Statuto delle imprese (L. 180/2011): dimezzati gli importi sanzionatori previsti dall’art. 2630 del codice civile

Redazione 17/11/11
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Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5 dell’art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese», ha sostituito l’art. 2630 del codice civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

La ratio ispiratrice della previsione di cui all’articolo del codice civile risiede in un’esigenza di certezza e di sicurezza dei rapporti commerciali, che impone un efficace sistema di conoscibilità degli atti societari. Per soddisfare la descritta esigenza il legislatore ha previsto che gli atti più importanti inerenti alla vita della società siano resi disponibili alla generalità dei consociati attraverso lo strumento pubblicitario rappresentato dall’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio.

Il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari prescritti integra la violazione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., il quale, nella rinnovata versione, testualmente prevede: «Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro». Si tratta, pertanto, di un illecito amministrativo implicante l’applicazione di una misura sanzionatoria di carattere patrimoniale. Più in particolare, si tratta di un illecito amministrativo proprio, nel senso che solo determinate categorie di soggetti possono essere sanzionate per non aver posto in essere gli adempimenti prescritti. La previsione sanzionatoria è infatti indirizzata esclusivamente nei confronti di quei soggetti che, in virtù delle specifiche funzioni rivestite all’interno della struttura societaria o del consorzio, sono obbligati ex lege ad eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese. Trattasi, in concreto, delle figure degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori, degli amministratori giudiziari e, più in generale, di tutti coloro che rivestono una posizione di responsabilità all’interno dell’ente.

Significativa è, nel nuovo testo della norma, la notevole riduzione delle sanzioni previste: la disposizione previgente estendeva la misura pecuniaria da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro; tali importi sono stati ora ridotti del 50%, prevedendosi un’oscillazione della misura da un minimo di 103 euro ad un massimo di 1.032 euro. La riduzione delle sanzioni, come chiarito dallo stesso legislatore, mira a rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese.

Le stesse ridotte sanzioni sono destinate ad essere incrementate nella misura di 1/3 qualora la violazione sia relativa all’omesso deposito di bilanci. In tal caso l’aggravio della sanzione, già previsto dalla norma previgente, si giustifica in considerazione dell’importante funzione informativa assolta dal bilancio, documento principe per conoscere della stabilità economica e finanziaria di un’impresa. Esso costituisce, infatti, un indispensabile strumento di informazioni per una molteplicità di soggetti che hanno un indubbio interesse ad avere una particolareggiata rappresentazione dell’andamento e degli esiti della gestione di un’impresa.

Per altro verso, invece, il legislatore ha inserito nel contesto della disposizione in esame, una sorta di «ravvedimento», per cui «se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo» (Anna Costagliola).

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