Start-up innovative: la relazione del Ministero dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della normativa

Redazione 23/04/14
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Anna Costagliola

La Relazione, pubblicata online sul sito del Ministero dello sviluppo economico, espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo dettato dagli articoli 25-32 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 (Decreto Crescita 2.0) che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di Start-up innovativa e ha tracciato un’ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d’impresa.

Con la L. 221/2012, che ha convertito il D.L. Crescita 2.0, è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la start-up: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.

Le misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione, ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

La politica a sostegno delle start-up mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero.

La normativa non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo, dal digitale all’artigianato, dall’agricoltura all’industria culturale, solo per fare qualche esempio.

Nelle economie moderne la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca scientifica ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze è una condizione necessaria per la competitività dell’intero sistema Paese. Alle imprese innovative numerosi studi empirici attribuiscono, rispetto a quelle tradizionali, un maggiore impatto sui livelli di produttività e occupazione. Viceversa, un ecosistema frammentato e poco competitivo appare destinato, in un clima di sempre più marcata competizione internazionale, a rimanere indietro, a non attirare talenti e risorse. Creare le condizioni di sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, siano esse legate alla manifattura, ai servizi, all’agricoltura o ad altri settori, consente quindi di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all’occupazione, specie quella giovanile. Non solo, sostenere l’imprenditorialità innovativa favorisce una maggiore equità e mobilità sociale, rafforza il legame tra università e impresa e promuove una maggiore propensione all’assunzione di rischio imprenditoriale.

In definitiva, un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità di attrarre capitale finanziario e umano dall’estero, incrementando il proprio livello di competitività e attrattività sui mercati internazionali. E’ per questo motivo che anche l’Italia, con l’introduzione delle start-up innovative, si  è messa al passo degli altri Paesi europei che, consapevoli del ruolo rivestito dalle start-up innovative nel sistema economico, si sono già dotati da qualche tempo di ambiziosi programmi di intervento tesi a rafforzare e ammodernare il proprio ecosistema dell’innovazione. E’ così che la L. 221/2012 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa, la start-up, per la quale è stato predisposto, senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all’età dell’imprenditore, un vasto e completo corpus normativo (artt. 25-32) che contempla, accanto alle deroghe normative al diritto societario, volte a rendere più agili e meritocratiche le procedure di gestione aziendale, corpose agevolazioni agli investimenti, strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso (equità crowdfunding), meccanismi preferenziali nell’accesso alla garanzia pubblica sui prestiti bancari e servizi ad hoc per l’internazionalizzazione, solo per citare alcune delle misure predisposte dal legislatore.

Più recentemente, poi, con il cd- «decreto lavoro» (D.L. 76/2013, conv. nella L. 99/2013), sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle start-up innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d’accesso, al fine di rendere la normativa ancora più efficace nell’incoraggiare l’imprenditorialità innovativa.

Con la Relazione di monitoraggio della policy a sostegno delle start-up innovativo, il Ministero dello sviluppo economico ha inteso riferire puntualmente sullo stato d’avanzamento delle diverse misure attuative previste ai sensi della normativa primaria. La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo (artt. 25-32 del D.L. 179/2012) che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di start-up innovativa, dando atto altresì delle ulteriori misure che, pur non rientrando nel pacchetto normativo originale, negli scorsi mesi hanno arricchito il quadro delle iniziative governative a sostegno delle start-up innovative e del loro ecosistema.

L’attività di monitoraggio cui dà spunto la Relazione e che sarà proseguita dal Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell’ecosistema delle start-up innovative, costituito con D.M. del 31 gennaio scorso, mira innanzitutto a fornire una rappresentazione trasparente dello sforzo compiuto dal Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico in testa, nel portare a pieno compimento il pacchetto di misure previste nel D.L. Crescita 2.0. I destinatari di tale conoscenza non sono soltanto i finanziatori della politica, o i responsabili della sua gestione, ma un insieme molto più ampio di soggetti accomunati dall’interesse di creare un ecosistema favorevole all’imprenditorialità innovativa.

Ulteriore finalità conoscitiva consiste nel comprendere cosa davvero funziona, cioè quali sono le misure capaci di determinare i cambiamenti voluti. L’ambizione di fondo è di orientare il disegno delle politiche future verso quelle forme di intervento risultate più efficaci nel passato e correggere o abbandonare le policy che sono risultate inefficaci.

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