Stalking: Consulta salva braccialetto e 500 metri

La Consulta dichiara inammissibili le questioni su 282-ter e 275-bis c.p.p.: resta obbligo braccialetto e distanza minima di 500 metri.

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La Consulta dichiara inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento articoli 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis c.p.p., mantenendo così per i casi di stalking l’obbligo braccialetto e distanza minima di 500 metri: vediamo il perché. In materia, il Manuale operativo delle misure cautelari personali – Guida pratica all’applicazione delle misure personali coercitive, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento essenziale per orientarsi nella complessa disciplina delle misure cautelari personali.

Corte costituzionale -sentenza n. 22 del 2-12-2025

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Indice

1. Stalking e misure cautelari: il caso deciso dalla Consulta

 
Il procedimento, da cui scaturivano le questioni di legittimità costituzionale su cui il Giudice delle leggi era tenuto a decidere nel caso di specie, traeva origine da una querela sporta da due coniugi nei confronti del vicino di casa – che abita nell’appartamento confinante con quello dei querelanti – per aver quest’ultimo tenuto in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose, tali da generare nelle vittime un grave stato di ansia e paura e un fondato timore per la loro incolumità e per quella dei loro figli (fra cui una minorenne), costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita;
Orbene, alla luce di quanto appena enunciato, nei confronti dell’indagato, era stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con la prescrizione di non avvicinarsi ai medesimi luoghi e, in particolare, alle abitazioni di prossimi congiunti diversi da quelli conviventi con le vittime, nonché ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali luoghi; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e con i loro prossimi congiunti; con l’applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici solo a seguito dell’acquisizione del consenso dell’indagato e previa verifica della fattibilità tecnica dell’operazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria, fermo restando che, con la medesima ordinanza, era stata pure disposta nei confronti dell’indagato, in caso di diniego del consenso all’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. o nel caso di accertata non fattibilità tecnica delle medesime modalità di controllo, la misura cautelare più grave del divieto di dimora nel Comune di residenza dell’indagato, di cui all’art. 283 cod. proc. pen..
Ad ogni modo, al fine di scongiurare il rischio dell’applicazione della misura cautelare più grave nelle more del compimento degli accertamenti relativi alla fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., era stato disposto di darsi corso alla misura del divieto di avvicinamento anche senza braccialetto elettronico.
Ciò posto, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato aveva prestato il consenso alle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. e che, tuttavia, all’esito di tale interrogatorio, la difesa del medesimo indagato aveva chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento o, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., ma tali richieste erano state entrambe rigettate. In materia, il Manuale operativo delle misure cautelari personali – Guida pratica all’applicazione delle misure personali coercitive, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento essenziale per orientarsi nella complessa disciplina delle misure cautelari personali.

VOLUME

Manuale operativo delle misure cautelari personali

Il presente manuale fornisce una guida completa e aggiornata alla disciplina attualmente vigente in materia di misure cautelari personali coercitive, alla luce degli interventi da ultimo apportati dal cd. Decreto sicurezza (D.L. n. 48/2025, convertito in L. n. 80/2025).La puntuale ricostruzione – arricchita dall’analisi dei più significativi riferimenti giurisprudenziali – offre al professionista un quadro d’insieme completo e aggiornato.Il manuale approfondisce i presupposti applicativi, il procedimento, le vicende che interessano le singole misure (sospensione, revoca, sostituzione, estinzione), e i termini di durata.Particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte dalla cd. Riforma Nordio (L. 114/2024), tra cui il «giudice per le indagini preliminari collegiale» e l’«interrogatorio di garanzia preventivo».Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di RomaRosalba CornacchiaMagistrato presso il Tribunale di FerraraRaffaella MontesanoAvvocato del Foro di Roma

 

Paolo Emilio De Simone, Rosalba Cornacchia, Raffaella Montesano, | Maggioli Editore 2025

