Stretta sugli arbitrati

Redazione 07/06/12
Scarica PDF Stampa

Anche per le procedure senza bando di gara sarà nullo il ricorso all’arbitrato privo di autorizzazioni. La p.a. stabilirà il tetto ai compensi dei dirigenti. Lo prevede un emendamento al d.d.l. corruzione votato alla Camera

 

di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

Il comitato dei 18 delle Commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera aveva sciolto i nodi alla disposizione del d.d.l. anticorruzione, varando per l’Aula una proposta di norme sull’arbitrato. E la Camera ieri sera ha approvato l’articolo 2-bis del d.d.l. In cui si prevede che anche per le procedure senza bando di gara sarà nullo il ricorso all’arbitrato privo di autorizzazioni. Inoltre la pubblica amministrazione stabilirà il tetto dei compensi per i propri dirigenti che svolgono attività arbitrale. Infine, se l’arbitrato deve decidere una controversia tra pubblica amministrazione e soggetti privati, l’arbitro viene scelto preferibilmente tra i dirigenti della pubblica amministrazione. “L’istituto dell’arbitrato viene salvato ma si mira ad evitarne gli abusi e gli usi in termini corruttivi”, ha commentato la relatrice del d.d.l. corruzione, Iole Santelli. Antonio Di Pietro, che si era battuto in aula contro il compromesso raggiunto dalla maggioranza, ha ricordato che con l’arbitrato “guarda caso nel 95% dei casi perde la pubblica amministrazione” e lanciato un appello: “C’è una lobby degli arbitri, bisogna fare pulizia”. Tornando alla norma, nello specifico, vanno considerati nulli i ricorsi che non hanno ottenuto una preventiva autorizzazione e si stabilisce un tetto massimo di compenso per il dirigente pubblico incaricato di svolgere attività arbitrale. La proposta stabilisce che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario possono essere deferite ad “arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, della clausola compromissoria o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”. Queste disposizioni si applicano anche nelle controversie che riguardano concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa’ a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate, in tutto o in parte, con risorse a carico dei bilanci pubblici. Per questo scopo l’organo di governo della societa’ “è il soggetto che ne ha la rappresentanza legale ovvero altro soggetto individuato dallo statuto”. La proposta stabilisce che la controversia che si svolge fra due pubbliche amministrazioni deve avere arbitri di parte “individuati esclusivamente fra i dirigenti pubblici”. Se invece la controversia è tra una pubblica amministrazione e un privato “l’arbitro individuato dalla p.a. è scelto preferibilmente fra i dirigenti pubblici”. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto fra i dirigenti pubblici la nomina viene disposta con provvedimento motivato. Infine la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina “l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. La differenza fra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione”. Queste nuove regole non si applicano in ogni caso agli arbitrati conferiti o autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge che le contiene.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento