Il subappalto, definizione e rapporti con l’appalto

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L’appalto è uno tra i contratti più noti. In molti al momento di costruire una casa, un ufficio o anche un piccolo immobile, hanno dovuto incaricare una ditta per la realizzazione dei lavori.

Oltre al contratto di appalto esiste  il contratto di subappalto. Il subappalto è un contratto con il quale l’appaltatore, incaricato di realizzare un’opera o un servizio dal committente, affida a un altro soggetto il compimento degli stessi lavori. Si tratta di una specie di delega all’esecuzione dei lavori ordinati dal committente, e prevede tre figure:

Il committente, l’appaltatore incaricato dal committente con contratto di appalto, il subappaltatore, incaricato dall’appaltatore.

L’oggetto del subappalto

L’oggetto del subappalto è lo stesso del contratto di appalto, l’esecuzione dell’opera o del servizio del committente.

Il codice civile dice che, di solito, il subappalto è vietato, a meno che il committente non abbia prestato il proprio consenso. L’appaltatore non può delegare i lavori a un altro imprenditore se non è autorizzato dal committente.

Esempio:

Tizio incarica l’impresa unipersonale Caio di costruirgli un immobile dove andrà a vivere. L’impresa Caio, alle prese con altri lavori e impossibilitata a compiere la realizzazione dell’edificio, incarica la ditta Sempronio. In questo esempio si avrà Tizio committente, Caio appaltatore, Sempronio subappaltatore.

Il subappalto è ammesso esclusivamente dietro autorizzazione del committente. Secondo la dottrina prevalente, la mancanza di questo consenso determina a nullità dello stesso. L’autorizzazione preventiva del committente può essere anche generica e non essere relativa a uno specifico soggetto (Cass., sent. n. 7649/1994).

Esempio:

Tizio stipula un contratto di appalto con Caio, concedendogli di poter dare in subappalto il lavoro. In questo modo, Caio sarà libero di stipulare un subappalto con chiunque voglia, sia esso Sempronio o Mevio.

La differenza tra apparto e subappalto

Appalto e subappalto restano due contratti distinti. Il committente non potrà agire nei confronti del subappaltatore, ma esclusivamente nei confronti dell’appaltatore.

Ad esempio, se Tizio affida i lavori a Caio e Caio li subappalta a Sempronio, se Sempronio non realizzerà il lavoro, Tizio non potrà agire contro di lui ma esclusivamente contro Caio, con il quale ha stipulato il contratto di appalto. A sua volta, Caio potrà agire nei confronti di Sempronio in ragione del contratto di subappalto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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