo nell’ipotesi tipica di comportamento “abnorme” nel caso in cui il lavoratore violi “con consapevolezza” le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. (Nella specie, il responsabile dei lavori e il delegato alla sicurezza del cantiere sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore il quale, scivolando su di una scala in muratura, sprovvista di corrimano, a ridosso dell’area oggetto dei lavori di ristrutturazione, precipitava dal lato aperto della stessa, da un’altezza di circa tre metri, rovinando violentemente al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni

Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2010, n. 32357,  in Dir. Lav., 2010, con nota di Alessandro Corrado, “La delega di funzioni non libera il datore di lavoro da responsabilità per infortuni”, 1167

 

 

In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).

Cfr. tra le tante Cass. pen. sez. III, 23 maggio 2007, n. 24478 rv. 236955; Cass. pen. sez. III 4 luglio 2006, n. 28358 rv. 234949

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________
(1) Da una altezza di circa 4 metri.
(2) Ovvero sopra il tetto.
(3) Nello specifico all’articolo 70.
(4) Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l’osservanza non solo di tali norme ma anche dell’articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.
(5) Ossia l’articolo 590 c.p. e art. 70 d.P.R. n. 164/1956.

Sentenza collegata

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