Sul dpr 9 luglio 2010 n. 139

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(SECONDA parte)

 

 

Sia chiaro che non sono un giurista.

Mi permetto solo di suggerire che le leggi siano scritte non su rotoli Qumranici, monoliti piramidali che si ergono verso la costellazione del dove o facce da cubi di Rubik notoriamente infide ed incapaci di tenere una posizione o – quantomeno – di tornarci : molto meglio utilizzare un supporto a forma di nodo di Mobius.

Funziona così: si pianta un paletto sulla prima sillaba e si comincia a scrivere riempiendo gli spazi con parole, schemi, figure, quel che si vuole, in assoluta libertà. Se alla fine non vi ritrovate sul paletto ricominciate daccapo. Ritrovarvi sul paletto è l’unica condizione che attesta l’applicabilità della legge.

Non sono un giurista. Non contesto che abbiate dei principi, un metodo, un obiettivo. Ma se davvero volete aiutarmi, con le vostre leggi, ad andare dal punto A al punto B, utilizzate il metodo logico comune all’ortolano e all’Architetto, alla massaia e ai ricercatori del Cern.

E’ il metodo universale dell’umanità per giudicare il funzionamento di un centro ospedaliero: edifici, infrastrutture ed impianti efficienti (principi), una cartellonistica e personale adeguati (organizzazione), qualcuno che controlli (verifiche).

Perché, qualora vi appaghi vederci zombie tra i commi arcani a voi solo svelati dall’intelligenza ultima, sappiate che poco oltre si cela la vera beffa: all’inizio un dolore inatteso, poi un sospetto gravido, quindi un’urgenza di cure e la corsa all’ospedale, dove troverete un’incertezza sulla natura del sintomo, un ricovero provvisorio su barelle da dividere con i residenti, una intimità da stadio, le vostre amate lenzuola di casa, farmaci di dubbia provenienza ed efficacia, estrattori di tasche, derattizzatori di portafogli, venditori di calzini ultra scontati … … ed un prete.

Il vostro prete.

E sarebbe un peccato … non confessargli che è stata tutta colpa vostra.

 

 

Chi esercita la sub delega ?

AVANTI TUTTA … … CON LA RETROMARCIA

Rispetto alla legislazione previgente, si è segnalata la statuizione dell’art.4, comma 12 del dpr 139/2010, secondo il quale per gli interventi soggetti ad A.P.S1. “non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione regionale …” .

L’enunciazione sembrerebbe chiara, netta, se non fosse per alcuni echi che ancora giungono dal funerale di alcuni articoli del d.lvo 42/2004 , a segnalare ai posteri :

  1. che il Legislatore non ha inciso la statuizione dell’art.146, comma 2 d.lvo 42/2004, secondo il quale : “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia.”;

  1. né ha inciso la statuizione del successivo art.148 c.1 del d.lvo 42/2004, secondo il quale le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6 “;

  1. e che, allora, abolire l’obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio equivale non tanto a “semplificare” l’esercizio Comunale di un potere sub delegato, quanto a smantellare le “condizioni” stesse perché le Regioni possano esercitare la sub delega e, in ultima analisi, a sancire che – per i lavori di “lieve entità” – i Comuni non possano più essere designati “titolari” del procedimento e della competenza al rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche.

  1. Insomma, è come se il papà concedesse al figlio appena diciottenne le chiavi dell’auto, dicendogli “puoi guidarla tu, a condizione che non superi mai i 100 all’ora” . Benché il ministro dei trasporti decreti la possibilità di guidare automobili anche senza patente, la condizione – per il ragazzo – di guidare l’auto del genitore resterà il rispetto del limite di 100 km/h;

  1. Nel nostro caso, se il d.lvo 42/2004 ha consegnato ai Comuni le chiavi per guidare l’attività di tutela “a condizione di avere la patente della Commissione locale per il paesaggio, non serve a nulla che sul cartello del dpr 139/2010 sia scritto : “strade transitabili senza patente”. Ai Comuni la patente serve per avere l’auto (cioè: il diritto ad esercitare – in sub delega – la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio), non per transitare (cioè: a prescindere dalle caratteristiche degli interventi).

