Stalking e facebook: una nuova modalità di persecuzione, nota a Cass.pen., sez. VI, n. 32404 del 30 agosto 2010

Puzzo Carmela 23/09/10
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È passato poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge introduttiva del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612bis c.p. e la giurisprudenza sia di merito che di legittimità vanta ormai un’ampia casistica sul fenomeno.

Anche se nella maggior parte dei casi si tratta di  pronunce che riguardano l’impugnazione di provvedimenti di misure cautelari, non si può non riconoscere che di volta in volta in esse sono stati analizzati i tratti caratterizzanti la figura criminosa de qua.

La pronuncia che si annota, che contribuisce all’ampliamento della citata casistica, in realtà non dice nulla di nuovo né dal punto di vista processuale né dal punto di vista della struttura della fattispecie in esame.

Si tratta, infatti, di una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal ricorrente avverso un’ordinanza del tribunale del riesame.

Come è dato leggere nel corpo della medesima  “il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito,oltretutto genericamente esposte sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua ed immune da censure di ordine logico”.

L’aspetto maggiormente interessante della decisione, che peraltro coincide con quello che ha suscitato il forte impatto  mediatico della stessa, concerne invece ad avviso di chi scrive nell’avere acceso i riflettori sul fenomeno del c.d. cyber stalking.

Ed invero, nel caso di specie, la condotta persecutoria è stata integrata anche tramite l’utilizzo di facebook.

È appena il caso di rammentare che per cyber stalking si intende quella condotta persecutoria effettuata dallo stalker usando la rete internet e i servizi ad essa connessi.

Il fenomeno, già conosciuto all’estero ,ove addirittura in alcuni stati il legislatore ha approntato una disciplina ad hoc, è destinato ad  aumentare anche in Italia stante il sempre più ampio uso della rete.

La decisione, dunque , al di là della sua portata mediatica offre un ottimo spunto di riflessione per iniziare ad interrogarsi sulla sufficienza dei mezzi offerti attualmente dal nostro ordinamento per fronteggiare la persecuzione via internet ( mezzi che si riducono all’art. 612bis c.p.) e sulla necessità di iniziare a pensare ad una disciplina specifica sul fenomeno.

Venendo al caso di specie, non vi è dubbio che si tratta di una di quelle ipotesi che la letteratura scientifica in materia definisce cyber stalking.

Il reo, infatti, a seguito dell’interruzione di una relazione sentimentale con la vittima ha iniziato a porre in essere ai danni di quest’ultima una condotta persecutoria integrante il reato di cui all’art. 612bis c.p.

Fin qui nulla quaestio.

La  peculiarità  della vicenda sottoposta all’attenzione degli ermellini risiede però nel fatto che la condotta molesta è consistita anche nell’invio di messaggi tramite il social network  facebook  e nell’avere trasmesso su quest’ultimo un filmato che ritraeva un  rapporto sessuale tra il reo e la vittima durante la precedente relazione.

Come noto, poiché non codificate, sono tante e di diverso genere le condotte che possono integrare gli estremi del reato di atti persecutori atteso che la norma sancisce che “è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

È indubbio, dunque, che nella condotta in esame vi possano rientrare anche le condotte moleste operate tramite  facebook.

Per tale ragione la Suprema Corte, avendo ritenuto corrette le valutazioni effettuate nel merito dal tribunale del riesame di Potenza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di atti persecutori, ha rigettato il ricorso.

Di seguito, si riportano i tratti salienti della pronuncia.

“Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie concretatesi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite internet (facebook), (…). La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante,era anche caratterizzata dall’avere trasmesso tramite face book, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna.”

 

 

Puzzo Carmela

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