Stepchild Adoption: la decisione in favore dell’adizone della Corte d’Appello di Torino

Alesso Ileana 26/07/16
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Corte d’Appello, Torino, Sez. Minorenni, sentenza 27 maggio 2016

 

Stepchild adoption. Il fine che il Giudice deve perseguire è quello del miglior interesse del bambino anche se la legge non prevede il caso dell’adozione di un minore da parte della convivente omossessuale della madre.

Una donna fa richiesta di adozione di un bambino ai sensi dell’art. 44 della legge 184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari.

Il bambino infatti è nato e cresciuto nell’ambito di un nucleo familiare composto da sole donne e la richiedente ha sempre svolto nei suoi confronti le veci di madre.

Al riguardo le donne risultano conviventi da tempo e si sono poi sposate in Islanda. La relazione dei Servizi sociali competenti conclude con un parere positivo all’adozione tuttavia il Tribunale di Torino respinge la domanda. Il motivo principale consiste nel fatto che il presupposto per l’adozione è lo stato di abbandono del minore che, nel caso in esame, non sussiste.

Contro la decisione del Giudice di primo grado la donna ricorre in appello sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente considerato le esigenze del minore.

La Corte d’Appello dà ragione alla donna e afferma che:

– il matrimonio tra le due donne non è rilevante ai fini della decisione poiché non ha valore per l’ordinamento italiano, tuttavia occorre indagare se sia necessaria la dichiarazione di abbandono del minore per consentire la sua adozione in un caso come quello in questione;

– la norma in esame è piuttosto oscura e va interpretata tenendo conto anche del sistema di regole e di relazioni sociali in cui viviamo: quello che importa sopra ogni cosa è che sia perseguito l’interesse del minore, poiché compito del giudice è rendere effettivi i diritti previsti dalla legge;

– la Corte europea dei diritti dell’uomo dà una definizione di famiglia e di vita familiare fondata sui fatti e non su condizioni giuridiche, basata sull’affettività dei legami piuttosto che su un determinato status giuridico;

– nel caso in questione tutta la documentazione prodotta dalle due donne, oltre alla relazione dei Servizi sociali, evidenzia una famiglia accudente dal punto di vista affettivo e rispondente ai bisogni del minore; il forte legame che lega il piccolo e la signora è immediatamente visibile tanto quanto il rapporto esistente con la madre biologica;

– alla luce di tutto quello che precede, la Corte ritiene di dover accogliere la domanda di adozione poiché attraverso l’adozione si concretizza il migliore interesse del minore e non sussistono gli impedimenti di diritto riscontrati dalla sentenza di primo grado.

Sentenza collegata

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