Step-adoption ed il diritto degli omosessuali ad essere genitori nella giurisprudenza costituzionale tedesca.

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Nel Bollettino d’informazione sulla giurisprudenza costituzionale straniera (aggiornato al mese di marzo 2014), edito sul sito istituzionale della Consulta, spicca un’ordinanza del Tribunale costituzionale tedesco del 23 gennaio 2014 sulla tutela della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, rectius sui limiti all’adozione. Questa decisione è particolarmente interessante alla luce della presentazione del recente disegno di legge sulla istituzione dei PACS in Italia, con la previsione di tutele per le coppie conviventi, anche dello stesso sesso, analoghe a quelle riconosciute alle coppie sposate.

Le conclusioni di questa ordinanza sui limiti all’adozione da parte di coppie omossessuali. In essa la Corte ha respinto, per inammissibilità, una questione d’incostituzionalità sollevata in forma dubitativa dal giudice di merito: <<se l’esclusione di una coppia gay dagli aventi diritto all’adozione fosse o meno compatibile con l’art. 3 comma 1 della Legge fondamentale (principio di uguaglianza)>>. Un partner, infatti, chiedeva di adottare i figli maggiorenni dell’altro. È stata respinta sia per carenza di motivazione sia perché la dottrina e la giurisprudenza erano chiare sul punto, soprattutto in riferimento a quanto statuito da un’altra sentenza dello stesso Tribunale costituzionale sull’adozione successiva del 13 (altre fonti citano il 19) febbraio 2013 (BVG 13 o 19/2/13).

Le norme (e la loro riforma) sul partenariato di vita, relative all’adozione, sono incostituzionali? Il partenariato di vita è stato introdotto nell’ordinamento tedesco nel 2001 e la riforma del 12/10/04, prendendo atto delle disposizioni che obbligavano un partner <<a collaborare nella gestione quotidiana del figlio dell’altro>>, ha permesso la c.d. step-adoption, ossia la possibilità di adottare il <<figlio biologico>> dell’altro partner, ma ha contestualmente vietato l’adozione congiunta. Con questa sentenza il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che limitano l’adozione da parte delle coppie omosessuali e più precisamente, pur confermando il divieto di adozione congiunta, ha esteso la step-adoption anche ai figli adottivi del compagno (o della compagna), nonché ha riconosciuto loro il diritto di avvalersi dell’adozione successiva.

L’adozione successiva (sukzessivadoption). È un istituto riservato alle coppie sposate: un coniuge può adottare il figlio adottivo dell’altro. Questo limite, ad avviso della Corte, violando il principio di uguaglianza, discrimina i figli adottivi delle coppie dei partenariati di vita nei confronti di quelli delle coppie sposate: è una grave disparità perché l’intera materia si basa sul diritto fondamentale, costituzionalmente riconosciuto, di tutela dello sviluppo equilibrato del figlio. Infatti la Corte rileva come il partenariato di vita presupponga responsabilità reciproche e <<contempli una durata>> analoghe al matrimonio e come << i dubbi per la crescita dei minori derivanti dal loro inserimento in una coppia genitoriale dello stesso sesso siano stati confutati dalla grande maggioranza dei pareri specialistici>> (§.80 della sentenza in esame), tanto più che ogni eventuale pregiudizio è escluso dal controllo giurisdizionale sul procedimento di adozione volto a far prevalere il superiore interesse del minore. Inoltre l’adozione, per altro già consentita al single omosessuale, specialmente quando i bambini già convivono con genitori dello stesso sesso, ha la funzione di fornire maggiori tutele giuridiche ai minori, soprattutto in caso di morte di un genitore adottivo o di separazione. Ergo non è in alcun modo lesa la speciale garanzia riconosciuta al matrimonio dall’art. 6 della Legge fondamentale. Ha, infine, ingiunto al legislatore di colmare queste alcune, adottando le relative e conseguenti misure entro il 30 giugno 2014. Non è dato sapere, visto che la scadenza è a ridosso della redazione di questa nota, se l’ordine è stato ottemperato o meno.

 

Dott.ssa Milizia Giulia

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