  1. Dunque, per i lavori di “lieve entità” elencati dal dpr 139/2010, si riaffaccia una nuova situazione di stallo:

    • se i Comuni li autorizzano senza il parere della Commissione per il paesaggio, violano le prescrizioni del d.lvo 42/2004 ;

    • se i Comuni li sottopongono al parere della Commissione per il paesaggio, violano le prescrizioni del dpr 139/2010.

 

  1. Eliminando l’obbligo di sottoporre al parere delle Commissioni per il paesaggio i lavori di lieve entità, si semplifica solo apparentemente la loro approvazione perché – in realtà – si inibisce la possibilità stessa che i Comuni possano restare “titolari” della delega alla funzione autorizzatoria .

Ora, possiamo anche concederci la licenza di assimilare il processo di comprensione delle leggi ad un percorso fatto di stazioni successive, dove arrivi e partenze di vagonate di articoli e commi ci consentono – pur ignorando i principi della cinetica o la meccanica del mezzo – di giungere dove è necessario :

ma se la norma del dpr 139/2010 annunciata sul tabellone, invece che portarci nel mondo nuovo, ci lascia in aperta campagna, possiamo includerla tra quelle che ci “semplificano” la vita ?

Mentre ara quella campagna sperduta e senza legge, il “contadino dal cervello fino” a cui chiedete indicazioni sulla strada per ritornare in stazione, non vi direbbe: “senza offesa, ma se volevate arrivare prima alla meta, non potevate affidare tutto direttamente alla soprintendenza o alla Regione, insomma a uno solo, e amen ? “ (e, siate sinceri: non sareste tentati, d’istinto, di buttare tutto in aria, computer, carta, pensieri … , frenati solo dal trattato di pace opposto da quell’esercito di ortaggi così ben allineati, tanto da risolvervi di telefonare all’avvocato: “vienimi a prendere …”?).

 

 

 

La soprintendenza, la Commissioni per il paesaggio e viceversa

ESSERCI O NON ESSERCI, QUESTO E’ IL PROBLEMA

Se è vero che una prova della nostra esistenza stia nel farci domande e, allo stesso tempo, che farci “troppe” domande ci uccide, dobbiamo dedurne che sapere di vivere non basta, che bisogna anche cercare di vivere bene, cioè farci le domande giuste.

Facendo normale uso di questa, comprensibilmente diffusa, premessa filosofica spicciola, ci si chiede per quale ragione il Legislatore guardi alla funzione della Soprintendenza con occhi che percepiscono due visioni non convergenti:

  • per un verso la prospettiva di una attività ministeriale “sacrale”, posta a difesa di valori cultuali alti continuamente aggrediti dalla modernità;

  • e per altro verso la prospettiva di una attività che cessa di essere importante nel momento stesso in cui raggiunge lo scopo; cristallizzante, destinata a costruire un museo che – nel raccogliere opere in stanze blindate – in realtà sottrae il bello al mondo.

Per quale ragione, insomma, non ci facciamo le domande giuste sulla soprintendenza ?

Tralasciando qualunque opinione valoriale, ad esempio, perché riguardo alla soprintendenza non si pone un punto fermo almeno per quel che concerne la funzione, l’operatività, i modi di interagire con le altre competenze amministrative ed istituzionali, ecc … ?

Tanto per chiarire:

  • all’origine della nuova codificazione in “Testo Unico” delle norme in materia di tutela del Paesaggio2, l’intervento della Soprintendenza seguiva il rilascio della’Autorizzazione Paesaggistica da parte degli enti Regionali e/o sub delegati, risolvendosi nel potere di “in ogni caso” di “annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione3 ;

  • successivamente, con la riedizione del “Testo Unico” in “Codice” delle medesime norme in materia di tutela del Paesaggio4 , venne stabilito che l’intervento della Soprintendenza non dovesse più seguire il rilascio della’Autorizzazione Paesaggistica da parte degli enti Regionali e/o sub delegati, bensì precedere la formazione della stessa Autorizzazione: infatti, la nuova procedura innovava prevedendo che “L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, … … , trasmette la proposta di autorizzazione, … … , alla competente soprintendenza5, e che “La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.”6 . Con l’ulteriore novità semplificativa per cui “Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’articolo 146, comma 7, e’ espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi 10, 11 e 12.7 ;

  • poi il nuovo “codice” venne prontamente e ripetutamente riscritto dai decreti legislativi nn. 156 e 157del 2006, dai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008, nonché alla L. n. 129/2008, di conversione del D.L. n. 97/2008, fino a giungere alla soppressione della possibilità di rendere coevi il parere degli Enti delegati e della Soprintendenza mediante la partecipazione alla medesima “Commissione per il paesaggio”.