2. Braccialetto elettronico e distanza di 500 metri: le censure del GIP di Bari


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bari sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo stimava come, proprio in considerazione del rigetto dell’istanza di revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. – oltre che dell’applicazione della misura cautelare coercitiva nelle more della verifica della fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione, verifica che si dichiara non essere stata ancora eseguita – le questioni sarebbero state per l’appunto rilevanti nel procedimento summenzionato, iscritto per un reato abituale (di cui all’art. 612-bis cod. pen.) con riferimento a condotte commesse (anche) in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, tenuto conto altresì del fatto che, ove venissero accolte le questioni sollevate, il giudice avrebbe potuto, per un verso, modulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare nel rispetto del canone della proporzionalità, alla luce delle esigenze, anche abitative, dell’indagato – come nel caso di specie – prescrivendo una distanza inferiore a quella di 500 metri dalle persone offese e dai luoghi da esse frequentati, e valutando la necessità o meno dell’applicazione delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.; per altro verso, il giudice potrebbe esercitare il proprio potere discrezionale anche circa l’applicazione congiunta di un’ulteriore misura cautelare, considerati oltre tutto la natura, il grado e le esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nell’ipotesi dell’accertamento, da parte della polizia giudiziaria delegata all’esecuzione, della non fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..
Sempre, secondo il giudice barese, sarebbe del resto stata rilevante anche la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto la circostanza dell’impossibilità di accertare la fattibilità tecnica delle procedure di controllo renderebbe inapplicabile la misura cautelare, con conseguente violazione del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, affermato nella citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 marzo 2017, T. contro Italia, e, a fortiori, del dovere di garantire l’incolumità delle persone offese attraverso l’immediata applicazione della misura cautelare coercitiva nei confronti dell’indagato.
Ciò posto, fermo restando che siffatto giudice rimettente censurava le richiamate disposizioni nella parte in cui: a) prescrivono l’applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale; b) impongono una distanza minima, «comunque non inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. anche nell’ipotesi in cui l’indagato e la vittima dimorino all’interno del medesimo immobile; c) prevedono l’applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, pure nell’ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.; d) stabiliscono la necessaria verifica, al momento dell’esecuzione (della misura cautelare) mediante la notifica dell’ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione, a suo avviso, le disposizioni censurate imporrebbero degli automatismi lesivi dell’art. 3 Cost., anzitutto sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto impedirebbero al giudice qualsiasi valutazione circa l’adeguatezza e l’idoneità della modalità di applicazione della misura cautelare in esame in relazione alla gravità del fatto, alla personalità dell’indagato e ad altre specificità che possono presentarsi nel caso sottopostogli, nonché qualsiasi margine di discrezionalità sull’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo, tenuto conto altresì del fatto chele medesime previsioni sarebbero lesive anche del principio di eguaglianza, in quanto imporrebbero un medesimo trattamento e una modalità di controllo unica in relazione a situazioni che potrebbero non essere analoghe, con l’eventuale ulteriore effetto di comprimere altri diritti fondamentali dell’indagato, come il diritto alla salute, il diritto all’istruzione scolastica e il diritto al culto, precludendogli l’accesso ad alcuni luoghi (come ad esempio farmacia, ospedale, caserma dei carabinieri, luoghi di culto), oltre a essere violata anche la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., in quanto il giudice, nell’adottare la misura limitativa della libertà personale, non potrebbe fornire alcuna adeguata motivazione a sostegno né della prescrizione del rispetto della distanza minima, non inferiore a 500 metri, né dell’applicazione delle modalità tecniche di controllo, né dell’adozione di altre misure, anche più gravi, in caso di verifica della non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo elettronico (il che sarebbe, peraltro, in contrasto con il principio del minimo sacrificio della libertà personale), essendo vincolato a tali prescrizioni dalle disposizioni in esame;
Oltre a ciò, il GIP rimettente ravvisava pure un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale nella violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto, essendo prevista l’obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. allorquando sia irrogata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, tale automatismo, rendendo impossibile l’attuazione della citata misura nei casi, non infrequenti nella prassi, di materiale indisponibilità del personale tecnico addetto alla verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza, determinerebbe la violazione degli obblighi procedurali – corrispondenti all’instaurazione di un procedimento penale effettivo e tempestivo nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione – sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 marzo 2017, T. contro Italia.

