Straordinario fuori busta: nota del Ministero del Lavoro

Redazione 20/02/14
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Biancamaria Consales

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione del principio di specialità, ai sensi dell’art. 9 della L. 689/1981, in sede di ordinanza ingiunzione.

Rispondendo ad un quesito della Direzione Regionale Lavoro del Veneto, ha stabilito che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 66/2003, il trasgressore (datore di lavoro) incorre in sanzione qualora ometta di computare a parte il lavoro straordinario e/o non corrisponda maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.

In fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro Unico del Lavoro (c.d. “fuori busta) deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista dagli artt. 1 e 3 della L.  4/1953, ove si stabilisce che è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (…) e “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”. Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 66/2003 secondo la quale “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ….”.

In conclusine, il Ministero ritiene che, in caso di straordinari pagati “fuori busta”, debbano trovare applicazione le sanzioni di cui alla L. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. 66/2003.

 

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