Stupefacenti: le diverse fattispecie di spaccio e le sanzioni amministrative previste dal DPR.309/1990

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1.1.- L’incidenza dei reati connessi agli stupefacenti 1.2.- Le previsioni dell’art.73 1.3.- Lo spaccio e l’ipotesi di “lieve entità”1.4.- L’uso personale e le tabelle ministeriali 1.5.- Problematiche applicative e orientamenti giurisprudenziali:l’inesistenza di una disciplina univoca.

L’incidenza dei reati connessi agli stupefacenti

Nel sistema penale italiano, la disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti è affidata ad un testo unico[1], il quale si pone come naturale sostituto del codice penale, in quanto la materia trattata necessita di autonome previsioni essendo particolarmente delicata e ricca di sfumature.

L’importanza di avere un testo unico si evince anche dalla rilevanza che hanno all’interno del nostro ordinamento i reati connessi alle sostanze stupefacenti, infatti  Il dato forse più rilevante – e costante nel corso degli ultimi quindici anni – è quello relativo alla percentuale degli ingressi in carcere per violazione dell’art. 73 T.U. stup. (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), che si attesta sul 30% rispetto al totale degli ingressi (13.677 su 46.201 nuove presenze, in esecuzione di condanne definitive o misure cautelari)[2]. Complessivamente, a fine 2019, nei circuiti penitenziari vi erano 21.147 persone private della libertà personale per reati connessi al traffico di stupefacenti: oltre che per la già citata fattispecie di cui all’art. 73, anche per quella di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U.). Quanto alla fase di cognizione, le persone con procedimenti penali pendenti, in data 31 dicembre 2019, per violazione degli articoli 73 e 74 T.U. stup. erano, rispettivamente, 175.788 e 42.067: un dato che, pur in leggera diminuzione, si allinea con gli anni immediatamente successivi all’approvazione della legge Fini-Giovanardi (2006-2007).[3]

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In aggiunta a questi dati, che sono già di per sé sintomatici del grande impatto che hanno gli stupefacenti all’interno del nostro sistema penitenziario, appare utile altresì evidenziare come nelle strutture penitenziarie italiane siano presenti circa 17.000 soggetti tossicodipendenti, che vanno a costituire l’impressionante percentuale del 27% [4]sul numero totale di detenuti.

Da quanto sovraesposto si ricava quindi che un detenuto su tre è tossicodipendente e parallelamente, sempre con la stessa proporzione di uno a tre , si nota come la presenza di un soggetto nelle nostre carceri sia da imputare a reati connessi alla violazione della normativa sugli stupefacenti.

 

1.2 Le previsioni dell’art.73

Il DPR. 309/90 si presenta come un testo unico ricco di articoli, disciplinante in maniera capillare le previsioni in materia di stupefacenti, all’interno del quale si riscontra l’importanza primaria dell’articolo 73, denominato “Produzione,traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L’articolo in questione fa da <<apripista>> rispetto alla disciplina delle sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo VIII del DPR .309/90 denominato “Della repressione delle attività illecite”.

La preponderanza della disciplina dettata dall’articolo 73 si rintraccia proprio nella sua complessa ed estesa formulazione, che ricomprende all’interno dei suoi molteplici commi  una serie di fattispecie oggetto di sanzioni penali.

L’attuale formulazione,oggetto di numerose modifiche nel corso dei decenni[5], costituirà quindi il punto di partenza della nostra analisi per comprendere le differenze tra le previsioni normative.

  1. 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

  1. a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
  2. b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
  3. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  5. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
  6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente art. che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente art. commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

  1. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
  2. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

 

1.3 Lo spaccio e l’ipotesi di “Lieve entità”

Come si evince dalla formulazione, la disciplina è piuttosto amplia e comprende molteplici condotte penalmente rilevanti, perciò per comprendere la vera portata di questa norma sarà necessario analizzare i commi maggiormente rilevanti.

In primis, il reato comunemente definito di “Spaccio” è tratteggiato all’interno del comma primo dove viene punito con la pena da sei a venti anni e una multa da 26.000 a 260.000 € chiunque “senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14,”.

Nel successivo comma si specifica inoltre come alla stessa pena del comma primo soggiaccia anche chi “senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene” , quantità di sostanze superanti i limiti indicati nelle tabelle del Ministero della Salute, qualora per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

Le condotte punite secondo questi commi, risultano essere in linea generale sia la cessione e la coltivazione di sostanze stupefacenti che la detenzione per un uso non esclusivamente personale.

Chiaramente già dal tenore di questi primi due commi si comprende come ci si trovi all’interno di un terreno impervio, dove più che la formulazione letterale dell’articolo avranno rilevanza gli orientamenti giurisprudenziali[6] che verranno a susseguirsi nel tempo.

Superati i commi iniziali che riguardano tutti i fatti cosidetti <<non lievi>>, rintracciamo all’interno del comma quinto dell’articolo 73 un’autonoma fattispecie, relativa alle ipotesi di lieve entità[7].

