Start-up innovative: pubblicata dalla Consob la bozza di regolamento sul crowdfunding

Redazione 04/04/13
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Anna Costagliola

Il 29 marzo scorso la Consob ha pubblicato una bozza di regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (cd. crowdfunding). Con detto documento, che rimarrà in consultazione fino al prossimo 30 aprile, la Consob attua la delega contenuta nel decreto crescita-bis (art. 30, D.L. 179/2012) che aveva previsto la possibilità per le cd. start- up innovative di effettuare offerte di propri capitali attraverso portali on-line.

Si ricorda che il D.L. 179/2012, conv. con mod. nella L. 221/2012, reca una sezione dedicata alle «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up» (artt. 25-32) finalizzata, come enunciato nella Relazione illustrativa dello stesso decreto, «a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese».

La definizione di impresa di «start-up innovativa» prevede che la stessa sia costituita nella forma di una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero di una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, queste ultime purché si siano iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita-bis, cioè entro il 16 febbraio 2013.

Dette società godono di una serie di benefici se rispondono a specifiche condizioni, con riferimento all’oggetto sociale, a limiti di bilancio definiti, al divieto di distribuzione di utili, nonché agli obblighi di investire in spese di ricerca ed all’impiego di ricercatori o personale altamente qualificato.

Nell’ambito delle misure dirette a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up, caratterizzate, si è visto, per un forte ancoraggio all’innovazione tecnologica, vanno annoverate la semplificazione per l’iscrizione al registro delle imprese, una disciplina specifica dei rapporti di lavoro, deroghe al diritto societario e fallimentare, nonchè l’assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata volta ad incentivare potenziali nuovi imprenditori ad avviare una start-up innovativa. Con la predisposizione di incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e per gli incubatori, l’obiettivo del decreto è poi quello di favorire la progressiva crescita delle start-up innovative.

Tra le menzionate misura è, inoltre, inclusa una specifica previsione (art. 30) relativa alla «Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line […]» che introduce nel TUF la disciplina dell’attività di gestione di tali portali e delle offerte di strumenti finanziari per il loro tramite, delegando alla Consob la definizione delle relative disposizioni attuative, nonché attribuendo all’Autorità i corrispondenti poteri di vigilanza sui gestori dei portali. Si parla, in proposito, del fenomeno del cd. crowdfunding, termine con cui si indicano quelle attività che hanno lo scopo di agevolare il finanziamento di progetti da parte di una «massa» di investitori (crowd), attraverso dazioni in denaro (funding) effettuate via internet per il tramite di piattaforme on-line. Si consente, dunque, alle imprese di raccogliere capitali di rischio per il tramite della rete internet svolgendo un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari, che nella prassi effettuano investimenti anche di modesta entità. Inizialmente sviluppatosi in Australia e negli USA, il fenomeno è oggi molto diffuso anche in Europa.

Ad un regolamento della Consob è dunque rimessa la disciplina attuativa dei requisiti per i soggetti abilitati a gestire i portali on-line (banche, imprese di investimento nonché altri soggetti iscritti in apposito registro tenuto dalla Consob), delle regole di condotta per tali gestori e delle regole applicabili alle offerte.

Ai fini della emanazione della regolamentazione secondaria in merito alla raccolta di capitali di rischio di start-up innovative per il tramite di portali on-line, la Consob ha dato avvio ad una fase preliminare per raccogliere dati e informazioni necessari all’elaborazione delle opzioni regolamentari attuative di propria competenza in materia di crowdfunding. La bozza di regolamento predisposta è divisa in tre Parti: la prima Parte reca alcune disposizioni generali e detta alcune definizioni, la seconda Parte è dedicata al registro e alla disciplina dei gestori dei portali e, infine, la terza Parte detta la disciplina delle offerte tramite portali.

Mediante la creazione di un «ecosistema» favorevole alle start-up innovative, si è dunque intesa favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo della società italiana.

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