  • ora, con il dpr 139/2010, la funzione della Soprintendenza non si ricollega più (precedendola o seguendola) ad una attività qualificata delle “Commissioni per il Paesaggio” , ma alla “valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica(art.4, comma 6) espressa da un’entità non precisamente individuabile nell’espressione “amministrazione competente“. Si consideri, infatti, che conditio sine qua non per l’esercizio delegato della “funzione autorizzatoria in materia di paesaggio” resta, per espressa disposizione dell’art. 146, comma 6, del vigente d.lvo 42/2004, la dimostrazione – da parte dei Comuni – non solo della disponibilità “di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche(cui, per i lavori di lieve entità, il dpr 139/2010 invece rinuncia laddove statuisce la non obbligatorietà del parere delle Commissioni per il Paesaggio), ma anche “di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia(al contrario di quanto stabilisce, per i lavori di lieve entità, il dpr 139/2010, laddove stabilisce l’unificazione del procedimento di verifica della compatibilità urbanistico edilizia e della conformità paesaggistica).

Le considerazioni appena riportate in riferimento alla attuale criticità della funzione della Soprintendenza potrebbero essere riscritte, con i medesimi toni e contenuti significativi, rinviando alla attuale funzione delle Commissioni per il paesaggio (quando sono effettivamente necessarie? ; qual è il loro effettivo rapporto funzionale con l’obiettivo della tutela? ; sono pre-condizioni alla delega delle funzioni autorizzatorie?; ecc… ) .

Insomma, chiedere che la Soprintendenza sia considerata un organo amministrativo di cui vorremmo sapere, in modo se possibile chiaro e definitivo, cosa deve fare, come, quando e – soprattutto – in che rapporto con le altre amministrazioni, ecc … , rinvia ad un’impresa tanto titanica? Esige una risposta che sveli misteri di fede o enigmi che affondano le radici nell’innominabile ?

Domanda fondamentale perché, evidentemente, contiene quella palindroma: “chiedere che l’amministrazione delegata sia considerata un organo amministrativo di cui vorremmo sapere, in modo se possibile chiaro e definitivo, cosa deve fare, come, quando e – soprattutto – in che rapporto con la Soprintendenza, rinvia ad un’impresa tanto titanica? Esige una risposta che sveli misteri di fede o enigmi che affondano le radici nell’innominabile ?

La ragione strategica per cui dalle leggi viene l’urlo “facite ammuina” (alias: muovetevi di qua e di là, gridate, fate intendere che siete armati, in tanti … …) è da ricercarsi – forse – in un attacco alieno al nostro paesaggio ?

Driiiiin …. Driiiiin ….

Per favore rispondete.

Non fateci morire di domande.

 

 

 

Il Silenzio del Comune

L’OSCURITA’ DELLA CHIAREZZA

Questo lavoro mi è costato, spero lo apprezzerete, fatica.

Non stupitevi, quindi, se adesso prendo una pausa.

La questione è , non ci crederete, molto semplice: cosa succede quando, presentata una domanda di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per opere di lieve entità di cui all’elenco del dpr139/2010, il Comune non risponde ?

La risposta è chiara : boh !

…. … … va bene. Mi spiego meglio:

  • se il Comune non risponde, è chiaro, potrete sempre rivolgervi al giudice amministrativo invocando il rispetto dei principi generali della L. 241/90 e s.m.i. ;

  • ma cosa prevede il dpr 139/2010 ? ;

  • Nulla. Il Legislatore non ha previsto che il Comune possa tacere.