Infatti, il sovracitato comma prevede un trattamento sanzionatorio notevolmente differente rispetto alle previsioni dei precedenti commi poiché chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente art. che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Pur trovandoci, dunque, ancora nel novero delle condotte sanzionate penalmente assistiamo ad un considerevole abbassamento delle soglie di pena rispetto alle fattispecie dei commi precedenti; si passa infatti da una pena compresa tra gli anni sei e venti ad una decisamente più mite compresa tra sei mesi e quattro anni.

Questa autonoma ipotesi di reato,consente quindi di far rientrare tutte quelle condotte considerabili come di lieve entità, all’interno di una fattispecie sanzionatoria più favorevole ed inoltre,dove  non a caso, il massimo edittale è fissato in anni quattro in modo tale da rendere possibile l’applicazione(ove non vi siano condizione ostatative) dell’istituto della Sospensione del Procedimento con messa alla prova dell’imputato[8].

La problematicità della fattispecie, risiede proprio nella mancanza di un valore quantitativo che la renda applicabile con certezza, cosa che invece avviene(almeno nella formulazione letterale) con l’uso personale.

1.4 L’uso personale e le tabelle ministeriali

Abbandonato il campo delle possibili sanzioni penali previste dal DPR.309/1990 in merito alle varie ipotesi delittuose legate agli stupefacenti,l’analisi volge naturalmente verso quelle che sono invece le sanzioni amministrative previste dal presente testo, ossia quelle relative al cosiddetto uso personale.

In relazione all’uso personale, sarà dunque di fondamentale importanza per capirne l’applicabilità,   analizzare l’articolo 75 del DPR.309/1990 nonché le tabelle ministeriali[9] ad esso associate.

Come  vedremo di seguito, ci si trova anche qui di fronte ad una formulazione estremamente amplia, all’interno della quale sono racchiuse le sanzioni amministrative previste per il trasgressore.

L’art.75 è dunque ad oggi così composto

  1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
    a)  sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
    b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
    c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
    d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a)Che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.
2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi’ all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita’ sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’ tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita’ tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facolta’ previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora cio’ non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta’, li rende edotti delle circostanze di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’ essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
7. L’interessato puo’ chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu’ persone, l’interessato puo’ ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

  1. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
    10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
    11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
    12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.
    14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita’ della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra’, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo’ definire il procedimento con il formale invito a non fare piu’ uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Vengono punite, come precisato dal comma primo,con sanzioni amministrative differenti caso per caso, tutte quelle condotte connesse all’utilizzo personale della sostanza stupefacente ed altresì nel comma successivo si precisa come sia necessario che la quantità di sostanza stupefacente , (per l’applicazione della sanzione amministrativa e non penale)non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, ossia ai limiti previsti dalle tabelle.

Secondo le Tabelle Ministeriali la quantità massima (in termini di principio attivo) detenibile per evitare di incorrere in responsabilità penale è pari a:

250 mg di principio attivo nel caso di eroina (circa dieci dosi);

750 mg di principio attivo nel caso di cocaina (pari a circa cinque dosi);

500 mg di principio attivo nel caso di cannabis, marijuana, hashish (equivalenti all’incirca a 35 – 40 spinelli confezionati);

750 mg di principio attivo per MDMA (circa cinque pasticche di ecstasy);

500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina (cinque pasticche);

0,150 mg di principio attivo nel caso di LSD (circa tre quadratini o “francobolli”).

 

Da qui comprendiamo l’indissolubile nesso tra l’art.75 e le tabelle ministeriali[10], poiché  qualora la quantità di stupefacente sia entro i limiti delle sovracitate ,l’uso personale si considererà presunto[11], rimanendo a carico dell’accusa l’onere della prova[12],proteggendo quindi il semplice consumatore da eventuali sanzioni penali.

Presunzione che però, è bene ricordare, potrà essere superata in presenza di elementi che facciano presupporre un’attività riconducibile alle fattispecie incriminatrici dell’art.73.

1.5 Problematiche applicative e orientamenti giurisprudenziali:l’inesistenza di una disciplina univoca

La disciplina sin qui analizzata, che in teoria delinea una differenziazione netta tra i vari tipi di condotta, ossia tra quelle penalmente rilevanti previste dall’art.73 e quelle che invece rientrano nel novero delle sanzioni amministrative,dettate dall’art 75, incontra nella pratica una grande difficoltà applicativa soprattutto in ragione del differente trattamento sanzionatorio[13].

In primis giova ricordare come , per ciò che concerne la fattispecie prevista dall’articolo 73, è intervenuta addirittura la Corte Costituzionale[14] dichiarando l’illegittimità sostanziale dell’equiparazione tra droghe leggere e pesanti , intervento che ha poi portato alle modificazione

del comma IV  ad oggi prevedente la reclusione dai due ai sei anni per i reati concernenti determinate sostanze considerate di minore pericolosità[15].

