Sull’interesse ad impugnare di un soggetto arrivato terzo (Cons.di giust. amm. Sent.N.301/12)

Lazzini Sonia 23/11/12
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Il soggetto terzo graduato all’e-sito di una procedura di gara ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione solo nel caso in cui le censure da lui dedotte sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, l’utilità strumentale della rinnovazione dell’intera procedura o quella finale dell’aggiudicazione in suo favore

Il principio generale (consacrato nell’art. 100 cod. proc. civ.) secondo cui il diritto di azione è riconosciuto soltanto in favore di co-lui che vi abbia interesse costituisce, nel vigente ordinamento, un car-dine di tutti i processi ad azione privata

Secondo la giurisprudenza dominante, nel processo amministra-tivo l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione consisten-te nella utilità concreta, eventualmente anche solo morale, che il ricor-rente, nella situazione giuridica e di fatto in cui versa, si ripromette di ottenere dall’accoglimento del ricorso: ne consegue che, ove siffatta utilità non sia oggettivamente configurabile, il ricorso deve essere di-chiarato inammissibile anche d’ufficio (cfr. ora art. 35 comma 1 lettera b del codice del processo amministrativo).

In sostanza il ricorso giurisdizionale, per essere ammissibile, deve presentarsi come astrattamente idoneo a far conseguire – in ter-mini di attualità – il vantaggio che il ricorrente si prefigge con la pro-posizione della domanda.

Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che il requisito dell’attualità dell’interesse può venire in rilievo sotto due differenti profili.

Per un verso, infatti, l’attualità ha riferimento al momento in cui si verifica la lesione: in questo senso non è ammesso il ricorso avverso un atto che non leda immediatamente l’interesse del ricorrente, poten-do la lesione derivare da avvenimenti futuri o da atti applicativi di quello impugnato.

Per altro verso, il requisito dell’attualità deve riferirsi al van-taggio o utilità che il ricorrente tende a conseguire.

In questo ultimo senso la costante giurisprudenza amministrati-va ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse allorchè tale utilità non possa derivare al ricorrente immediatamente dall’accogli-mento dell’impugnativa, essendo invece necessari a tale fine una serie ulteriore di eventi futuri ed incerti.

Applicando questi costrutti interpretativi al settore delle gare d’appalto, è stato perciò affermato che il soggetto terzo graduato all’e-sito di una procedura di gara ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione solo nel caso in cui le censure da lui dedotte sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, l’utilità strumentale della rinnovazione dell’intera procedura o quella finale dell’aggiudicazione in suo favore. (cfr. V sez. n. 101 del 2009, esattamente richiamata dall’appellata).

Passaggio tratto dalla decisione numero 301 del 12 marzo 2012 pronunciata dal pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Ciò premesso, nel caso all’esame, la censura effettivamente de-dotta con il ricorso introduttivo non era diretta ad ottenere la caduca-zione integrale della procedura ma investiva esclusivamente la posi-zione dell’impresa prima in graduatoria, al fine di ottenere, accertata l’illegittimità della ammissione di questa alla gara, il subentro della ricorrente nella aggiudicazione.

Sennonché, dal momento che Ricorrente si era classificata in realtà al terzo posto nella graduatoria, la mancata contestazione nei confronti del soggetto secondo graduato implica de plano l’inesistenza di un attuale interesse dell’Impresa alla contestazione della posizione dell’aggiudicatario.

Non può seguirsi l’appellante quando afferma che tale interesse sussiste perchè l’Amministrazione, a seguito di una sentenza che “e-scludesse” l’aggiudicataria per difetto del requisito dell’iscrizione all’Albo, dovrebbe in autotutela escludere dalla gara tutte le Imprese che ne sono prive e dunque anche la seconda graduata.

Infatti, a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione sul carattere non vincolato dei provvedimenti di autotutela, la mancata evocazione in giudizio della seconda graduata impediva in radice di valutarne la posizione e i requisiti posseduti: conseguentemente il ri-corso introduttivo non si presentava, secondo quanto esattamente sta-tuito dal T.A.R., come astrattamente idoneo a far conseguire alcuna utilità al ricorrente.

Sentenza collegata

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