  • Paradossalmente, la disciplina generale del D.lvo 42/2004 prevede – all’art. 146 comma 10 – che Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e’ presentata al soprintendente.”. La norma generale, in altri termini, prevede che una volta presentata l’istanza al Comune, e che questi abbia sentito la Commissione per il Paesaggio e la Soprintendenza, al Silenzio dell’Ente locale si possa reagire chiedendo l’intervento sostitutivo della Regione e/o della Soprintendenza. E ciò perché in questo caso si sostanzierebbe una fattispecie di Silenzio del Comune su un atto sul quale sono tutti d’accordo, quindi dovuto ;

  • Ma la previsione della disciplina generale non è applicabile al silenzio sugli interventi regolati dal dpr 139/2010, perché quest’ultimo si sostanzia nella “assenza” di qualunque espressione sull’istanza .

 

E’ chiara, dunque, la risposta : boh !

Non ancora ?

Ma scusate :

  • se prima del dpr 139/2010 era possibile bypassare l’eventuale inadempienza di un Comune quando i lavori di lieve entità era ritenuti conformi dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Soprintendenza ;

  • mentre dopo il dpr 139/2010, per i medesimi lavori, la semplificazione non consente il superamento dell’attività inadempiente del Comune, perché – ad esempio – non essendovi obbligo del parere della Commissione per il Paesaggio non si dà altra formazione di giudizio positivo possibile;

è chiaro che siamo di fronte ad una semplificazione chiaramente oscura, se con chiaramente dubbia.

Dunque l’uguaglianza :

boh ! = alla faccia della semplificazione ! . . .

 

 

 

Il Diniego del Comune

LA CHIAREZZA DELL’’OSCURITA’

Spesso, chi avanza una richiesta alla pubblica amministrazione, volge uno sguardo sull’oscurità del possibile. Ma disperare non aiuta e talvolta è la completa oscurità che rende visibile un soluzione (per procedere verso la verità, talvolta bisognerebbe intuire a-priori almeno un orizzonte tra i confini del giusto o sbagliato: quando non è possibile dobbiamo limitarci ad assumere cosa sia utile alla ricerca) .

Sappiamo, ad esempio, che alla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità l’amministrazione competente può:

  1. rispondere positivamente;

  2. non rispondere;

  3. rispondere negativamente.

Tralasciando il primo caso (perché, evidentemente, non pone problemi), e dopo aver appena visto (nel capitolo precedente) che il verificarsi del secondo caso non è superabile senza l’intervento del giudice amministrativo (col che si dimostra che il dpr 139/2010 complica – anziché semplificare – rispetto al regime generale del d.lvo 42/2004), vediamo cosa è previsto per i casi in cui l’amministrazione competente oppone un diniego all’autorizzazione paesaggistica.

Ecco, l’art.4, comma 5, del dpr 139/2010 stabilisce inequivocabilmente :

In caso di rigetto della domanda l’interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Copia dell’istanza è contestualmente inviata all’amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l’istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni d’uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all’amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.”

Sia chiaro, la possibilità di invocare il potere sostitutivo della Soprintendenza non può mai prescindere dalla dichiarata – da parte del Comune – conformità dell’intervento alle norme Urbanistico edilizie (art.4, comma 3, del dpr 139/2010).

E allora, vi chiederete, quale barlume si intravede nell’oscurità ?

Osservate bene, perché anche se con tenue intensità le onde-particelle fotoniche illuminano questa utile conclusione :

quando chiedete di eseguire interventi di lieve entità conformi agli strumenti urbanistico edilizi e l’amministrazione competente dubiti della loro conformità alle norme di tutela paesaggistica, sollecitate senza tregua che vi si opponga un diniego.

Il diniego – quale che sia la motivazione – vi consente di proseguire verso una possibile Autorizzazione paesaggistica (quindi, benché possa sembrare una stranezza, è chiaramente “utile”), il silenzio no (quindi, benché sia una strana certezza, è “oscuramente” inutile).

 

 

La documentazione, la tempistica, ed altre confusioni

Qualcuno ha osservato, con ironia, sarcasmo o buon senso, che :

Un uomo con un orologio sa che ore sono.

Un uomo con due orologi non è mai sicuro.

