Start-up innovative: le linee guida delle Camere di commercio per l’iscrizione nel registro delle imprese

Redazione 07/01/13
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Anna Costagliola

La conversione in legge n. 221/2012 del cd. decreto Sviluppo-bis (D.L. 179/2012) ha modificato in senso positivo la disciplina delle start-up innovative, rendendola più vantaggiosa e di più semplice applicazione rispetto al testo originario del decreto legge.

Per ciò che concerne le imprese, deve ricordarsi come una parte importante del decreto citato contempli disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, l’attrazione di talenti e di capitali dall’estero, nonché la promozione di una cultura della trasparenza, dell’imprenditorialità e del rischio. Si tratta proprio del capitolo relativo alle imprese start-up innovative, per le quali è previsto un pacchetto di agevolazioni fiscali che non si limita soltanto alle misure riguardanti gli investimenti nelle start-up, ma più in generale investe la intera fiscalità dei soggetti coinvolti nel settore dell’innovazione.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una societas europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La legge prevede poi una serie di requisiti particolari affinché una società con la descritta forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa.

Possono essere start-up innovative sia società nuove sia società costituite da meno di 4 anni, queste ultime a patto che si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 221/2012, ovvero entro il 16 febbraio 2013. Detta legge prevede poi l’ulteriore ipotesi della «società-incubatore certificato» di start-up innovative, ovvero società di capitali che devono essere in possesso di determinati requisiti, le quali offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

In favore delle start-up innovative e degli incubatori di start-up innovative sono previste una serie di agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa. Condizione fondamentale per poter beneficiare degli sgravi previsti è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese. Tuttavia, per gli incubatori di start-up è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge) la integrazione della relativa disciplina, per cui occorrerà attendere l’emanazione del decreto per poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Al fine di favorire la iscrizione al registro delle imprese è stata elaborata dalle Camere di commercio, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, una guida operativa recante le indicazioni relative alle formalità occorrenti. La guida è a «uso interno» e prevede una disciplina transitoria per l’iscrizione della start-up innovativa nell’apposita «sezione speciale», in considerazione del fatto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda da produrre per chiedere l’iscrizione in detta sezione speciale.

Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della L. 221/2012, l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla iscrizione già effettuata al momento della costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Per le società di nuova costituzione l’iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Ciò sempre che si tratti di società «attiva», nel qual caso non è dovuto alcun onere per la contemporanea iscrizione, né è dovuto il pagamento del diritto camerale annuale. Viceversa, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente all’iscrizione, si procederà alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria, mentre per l’iscrizione nella sezione speciale occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività.

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