Sul rapporto fra circostanza aggravante dell’ingente quantità e condotta coltivativa

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 gennaio – 4 marzo 2013, n. 10090/13, affronta il tema del rapporto fra circostanza aggravante dell’ingente quantità e condotta coltivativa.

Il collegio di legittimità, individua testualmente, nella “quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esito del ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo”, il parametro, in punto di fatto, che si afferma debba essere utilizzato allo scopo di verificare la configurabilità concreta dell’art. 80 comma 2° dpr 309/90.

Sembra perdere, quindi, carattere di centralità, il criterio valutativo fornito numero delle piante coltivate e che sovente (per non dire sempre) è stato utilizzato per ricavare il complessivo livello di offensività della condotta coltivativa.

Afferma il S.C., che il dato ponderale da prendere in considerazione avrebbe carattere virtuale, in quanto di natura prognostica, siccome legato alla specifica attitudine produttiva di principio attivo da parte delle piante, una volta esauritosi il percorso di maturazione delle stesse ed alla ipotetica previsione di sviluppo delle stesse.

Su questo incipit, la Corte declina la conclusione che, anche in relazione alla condotta coltivativa, si debba utilizzare il criterio predicato recentemente dalle SS.UU. (sentenza 24 maggio 2012 n. 36258), e che sancisce come non sia ravvisabile la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80/2° dpr 309/90 quando il principio attivo sia inferiore al limite massimo di 2000 volte1.

Nulla quaestio in ordine alla teorica assunzione di questo parametro aritmetico, che si risolve in un procedimento metodologico di calcolo, attraverso il quale si determina il risultato finale.

Perplessità si devono, invece, sollevare riguardo alla scelta dei dati che dovranno essere usati per tale computo e che consiste nella “quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esito del ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo”.

L’ipotetico carattere di pura previsionalità e di correlativa indeterminatezza, che un simile indirizzo introduce, contraddice, così, le naturali esigenze di certezza che richiede, invece, la ricerca di elementi probatori, sui quali basare una prognosi di responsabilità penale di specifiche condotte.

In buona sostanza, la formulazione di un dato quantitativo certo (o comunque munito di un livello di necessaria elevatissima attendibilità), operazione già di per sé estremamente impervia, per il suo profilo aprioristico, impone recisamente di escludere approssimazioni.

Ebbene, vi è da domandarsi, sul piano strettamente fattuale, come l’orientamento in esame riesca a coniugarsi effettivamente con alcune variabili fattuali dalle quali non si può prescindere.

a. Innanzitutto, si deve tenere conto della circostanza che l’esame chimico-tossicologico, che usualmente viene disposto quando vengono sequestrate piante, accerta non tanto quale potrà essare il quantitativo di sostanza stupefacente producibile da ogni singolo arbusto, quanto piuttosto il livello di thc che ogni pianta può produrre.

Il risultato della perizia costituisce, quindi, un dato che muta da pianta a pianta e che appare, quindi, per nulla omogeneo e inidoneo a formulare prognosi.

b. In secondo luogo si deve sottolineare come ogni pianta abbia un ciclo di maturazione che differisce dalle altre, sul piano dell’estensione temporale.

Non tutte le piante, anche se seminate nel medesimo periodo, giungono, infatti, contestualmente (e nelle stesse condizioni) a maturazione.

c. La capacità di ogni pianta di produrre sostanze stupefacenti è strettamente legata anche all’effettivo grado di conservazione delle stesse, all’habitat ove le stesse crescono, alle modalità coltivate attuate in concreto, alle condizioni climatiche che si possono succedere.

Non è possibile tenere conto di questi elementi, pena dare corso ad un giudizio meramente teorico ed avulso dalla realtà.

d. E’, inoltre, praticamente impossibile determinare aprioristicamente quante piante sicuramente potranno giungere alla conclusione del ciclo di maturazione, si da produrre realmente (ed in concreto) sostanza stupefacente.

Le considerazioni che precedono, rendono, dunque, molto più controverso (e molto meno pacifico) il criterio evocato dalla S.C., che, in conclusione, si rivela una valutazione più prospettica e potenziale (quasi un auspicio), che concreta ed effettiva

Soprattutto, si deve tenere in debito conto che, se – da un lato – può essere possibile (previa depurazione delle parti inerti, quali radici e fusti) quantificare un quantitativo ricavabile dalla pianta che sia effettivamente giunta all’apice della propria maturazione, tale operazione non è affatto tecnicamente possibile – proprio perchè essa si traduce esclusivamente in un giudizio a proiezione futuribile – per quanto attiene a piante la cui germinazione non sia ancora avvenuta.

Ecco, quindi, un limite oggettivo (e metodologico) che si frappone all’indirizzo auspicato dalla sentenza e che impedisce, pertanto, di addivenire ad un’indicazione che si possa armonizzare con i criteri introdotti dalla sentenza SS.UU. 24 maggio 2012, in tema di ingente quantità.

Si deve, pertanto, ritenere che un criterio, che maggiormente risulti adesivo allo spirito di concretezza che permea la norma, portata dall’art. 80 comma 2° dpr 309/90, non possa prescindere dalla realtà coltivativa effettiva che si palesa al momento della scoperta della piantagione.

Vale a dire, che si deve tenere in debito e doveroso conto dell’effettivo prodotto stupefacente che ogni singola pianta ha già fornito.