3. Nessun automatismo incostituzionale: le ragioni della Corte costituzionale


Il Giudice delle leggi stimava le questioni summenzionate manifestatamente infondate.
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che gli argomenti svolti, a sostegno delle censure di violazione degli artt. 3 e 13 Cost., sarebbero, a suo avviso, «di stile», peraltro connessi a mere ed eventuali difficoltà tecniche di installazione del braccialetto elettronico e in irriducibile contraddizione con l’ultima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU e ai principi affermati nella sentenza della Corte EDU, T. contro Italia, dato che, se, da un lato, il rimettente dubiterebbe della legittimità costituzionale dell’automatismo cautelare reputandolo rigido e in violazione del principio di proporzionalità, dall’altro, dubiterebbe della sua stessa efficacia, con riferimento ai principi sanciti nella citata sentenza della Corte EDU, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, si ritenevano, pur tuttavia, tali  censure «”fattuali”» prive di consistenza, dal momento che l’individuazione della distanza in 500 metri, predeterminata per legge, tutelerebbe l’indagato contro un contenuto indefinito della prescrizione, risultando peraltro «del tutto in linea con i referenti empirici che debbono accompagnare non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle processuali, dal momento che essi, come notato in dottrina, incorporano alcuni vincoli di realtà o di razionalità», tenuto conto altresì del fatto che codesta misura, volta a prevenire sviluppi criminogeni potenzialmente degenerativi e ad evitare le occasioni di contatto agevolatrici della prosecuzione di condotte delittuose, sarebbe, quindi, conforme ai principi di legalità e determinatezza delle misure cautelari e lascerebbe anche al giudice ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione della misura in relazione al caso concreto.
Oltre a ciò, dopo essersi notato che, nell’ordinanza di rimessione, il GIP del Tribunale di Bari, dopo aver affermato che entrambe le istanze erano state rigettate con un apposito provvedimento, dichiarandosi che in particolare il rigetto della richiesta di revoca della prescrizione, relativa all’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., avrebbe reso rilevanti le questioni sollevate «nell’ambito del procedimento», pendente dinanzi al medesimo giudice, iscritto per un reato abituale (art. 612bis cod. pen.), con condotte commesse (anche) in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, nell’ambito [della] quale erano state applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale modificata dal recente intervento legislativo, tuttavia, per i giudici di legittimità costituzionale, nessuna motivazione era stata fornita circa le ragioni per cui, nel caso di specie, il rimettente, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo elettronico della medesima misura – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi, dando applicazione alla normativa censurata, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 41 del 2025) – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla medesima normativa, dato che nulla si “diceva” nell’ordinanza circa l’eventuale intendimento del rimettente – la cui attuazione sarebbe preclusa dalla normativa censurata – di modificare il provvedimento cautelare già adottato, modulandone diversamente le modalità applicative, né in che modo, facendosene conseguire da ciò come non risultasse essere desumibile, sempre dall’ordinanza di rimessione, se e perché il rimettente riteneva di poter e voler dare applicazione nel caso di specie alla normativa censurata.
Di conseguenza, per il Giudice delle leggi, visto che il controllo che la Consulta svolge in ordine alla motivazione sulla rilevanza delle questioni, pur arrestandosi sulla soglia della non implausibilità della stessa, «sia quanto all’applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire “quest’ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata” (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2022)» (sentenza n. 137 del 2025), comunque impone che una motivazione non implausibile venga fornita, tale motivazione, nella specie, a suo avviso, risultava essere stata inficiata dalle indicate (reputate) rilevanti lacune argomentative, facendosene conseguire da ciò come simili lacune determinino l’inammissibilità delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Bari per difetto di motivazione sulla rilevanza.

4. Inammissibilità per difetto di motivazione: cosa cambia per 282-ter e 275-bis c.p.p.


Fermo restando che, con l’ordinanza di rimessione summenzionata, il giudice a quo censurava gli degli articoli 282-ter, commi 1[1] e 2[2], e 275-bis[3] del codice di procedura penale nella parte in cui: a) prescrivono l’applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale; b) impongono una distanza minima, «comunque non inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. anche nell’ipotesi in cui l’indagato e la vittima dimorino all’interno del medesimo immobile; c) prevedono l’applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, pure nell’ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.; d) stabiliscono la necessaria verifica, al momento dell’esecuzione (della misura cautelare) mediante la notifica dell’ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione, con l’ordinanza qui in commento, la Consulta ritiene, invece, siffatte disposizioni codicistiche, così interpretate, non in contrasto con la Costituzione.
Codesti precetti normativi, quindi, possono continuare a essere interpretati in tali termini, senza che da ciò possa ritenersi sussistente alcuna criticità costituzionale di sorta (perlomeno in relazione a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione summenzionata).
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis. Nei casi di cui all’articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica , ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi”.
 
[2] Secondo cui: “Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis” c.p.p..
 
[3] Per il quale: “1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1. 3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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