Inoltre più recentemente[16] la stessa corte ha stabilito l’illegittimità della pena base per i reati non lievi in materia di stupefacenti nella pena minima di anni otto ,che è stata successivamente rimodellata in anni sei.

Ulteriori criticità sono generate  in special modo dalle pronunce della corte di cassazione,che dimostrano come il confine tra le fattispecie sia molto labile e di difficile distinzione.

Infatti un criterio che giocherebbe un ruolo fondamentale nel delimitare l’applicazione di sanzioni penali od amministrative dovrebbe essere quello della quantità [17]di stupefacente in possesso o ceduto a terzi.

Occorre sottolineare però, come non sia stato precisato in nessun modo il quantitativo-limite per l’applicazione della fattispecie di cui all’art.73/5 ossia nelle ipotesi considerabili di lieve entità,non si può perciò che fare affidamento sulle pronunce della corte di cassazione e sull’orientamento giurisprudenziale connesso alle stesse.

In linea generale la cassazione ha affermato più volte[18]come indipendentemente dalla quantità di stupefacente detenuta da un soggetto, si debba tener conto di tutte le circostanze oggettivo-soggettive del fatto reato,ribadendo altresì come l’onere della prova in relazione alle illecite attività connesse allo stupefacente sia dell’accusa.[19]

In concreto, il superamento del limite tabellare, (così come gli altri criteri) può risultare di ausilio per il giudice, in quanto idoneo a suscitare un “ragionamento induttivo”, senza, però, che esso introduca effettivamente alcuna forma di “automaticità” in ordine alla prognosi di destinazione in favore di terzi, dello stupefacente accertatamente detenuto.[20]

In conclusione,dagli orientamenti appena esaminati della Suprema Corte, comprendiamo come non vi sia un criterio univoco per determinare l’appartenenza di una condotta ad una fattispecie piuttosto che un’altra, ma sia sempre necessaria una valutazione del caso concreto, fermo restando che il giudice terrà conto di una serie di parametri tra cui la quantità,l’eventuale frazionamento e le modalità o circostanze dell’azione, fondamentali tra l’altro  per l’accertamento della minima offensività della condotta nel caso di cui al comma V dell’art 73 .

Quindi nonostante il nostro ordinamento in materia di stupefacenti rifugga qualsiasi tipo di automatismo, allo stesso tempo, è innegabile come la disciplina sia piuttosto complessa in ragione dell’indeterminatezza dei criteri, i quali la rendono piuttosto <<volubile>>.

 

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 Note

[1] DPR.309/1990- Testo unico sugli stupefacenti

[2] Dati DAP- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,2019

[3] Così B. Fragasso, Normativa antidroga ed esecuzione penale:pubblicato il IX libro bianco sulle droghe, In Sistema Penale, 2020

[4] [4] Dati DAP- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,2019

[5] In dettaglio sulle modifiche al DPR.309/1990 Vedasi F. Viganò,Quadro storico delle modificazioni all’articolo 73 del Dpr.309/1990, in Diritto Penale Contemporaneo, 2010

[6] Sul punto Vedasi  E.Maresca, L’uso Personale Di Stupefacenti E Le Aporie Del Sistema Penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014

[7] In dettaglio sull’argomento vedasi C Bray, Legittima La Nuova Formulazione Dell’art. 73 Co. 5 T.U. Stup.: Insindacabile La Scelta Legislativa Di Equiparare Droghe Pesanti E Leggere, in Diritto Penale contemporaneo, 2016

  1. Migliore, Il fatto di lieve entità nella disciplina della legge stupefacenti,in Filodiritto,2018
  2. Favara, Stupefacenti: Il Reato Di Lieve Entità, in Salvis Juribus,2020

 

[8] Art 168-bis C.P.

[9] Contenute nel Decreto Ministeriale 11 Aprile 2006, la cui composizione è altresì indicata agli artt 13,14 del DPR.309/1990

[10] Sulla ciriticità delle tabelle ministeriali vedasi C.A. Zaina, Le nuove tabelle relative alle sostanze stupefacenti: una ulteriore fonte di dubbio, in Altalex,2006

[11] Sul punto Vedasi C.A. Zaina,Detenzione di stupefacenti: spaccio o uso personale? L’onere della prova, In Altalex,2011

[12] Cassazione penale, sez. VI, sentenza 01/06/2011 n° 21870

[13]Così  F.Filice,Stupefacenti e Ragionevolezza delle pene, in Questione Giustizia,2015

[14] Sent. N.32/2014

[15] Ossia le sostanze contenute all’interno delle Tabelle II e IV previste dall’art.73 DPR 309/1990

[16] Sentenza n. 40/2019

[17] In particolare sul concetto di Quantità vedasi A. Baiguera Altieri, Il concetto di quantità nel TU 309/1990, in Diritto.it,2018

[18] Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28/02/2013 n° 9723

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 01/06/2011 n° 21870

[19] Cassazione penale sez.VI sentenza 13/01/2013 n° 67631

[20] Così C.A. Zaina, Stupefacenti e Onere della prova, in Diritto,it,2013

Andrea Fortunato

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