Sul destinatario (dell’invio) dell’atto di morte dello straniero, deceduto in Italia

Panozzo Rober 17/06/15
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Lo spunto per queste – brevi – note ci è stato offerto dal seguente quesito, propostoci da un operatore dei SS.DD.:  In caso di decesso dello straniero in Italia, l’atto di morte va trasmesso al Consolato straniero direttamente o tramite il Ministero degli Affari Esteri?

Salve le convenzioni internazionali (1) o gli accordi bilaterali in materia (2), si dovrebbe applicare l’art. 83 OSC, che espressamente contempla il secondo percorso.

Il condizionale è d’obbligo, perché il Ministero dell’Interno ha disposto la trasmissione diretta dell’atto di morte alla competente autorità consolare straniera in Italia:

-circolare 12 aprile 2002, n. 5, Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia [“…il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente che il proprio intervento anche riguardo gli atti di morte, specificatamente previsti dal citato d.P.R. 396/2000, si limita ad una mera ritrasmissione dei medesimi alle autorità diplomatico-consolari straniere con le quali, ai sensi dell’art. 38 della Convenzione di Vienna dei 24 aprile 1963 sulla relazioni consolari, le Amministrazioni italiane possono corrispondere direttamente … aderendo alla richiesta dei Ministero degli Affari Esteri alla quale nulla osta da parte di questa Amministrazione, si prega di voler invitare i Sigg.ri Sindaci a trasmettere direttamente gli atti concernenti i cittadini stranieri alle autorità consolari competenti, anche al fine di semplificare le procedure in atto nella materia, curando, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti di cui al d.P.R. n. 396/2000 e al d.m. 27.2.2001”];

-circolare 1 luglio 2004, n. 30, Art.83 – D.P.R.396/2000 – Inoltro copia atti di morte di cittadini stranieri  alle  Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, che (meramente) richiama – e conferma – la precedente;

-massimario (id est: Min. Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, pubblicazione on line nel sito della Dir. Centr. Serv. Dem.), 2014, 155  [“Si ricorda che in materia di trasmissione degli atti dello stato civile alle autorità consolari estere in Italia, con riguardo agli atti di morte relativi a cittadini stranieri, con la circolare n. 5 del 12 aprile 2002, è stato disposto, in deroga all’art. 83 del D.P.R. 396/2000, l’invio di detta documentazione direttamente a tali autorità per fini di semplificazione e di accelerazione di detti procedimenti”].

L’indirizzo ministeriale ricalca l’art. 2, c. 7, del T.U. 268/1998 (e si veda anche l’art. 4, commi 1, lett. b) e d), 2 e 4 del regolamento di esecuzione, emanato con d.P.R. 394/1999), ai sensi del quale “l’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero … in caso di decesso dello straniero …e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge”, salvo che si tratti  “di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.

Tra gli accordi bilaterali, che prevedono la comunicazione diretta del decesso al Consolato straniero, ricordiamo:

-ARGENTINA (Accordo di Roma del 9 dicembre 1987, art. 1: l. 22 novembre 1988, n. 533);

-AUSTRIA (Accordo di Vienna del 29 marzo 1990, art. 4: l. 5 ottobre 1991, n. 330);

-LIBIA (Convenzione di Roma del 4 luglio 1998, art. 12: l. 26 febbraio 2004, n. 65);

-MAROCCO (Convenzione di Roma del 18 febbraio 1994, art. 4: l. 6 marzo 1996, n. 143);

-POLONIA (Convenzione di Roma del 9 novembre 1973, art. 17: l. 5 maggio 1976, n. 425);

-SPAGNA (Accordo di Madrid del 10 ottobre 1983, art. 1: l. 11 dicembre 1985, n. 761);

-SVIZZERA (Accordo di Berna del 16 novembre 1966, art. 4: l. 18 marzo 1968, n. 474).

A livello di convenzioni multilaterali, si vedano:

-Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (3), sulle relazioni consolari (art. 37): l. 9 agosto 1967, n. 804;

-Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958 (4), sullo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile: l. 24 aprile 1967, n. 344 [come integrata dal Protocollo addizionale, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989: l. 5 ottobre 1991, n. 332]. Qui, peraltro, si prevede un “avviso all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita .. del defunto, se tale luogo e’ situato nel territorio di uno degli Stati contraenti” (art. 1 della Convenzione); (avviso) per la cui redazione “gli Stati potranno utilizzare sia i formulari previsti all’articolo 2 della presente convenzione, sia i modelli di estratti plurilingue delle convenzioni firmate a Parigi il 27 settembre 1956 e a Vienna l’8 settembre 1976, sia un altro modulo elaborato a tal fine dalla commissione internazionale di stato civile” (art. 1 del Protocollo addizionale).

Note

1)Sulle convenzioni internazionali, si veda, tra la vastissima bibliografia: BARIATTI, L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986, passim; BARILE, Diritto internazionale e diritto interno, Milano, 1964, passim; BENTIVOGLIO, Interpretazione delle norme internazionali, in EdD,  XII, 1972, 310 ss.; BISCOTTINI, Questioni vecchie e nuove, in tema d’ordine di esecuzione dei trattati, in Riv. dir. int., 1974, 205 ss.;  CONDORELLI, Interpretazione giurisprudenziale e interpretazione autentica dei trattati internazionali nell’ordinamento italiano,  in Riv. dir. int., 1973, 224 ss.; CONFORTI, Diritto Internazionale, Napoli, 2010, passim; D’ATENA, Problemi relativi al controllo di costituzionalità delle norme di adattamento ai trattati internazionali, in Giur. cost., 1967, 592 ss.; MONACO, Interpretazione delle norme internazionali, in Encicl. giur. 1989, ad vocem; MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, Padova, 1967, passim; SPERDUTI, Trattati internazionali e leggi dello Stato, in Riv. dir. int., 1982, 5 ss.; STROZZI, Il diritto dei trattati, Torino, 1999, passim; RUINI, L’interpretazione delle norme convenzionali e delle norme straniere in genere da parte del giudice internazionale, in Foro it., 1955, I, 518 ss.: VIOLA, ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Bari, 2009, passim.

2)Per un utile compendio degli strumenti internazionali in materia di servizi demografici, cfr. CASONI, Convenzioni trattati ed accordi internazionali attinenti ai servizi demografici – Elenco alfabetico degli stati esteri, testi degli accordi e circolari ministeriali, Minerbio, 2011. Si veda pure, ancorché datato, ACHILLI, Le convenzioni internazionali sulle legalizzazioni e sullo scambio di atti di stato civile, Rimini, 1985

3)La convenzione di Vienna è stata attentamente analizzata dalla dottrina; tra la vasta bibliografia, si veda MARESCA, Le relazioni consolari, Milano, 1966; MIELE, La convenzione di Vienna su le relazioni consolari, in  Riv. dir. int., 1963, 391 ss.

4)Su tale – limitato – strumento convenzionale, cfr. ACHILLI, op. cit, 212 ss.; ARENA, La recentissima circolare del Ministero di Grazia e Giustizia prot. 1/50 FG 22 (83) 2662 in data 2 aprile 1984 riguardante la Convenzione di Istanbul per lo scambio internazionale d’informazioni in materia di stato civile e la Convenzione di Parigi del 10 settembre 1964 per lo scambio di informazioni in materia di acquisto di nazionalità, in Stato civ., 1994; BERLOCO, Appunti in materia di atti di morte e di polizia mortuaria, ibidem, 2005, 485 ss., 565 ss.; NAST, Convenzioni recenti della CIEC, ibidem, 2005, 107 ss..

Panozzo Rober

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