L’adozione di un simile canone, oltre a rispondere al rispetto di principi di effettività ed attualità della prova, si armonizza anche con quell’indirizzo che, ponendo al centro il tema dell’offensività della condotta, esclude che la coltivazione possa integrare estremi di reato, quando la sostanza ricavata dalla singola pianta sia inidonea a produrre effetto drogante (Cfr. ex plurimis Trib. Bari Sez. II, 10-01-2011, Va.Lu.)

Il carattere di reato di pericolo presunto, ascrivibile alla coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti, concreta, pertanto, una condotta priva dal requisito della offensività, solo quando il bene tutelato non sia stato per nulla leso o messo in pericolo, anche se in grado minimo.

E’, dunque, plausibile la circostanza, che, all’interno di un’ampia coltivazione di piante (dalle quali ricavare sostanze stupefacenti), sia possibile la coesistenza fra arbusti, alcuni dei quali presentino il perfezionamento del ciclo di maturazione – con produzione di sostanza drogante – ed altri, invece, ancora immaturi.

Dunque, la verifica deve avere ad oggetto ogni singola pianta, onde ricavare un eventuale dato complessivo.

E’ evidente che l’abbandono di quell’indirizzo giurisprudenziale che poneva come fulcro valutativo esclusivo il solo numero delle piante rinvenute (e costituenti la piantagione), e la contestuale adesione ad un orientamento che privilegia, invece, a contrario, l’effettiva attitudine offensiva di ciascuna di esse all’atto del sequestro delle stesse (seppure con i limiti che si sono esposti), permette indubbiamente una più rigorosa disamina della concreta applicabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità allo specifico caso.

Attraverso la raccolta di un dato ponderale preciso (l’effettiva quantità del principio attivo prodotto e frutto della coltivazione), che venga correlato al momento in cui la verifica viene posta in essere (e non già, invece, rispetto a vaghe ipotesi futuribili), diviene possibile dare corso in modo corretto al procedimento di comparazione dello specifico quantitativo di principio attivo, riguardo al parametro dato dal valore soglia (pari a 2.000 volte l’unità di quantità massima detenibile).

Va ricordato, a chiusura di queste riflessioni, che la nuova lettura dei limiti, in base ai quali si può ravvisare la sussistenza o meno dell’ingente quantità, propone una situazione tanto inedita, quanto interessante.

Alla luce delle conclusioni della Corte Suprema è, dunque, permessa l’affermazione della ravvisabilità di un doppio binario interpretativo.

a) Si è, infatti, da un lato, in presenza di un vero e proprio automatismo, consistente nell’esclusione dell’ingente quantità, quando il principio attivo della sostanza non superi il ricordato valore soglia di 2000 volte la Q.M.D., che, per la cannabis, è pari a 500 mg. .

Vale, quindi, a dire che se il peso del principio attivo risulta inferiore ad 1 chilogrammo, la circostanza aggravante va esclusa.

b) Prevale, invece, dall’altro, la discrezionalità del giudice, invece, ove il dato ponderale ecceda il limite ricordato, in quanto il superamento del valore soglia non determina affatto l’automatica applicazione dell’aggravante.

La sentenza delle SS.UU., infatti facultizza il giudice, in simile eventualità, ad operare una valutazione in concreto, cioè autorizza l’utilizzo interpretativo anche di ulteriori elementi di carattere soggettivo, dai quali derivare argomenti per l’applicazione o meno della previsione dell’art. 80/2° dpr 309/90.

Dunque, lo scavalcamento del tetto quantitativo, al di sotto del quale è pacificamente inoperativa l’aggravante in parola, non costituisce, di per sé solo, indizio decisivo e autonomamente concludente di segno sfavorevole all’inquisito.

Esso, infatti, deve trovare anche in ulteriori e distinti fatti o condotte, effettivo indicatore della pertinente ricorrenza, nel caso concreto, del concetto di ingente quantità.

Ritiene, peraltro, chi scrive che l’esclusione dell’automatismo in senso negativo e l’obbligo di corroborare il dato di eccedenza del limite ponderale, con altri elementi concludenti, possa comportare soluzioni ed effetti favorevoli all’imputato, per lo più, quando il quantitativo non paia eccedere in modo particolare il limite in questione.

Resta il convincimento che l’unico percorso ermeneutico corretto, per rendere effettivamente compatibile l’applicazione dell’aggravante della ingente quantità alla condotta coltivativa, debba superare l’indicazione del Supremo Collegio.

Appare, pertanto, necessario uno sforzo di elaborazione ideativa, che tenga conto della fenomenologia e delle situazioni reali che costituiscono l’humus della coltivazione.

Sino ad oggi la coltivazione è stata valutata e giudicata, nelle aule di giustizia in maniera assolutamente distaccata ed astratta, solamente in funzione della teorica pericolosità di cui tale condotta sarebbe connotata.

Mai (al massimo eccezionalmente) sono stati presi in esame caratteri ed aspetti fondamentali di una condotta composita, articolata, i cui effetti sul piano anche penalistico, talora sfuggono al diretto controllo dell’uomo.

La sentenza in commento deve essere un punto di partenza per ripensare, anche alla luce delle indicazioni, che ci provengono dal diritto comunitario, il relativo regime sanzionatorio.

 

Rimini, lì 20 marzo 2013

 

1 Si ricordi che l’unità di quantità massima detenibile (Q.M.D.) per la cannabis è tabellarmente pari a mg 500. Tale dato, quindi, va moltiplicato per 2000 volte, onde ottenere aritmeticamente il valore discrimine.

Zaina Carlo Alberto

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