Il dpr 139/2010 stabilisce le seguenti regole di presentazione di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata :

  1. domanda a firma dell’interessato;

  2. relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato secondo la “SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E’ VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA” allegata al dpcm 12/12/2005;

  3. attestazione del tecnico abilitato di conformità del progetto con i valori paesaggistici;

  4. attestazione del tecnico abilitato di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Se si considera che nel dpr 139/2010 si definiscono di “lieve entità” tanto :

  1.  
    • lavori come il “ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione … …(voce 31 dell’Allegato 1) ;

quanto :

 

  1.  
    • lavori come la “riconfigurazione di incroci stradali …(voce 17 dell’Allegato 1);

    • o di “incremento … … della volumetria della costruzione originaria … non superiore a 100 mc …(voce 1 dell’Allegato 1);

 

si comprende che l’indicazione della documentazione da allegare ad una istanza di Autorizzazione paesaggistica semplificata appare certamente poco esaustiva8.

Soprattutto, la norma difetta del necessario coordinamento con le altre norme di settore che pure assoggettano i medesimi interventi a specificità documentali, tecniche, illustrative, ecc… .

Ad esempio, posto che l’art.4, comma 7 del dpr 139/20109 impone all’amministrazione competente di rilasciare “contestualmente” all’autorizzazione paesaggistica “anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto”, nell’ambito di un procedimento che deve concludersi “con un provvedimento espresso entro il termine di sesssanta giorni dal ricevimento della domanda(art.3, comma 1 del dpr139/2010), di cui solo trenta giorni sono effettivamente dedicabili alle verifiche extra paesaggistiche (art.3, comma 2 e art.4 del dpr139/2010), viene spontaneo chiedersi :

  • come si risolve il rispetto della “diversa” tempistica procedimentale prevista dalle norme urbanistico edilizie per gli interventi di lieve entità del dpr 139/2010 ?

Ad esempio, a fronte della richiesta del privato di eseguire un “incremento … … della volumetria della costruzione originaria … non superiore a 100 mc …(voce 1, Allegato 1 al dpr.139/2010), assoggettabile a Permesso di Costruire secondo il dpr 380/2001, qual è il comportamento dell’amministrazione competente che si potrà giudicare legittimo o perseguibile? Si osservi il confronto tra i limiti dei “tempi” istruttori riassunto nella seguente tabella :

 

Confronto tra i termini istruttori

Relativi ad un intervento

individuato dal dpr 139/2010

soggetto a Permesso di Costruire

Previsione dpr 139/2010

Previsione dpr 380/2001

 

Art. 3.

Termini per la conclusione del procedimento

 

 

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato … … .

2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

 

Art. 20

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire


1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, … … .

2. Lo sportello unico … … .
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

 

Per altro, limiti diversi – per i medesimi interventi – sono previsti anche per la “conclusione” dei procedimenti con provvedimenti espressi, come si potrà osservare dalla seguente tabella di confronto :

Confronto tra i termini PER EMETTERE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO

IN PRESENZA DI un intervento

individuato dal dpr 139/2010

soggetto a Permesso di Costruire

Previsione dpr 139/2010

Previsione dpr 380/2001

 

Art. 3.

Termini per la conclusione del procedimento

 

 

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L’amministrazione … … .

 

 

Art. 20

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire


1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, … … .

2. Lo sportello unico … … .
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, … … .

5. Il termine … … .

6. Nell’ipotesi in cui, … … .

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, e’ adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire e’ data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio.

… …

  • dal confronto tra le diverse discipline contemporaneamente applicabili in relazione ad alcuni interventi del dpr 139/2010 , in altre parole, emerge che non vi è soltanto un problema di compatibilità formale inter-normativo (quale e quanta documentazione allegare ad una istanza di A.P.S. ) , bensì una vera e propria inconciliabilità sostanziale dovuta al fatto che la definizione di “lieve entità” che il dpr 139/2010 assegna a taluni interventi collide con la considerazione che – degli stessi – hanno altre discipline (se ne potrebbe fare un lungo elenco: si pensi alle norme in materia di tutela dal rischio sismico; di tutela ambientale; di tutela dei corsi d’acqua; del Codice della Strada; di contenimento energetico; ecc… . ) . Discipline la cui osservanza non può risolversi semplicisticamente prescrivendo “Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia(art.2, c.1, dpr 139/2010) o enunciando “L’amministrazione competente … , verifica preliminarmente, … , la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.(art.4, c.1, dpr 139/2010);

