Sulla corretta applicazione dell’Art.157 comma 6 e Art. 7 comma 1 del C.d.S.

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Si segnala la sentenza n. 43690/09 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sez. III, Avv. Ricciardi, depositata il 10/6/2009 avente ad oggetto l’accertamento della violazione dell’art. 157 C.d.S. comma 6.

In accoglimento delle eccezioni di parte ricorrente, il Giudice, Avv. Ricciardi, ha infatti precisato che l’art. 157 comma 6 del CdS obbliga “solo alla segnalazione dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio e NON come da verbale: -sostava senza esporre il titolo di pagamento-”, precetto diverso e sanzionato da altra norma del Cds (Art. 7 comma1^).

Per tale motivo il Giudice, riconosciuta errata la norma indicata nel verbale opposto, ha accolto il ricorso.

La sentenza n. 43690/09 conferma altra precedente sentenza del Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, il quale, con pronuncia del 10.11.06 aveva enunciato il principio secondo il quale ”Nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento, nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché non prevista da alcuna norma del C.d.S. Chi non espone il “grattino” è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa.

Invero, il comma 6 dell’art. 157 C.d.S. dispone testualmente: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la ricordata norma fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.

“Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. “disco orario”, sul cruscotto, con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma” (Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 10.11.06).

 

 

Dott. Plagenza Fabrizio

fabrizioplagenza@ordineavvocatiroma.org

Plagenza Fabrizio

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