di Anna Costagliola
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 27 ottobre 2011, recante «Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129».
Il decreto fissa le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all’attuazione di tali programmi.
Il rimpatrio volontario assistito (RVA) è un istituto che si fonda sulla scelta volontaria del migrante di ritornare a vivere nel proprio paese d’origine e si articola in progetti di sostegno, sia logistico che finanziario, ed assistenza che vanno dalla preparazione del viaggio sino all’avvio del procedimento di reintegrazione socio-lavorativa nel paese di origine, nel rispetto dei diritti umani, volontarietà e sicurezza del migrante stesso.
La misura del rimpatrio volontario assistito è prevista da norme europee recepite in Italia dalla L. 129/2011 recante «Misure di recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari», che disciplina l’attuazione dei programmi di rimpatrio. Detto provvedimento ha inserito nel Testo Unico sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998 un nuovo art. 14ter, che incarica il Ministero dell’interno ad attuare, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.
Con decreto dello stesso Ministro dell’interno vanno definite le linee guida per la realizzazione dei detti programmi di rimpatrio, fissando criteri di priorità che tengano conto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, nonché i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni con cui collaborare. Tali linee guida sono state dettate con il citato D.M. 27 ottobre 2011, il quale specifica che i programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività:
a) divulgazione delle informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi;
b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio;
c) l’informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio;
d) l’organizzazione dei trasferimenti, l’assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all’art. 19, co. 2bis del D.Lgs. 286/1998, nelle fasi precedenti la partenza;
e) la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché l’assistenza e l’eventuale sostegno del cittadino straniero, al momento dell’arrivo nel Paese di destinazione;
f) la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.
I programmi devono mirare altresì a costituire una rete nazionale di organizzazioni pubbliche e private che, lavorando a diretto contatto con i cittadini stranieri, possano informarli sulla opzione relativa al rimpatrio volontario e assistito facilitandone l’accesso, nel rispetto dei diritti del migrante a ritornare nel Paese di origine con dignità e sicurezza.
L’obiettivo dei programmi di rimpatrio volontario e assistito è infatti quello di consentire che il rientro in patria, volontario e spontaneo, avvenga nel rispetto della dignità e della sicurezza del migrante e possibilmente in funzione dello sviluppo dei Paesi di origine.
Le disposizioni di cui al decreto in commento si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi che facciano richiesta specifica di accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate dall’art. 14ter, co. 5, D.Lgs. 286/1998.
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