  • enunciazione, quest’ultima, la cui genericità si ricava proprio dalla restante formulazione dell’art.4, c.2 del dpr 139/2010, laddove si precisa che “L’amministrazione … . Nel caso in cui non sia competente, verifica l’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune “. Infatti, la norma prevede inequivocabilmente che, se la titolarità al rilascio dell’A.P.S. fosse in capo alla Regione, questa dovrebbe (verosimilmente) non solo accertarsi dell’allegazione di una “attestazione di conformità urbanistica” – e non di un “titolo edilizio” – rilasciata dal Comune, ma anche “verificarla” non si sa in base a quali criteri e rispetto a cosa. Ma la conformità urbanistica, che per altro può essere dichiarata a prescindere dall’esistenza/formazione/rilascio di un titolo edilizio legittimante, è solo una parte della complessa ed articolata congerie di attività valutative preliminari alla statuizione – silente o esplicita – che una certa trasformazione del territorio possa essere eseguita;

  • in sintesi, l’attribuzione di proprietà taumaturgiche alla “verifica della conformità urbanistica” di un intervento resa in forma di “attestazione” generica e di contenuto indefinito, non solo confonde e produce incertezze sulla sua efficacia intrinseca, ma è censurabile anche per una illogicità di tipo effettuale generale . Infatti :

  • posto che all’istanza di A.P.S. debba allegarsi “relazione del tecnico abilitato che attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia (art.2, c. 1, dpr 139/2010);

  • ebbene, se l’istanza viene ricevuta da un Comune sub delegato al rilascio della A.P.S. , questi procederà a “verificare preliminarmente la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia (art.4, c. 2, dpr 139/2010);

  • se, invece l’istanza viene ricevuta da una Regione che non ha sub delegato, questa dovrà non solo accertarsi che “l’istanza è corredata dall’attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie(art.2, c. 1, dpr 139/2010) ma anche procedere a “verificare l’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune(art.4, c. 2, dpr 139/2010) ;

  • da cui la conseguenza paradossale che l’attestazione di conformità urbanistica rilasciata da un comune, ha una diversa valenza giuridica a seconda che si inserisca o meno in un procedimento di competenza comunale … … ;

  • ma è probabile che a questa e ad altre analoghe, incomprensibili conclusioni si giunga per l’eccessivo credito che gli operatori si ostinano ad imputare ad un testo redatto – invece – in modo evidentemente superficiale;

  • che si debba ipotizzare – cioè – addebiti all’eccessiva sicumera di un Legislatore il quale, mentre tentava di spiegare meglio, sia incorso in una contraddizione secondaria ;

  • resta l’incertezza di comprendere il senso unico di una stessa azione che viene definita una volta “accertarsi che l’istanza è corredata dall’attestazione” e una altra volta “verificare l’attestazione”: un’ansia simile a quella che ci assale quando siamo invitati ad un appuntamento in piazza Verità all’ora indicata … … su due diversi orologi.

 

 

 

Bottone Marcellino

via Salvo D’Acquisto (ex via Sannitica) n. 34

81016 Piedimonte Matese – Caserta

 

P.S.

Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.


1 A.P.S. = acronimo di : Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

2 Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 229.

3 Art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .

4 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137“ – (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45)

5 Art. 146, comma 6, nel testo originario del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

6 Art. 146, comma 7, nel testo originario del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

7 Art. 148, comma 4, nel testo originario del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

8 Si consideri che al punto n. 2 delle “Note di Compilazione” della Scheda allegata dpcm 12/12/2005, il Legislatore mostrava di intuire l’esistenza del problema : La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell’impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell’elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l’elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l’utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell’impatto reale dell’opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.”

9 Art.4, c.7 dpr 139/2010 : “L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l’amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto”.

Bottone Marcellino

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