Sui requisiti che legittimano la partecipazione alle gare pubbliche (Tar Puglia, Bari, sez. I, 23/06/2015, n. 936)

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Giusta l’art. 92 d.p.r. n. 207/2010, in materia di gare pubbliche, è l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. La qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico – finanziaria da parte dell’impresa. 

Il fatto

Alcune società ricorrenti innanzi al Tar Bari riferiscono di aver partecipato alla procedura aperta indetta da una Provincia per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della esecuzione dei lavori di ampliamento di un Istituto Professionale.

All’esito, l’appalto è assegnato ad altra società e, innanzi all’adito G.A. di Bari, in estrema sintesi, parte ricorrente contesta la legittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, per non essere questa in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale richiesti dalla lex specialis ed, in particolare, della SOA per la categoria scorporabile OG11.

La carenza di detto requisito, secondo la riferita prospettazione, non poteva dirsi ovviata attraverso la dichiarazione resa dall’aggiudicataria di voler subappaltare le opere ricadenti nella predetta categoria. Infatti, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria e ricorrendo, dunque, un’ipotesi di subappalto necessario, occorreva indicare anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice; sicché, in mancanza di tale indicazione, avrebbe dovuto conseguirne l’esclusione.

La decisione del Tar Bari

Osserva l’adito G.A. pugliese come sia circostanza pacifica che l’aggiudicataria non possedeva al momento della partecipazione alla gara la necessaria qualificazione per la categoria OG11 nella classifica richiesta dalla lex specialis di gara.

Si tratta così di verificare se (come ex adverso sostenuto dalle difese della controinteressata e della Provincia), i requisiti speciali di qualificazione potevano ritenersi legittimamente e sufficientemente integrati per mezzo della dichiarazione di subappalto resa dalla medesima aggiudicataria all’atto della partecipazione alla gara, sia pure senza indicazione nominativa del subappaltatore, oltre che in conseguenza del possesso della SOA per la categoria prevalente OG1, classifica VII, che copre e supera l’importo totale dei lavori.

Sul punto il Tar Bari, dopo aver richiamato alcune disposizioni del bando di gara, precisa che l’aggiudicataria poteva ritenersi in possesso della qualificazione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara, atteso che, ai sensi dell’art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa singola devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Detta norma, infatti, ponendosi come eterointegrativa della lex di gara, consentiva la partecipazione delle imprese in presenza del possesso dei requisiti organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, pur in assenza di qualificazione nella categoria scorporabile, salvo il necessario ricorso al subappalto per le lavorazioni rientranti tra quelle a qualificazione obbligatoria, non direttamente eseguibili dall’affidatario (cfr. art. 109, comma 2, D.P.R. 207/2010 ed ora art. 12 D.L. n. 47/2014).

In tal senso, è anche la determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 che nello stilare le norme che le stazioni appaltanti devono tenere presenti in fase di stesura dei bandi di gara, rammenta che, come voluto dall’art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

È, dunque, l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, atteso che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico – finanziaria da parte dell’impresa.

Non solo. Secondo il Tar adito risulta anche erronea l’ulteriore premessa da cui muove l’assunto difensivo della ricorrente, ovvero che fosse configurabile nella specie un’ipotesi di subappalto necessario, essendo le lavorazioni scorporabili in questione relative ad una categoria a qualificazione obbligatoria, con conseguente doverosa indicazione nominativa del subappaltatore, a pena di esclusione.

Al fine di rendere palese il suo percorso argomentativo il Collegio giudicante chiarisce la natura del subappalto cui nella specie ha fatto ricorso la società controinteressata.

La gara de qua risulta collocata all’interno di un peculiare frangente temporale in cui, sul piano della disciplina normativa applicabile, alla data di pubblicazione del bando (23 dicembre 2013) risultava già intervenuto il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. in data 29 novembre 2013) con cui erano stati annullati il comma 2 dell’art. 107 ed il comma 2 dell’art. 109 (in relazione all’allegato A e alla tabella sintetica delle categorie) del D.P.R. n. 207/2010, nella parte in cui individuava le categorie di opere generali e specializzate a qualificazione obbligatoria, le cui lavorazioni, ove di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3, non potevano essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente (anche se relativa ad una classe sufficiente a coprire l’importo totale dei lavori).

Va da sé, dunque, che in assenza di altra normativa vigente alla data di pubblicazione del bando in grado di far assurgere le opere della categoria scorporabile OG11 tra quelle non eseguibili dall’affidatario, ove in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente, risultavano non applicabili alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza ed invocati dalla ricorrente con riferimento all’ipotesi di subappalto necessario.

Pertanto, in forza del disposto di cui al comma 1 dell’art. 109 (in assenza delle preclusioni di cui al comma 2, siccome, per quanto detto, già annullato all’epoca della gara) il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, aveva la facoltà di eseguire direttamente tutte le lavorazioni relative all’opera o al lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, ovvero, in alternativa, di subappaltare dette lavorazioni specializzate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 23/06/2015, n. 936

Respinge il ricorso

Decisioni conformi

Nell stesura dei bandi di gara,  ex art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, le stazioni appaltanti devono considerare che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

(Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2013, n. 3963).

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

Cassano Giuseppe

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