“Successioni ed eredita’: l’importanza dell’istituto della mediazione”

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Alessandro Paccoi

Il termine successione indica un istituto giuridico in forza del quale un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. Le radici del diritto successorio affondano sino al periodo romano, rappresentando l’attuale istituto, nient’altro che una derivazione della allora successio mortis causa.
Premesso ciò, al momento del decesso di un soggetto (c.d. de cuius), si apre la sua “successione ereditaria”. Ciò comporta che i diritti patrimoniali del defunto vengano ad essere trasferiti ad altri soggetti i quali subentreranno dunque in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius stesso, sia per quanto concerne le sue attività, che per quanto concerne le sue passività (heres succedit in locum o in ius defuncti).
Il complesso normativo volto alla regolazione di questa forma di “trasferimento”, viene denominato diritto ereditario o diritto successorio.
La successione ereditaria si viene dunque a declinare in due diverse tipologie:
(i) successione a titolo universale; in cui il successore (c.d. “erede”) subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto;
(ii) successione a titolo particolare; in cui il successore (c.d. “legatario”) in base ad un testamento o alla legge, viene a succedere solo in uno o più rapporti precisamente determinati.
Premesso ciò il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire ex lege, cioè secondo quanto stabilito dal Codice Civile italiano, o per testamento, cioè secondo quanto stabilito dal de cuius in base alle proprie volontà.
Alla luce di ciò, l’ordinamento italiano individua dunque tre diverse tipologie successorie, come di seguito riportate:

a) Successione legittima:
“Le regole della successione legittima si applicano quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni. In tale ultimo caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento”[1]
In tali fattispecie interviene dunque direttamente la legge ad individuare i criteri in forza dei quali dovrà essere suddiviso il patrimonio del de cuius.
I soggetti legittimati per legge a ricevere per eredità sono:

v  coniuge

v  figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi)

v  fratelli (in assenza dei figli)

v  ascendenti (in assenza dei figli)

v  altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)

b) Successione testamentaria:
“Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.
E’ importante  tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore”[2].

Legittimati a redigere testamento sono tutte le persone per legge non incapaci, intendendosi come tali : minorenni, gli interdetti per infermità di mente, gli incapaci naturali.
Il legislatore italiano dunque prevede e disciplina diverse tipologie di testamento:

– Testamento olografo: scritto a mano (propria manu) dal testatore a cui deve essere apposta necessariamente una data ed una firma valide;
– Testamento pubblico: (testamento per atto di notaio) redatto da un notaio, alla presenza di testimoni sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Onere del notaio sarà la registrazione e la conservazione del testamento stesso.
– Testamento segreto: (testamento per atto di notaio) è un tipo testamento olografo che viene depositato e sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto, ma che ne provvede alla conservazione.

c) Successione necessaria:
“La legge prevede che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento.
Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge”[3].

Qualora siano presenti tali congiunti una parte dei beni del de cuius deve comunque essere necessariamente e inderogabilmente attribuita a loro, anche qualora nel testamento sia previsto diversamente. La quota riservata a costoro ex lege si chiama “quota di legittima“, i soggetti che ne hanno diritto vengono denominati legittimari.
Laddove al momento dell’apertura della successione vi siano dei legittimari, il patrimonio ereditario viene a distinguersi in due parti differenti:
1) patrimonio disponibile: quota parte del patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima;
2) patrimonio indisponibile: quota parte del patrimonio della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari[4].

Le questioni successorie possono spesso portare al realizzarsi di spiacevoli contrasti fra eredi, legittimari, legatari, stanti i forti interessi di carattere economico sottesi alle stesse.
Data la loro complessità però, tali controversie richiedono necessariamente l’intervento di avvocati specializzati nella loro risoluzione .
Qualora vengano a palesarsi nella prassi casi di “contested probate”(di contestazioni e controversie in sede ereditaria e successoria), le possibili soluzioni legali per la loro soluzione sono di due tipologie:

a)    ricorrere all’istituto della mediazione , per tentare una composizione amichevole della controversia (oggi obbligatoria in materia successoria).

b)    ricorrere alla giustizia ordinaria, con tempi e costi di gestione indubbiamente maggiori rispetto a quelli previsti per i procedimenti di mediazione.

L’istituto della mediazione risulta quindi essere oggi la migliore chance disponibile al fine di tentare una risoluzione pacifica della controversia ereditaria nel nostro Paese.
Questo ha infatti diversi punti di forza a suo favore, in termini di tempi e costi, se paragonato alla procedura ordinaria prevista dinnanzi ai Tribunali italiani, essendo possible, de facto, raggiungere il risultato prefissato utilizzando una quantita’ inferiore di tempo e denaro.
Le nostre Corti, come risaputo, hanno piu’ di cinque milioni di casi anocra pendenti e il dilazionarsi del tempo previsto per la risoluzione del matter risulta inevitabile qualora si ricorra a tale strumento.
Per questo e altri motivi, il legislatore italiano ha oggi previsto l’obbligatorieta’ della mediazione per quanto concerne le problematiche successorie.
E’ quindi consigliabile, per i motivi su esposti, tentare questo secondo stumento, che risulta nella prassi non solo veloce ed economico, ma anche utile al fine di raggiungere il tanto agognato risultato dello snellimento dei carichi pendenti delle corti italiane.

 

 

Alessandro Paccoi

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