Successioni telematiche 2026: le criticità per il Consiglio Nazionale del Notariato

Autoliquidazione telematica 2026 dell’imposta di successione: ecco le criticità secondo il Consiglio Nazionale del Notariato

Redazione 21/01/26
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Con l’autoliquidazione 2026 dell’imposta di successione, il Notaio si trova a gestire un modello telematico “rigido”: errori bloccanti, ricevute tardive, scarti e nodi su soggetti, immobili, trust e agevolazioni. Per un supporto al lavoro dei notai, abbiamo registrato il corso on demand AI Generativa per Notai – ChatGpt, prompting e strumenti utili nello studio notarile.

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Indice

1. Un tema “da studio notarile”: responsabilità, tempi e rischio contenzioso


L’introduzione, dal 1° gennaio 2025, del principio di totale autoliquidazione dell’imposta di successione rende la dichiarazione telematica un adempimento ad alto impatto per gli studi notarili: non è solo compilazione, ma gestione integrata di calcolo, invio, pagamento e coerenza documentale, spesso sotto vincolo informatico.
Nella pratica, il problema non è (solo) la complessità sostanziale, ma la rigidità del software: il sistema impone scelte interpretative attraverso “errori bloccanti”, impedendo al professionista di redigere una dichiarazione conforme alla norma quando diverge dall’orientamento incorporato nelle istruzioni. Per il Notaio, questo significa dover scegliere tra: adeguarsi alla “logica macchina”, oppure cercare soluzioni tecniche che evitino lo scarto, con inevitabile aumento di rischio e tempi.
Con l’autoliquidazione il punto si aggrava: non c’è più un avviso di liquidazione dell’Ufficio da impugnare “a valle”. Il dichiarante (e, nella filiera, lo studio che lo assiste) è spinto a pagare secondo criteri unilaterali e, se del caso, a chiedere poi il rimborso: un assetto che richiama, nei suoi effetti, una forma sostanziale di “solve et repete”.

2. Ricevute e scarti: quando la dichiarazione diventa “tardiva” per definizione


Uno dei punti più sensibili per chi opera professionalmente è la catena delle ricevute. Le istruzioni collegano la presentazione della dichiarazione alla “seconda ricevuta”, successiva ai controlli formali e soprattutto all’acquisizione delle imposte autoliquidate. Ma così una dichiarazione trasmessa l’ultimo giorno utile rischia di risultare “tardiva” per un dato meramente cronologico, perché la seconda ricevuta non può che arrivare dopo.
Anche la “prima ricevuta” non è sempre immediata, con un’anomalia operativa che lo studio deve mettere in conto nella pianificazione delle scadenze e nella gestione del cliente.
Sul versante immobiliare, poi, la “quinta ricevuta” della voltura catastale può arrivare con ritardi di mesi, con impatto concreto su atti successivi e sulla necessità, per il Notaio rogante, di verificare la continuità e la conformità alle risultanze catastali.
Infine, lo scarto per errori “banali” (come un codice ufficio errato del testamento) non viene segnalato proattivamente: la prassi impone un controllo quotidiano degli esiti, pena la perdita del termine e l’esposizione a sanzioni.

3. Soggetti passivi e rinuncianti: criticità notarili tra prova e accettazione tacita


Le istruzioni assumono una assimilazione forte tra chiamato ed erede ai fini della soggettività passiva, ma il punto più delicato, in ottica notarile, è la gestione dei rinuncianti: il modello tende a richiederne l’indicazione e, nel quadro della sostitutiva, arriva a qualificarli come “eredi”, salvo poi dare atto della rinuncia. È un’impostazione pericolosa, perché può prestarsi a letture strumentali (anche in sede civilistica) e alimentare contenziosi su condotte qualificabili come accettazione.
Inoltre, l’art. 28, comma 5, T.U.S. struttura un sistema diverso, prevedendo l’esonero dagli obblighi dichiarativi in caso di rinuncia o nomina del curatore dell’eredità giacente (con comunicazione all’Ufficio). La modulistica, invece, spinge verso una rappresentazione “inclusiva” che non sempre è coerente con tale impianto.
Sul piano più operativo, la voltura catastale automatica è “attivata” per default e si disattiva solo barrando una casella: un comportamento omissivo può dunque produrre effetti giuridici rilevanti, anche alla luce dell’orientamento che collega la voltura alla possibile accettazione tacita. In chiave notarile è un red flag: occorre presidiare la compilazione come se fosse una clausola decisiva dell’atto.

4. Immobili, passività, trust e agevolazioni: i punti in cui lo studio deve “mettere le mani”


Sugli immobili, due aree meritano attenzione da professionisti: rendita proposta e immobili privi di classamento. Nel primo caso, per ancorare il limite all’accertamento serve una gestione consapevole della dichiarazione di volontà di avvalersi della regola specifica (con necessità, spesso, di allegati tecnici in assenza di un campo osservazioni davvero flessibile).
Nel secondo caso, le istruzioni suggeriscono come “necessaria” una preventiva richiesta di classamento, ma lo studio evidenzia che la procedura può essere gestita anche mediante l’iter dell’art. 12 D.L. 70/1988, con istanza allegata alla domanda di voltura e deposito della ricevuta entro sessanta giorni: qui il Notaio deve orientare il cliente tra opportunità e obblighi reali, evitando adempimenti “in più” non dovuti.
Sulle passività, si registra un passo avanti: viene superata la vecchia impostazione che limitava la deducibilità ai debiti contratti per acquistare beni ereditari, distinguendo meglio quando è necessario collegare la passività a un cespite. Per lo studio notarile, questo significa minori forzature e più coerenza nel calcolo.
Sul trust, invece, restano frizioni: le istruzioni prospettano soluzioni penalizzanti in caso di beneficiari non individuati nominativamente ma individuabili per categoria, arrivando a evocare aliquote massime senza franchigie in ipotesi che, a lettura del quadro normativo, dovrebbero seguire regole ordinarie. Tema altamente “notarile”, perché impatta la pianificazione testamentaria e la redazione delle clausole.
Infine, le agevolazioni (in primis “prima casa” e pertinenze) mostrano disallineamenti e contraddizioni applicative rispetto agli acquisti onerosi, con il rischio che lo stesso requisito venga letto diversamente a seconda del canale (successione vs compravendita). Per il Notaio, è terreno tipico di contestazioni postume: serve un set documentale e dichiarativo “a prova di verifica”.

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