Stalking: come difendersi dagli atti persecutori

Redazione 06/03/17
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Molto spesso, prima che si consumi un femminicidio, la vittima subisce atti persecutori, fino ad arrivare, talvolta, anche alla violenza sessuale o a maltrattamenti. Per questo motivo, nel nostro codice penale, all’art. 612, è previsto il reato di stalking, che consiste nella riproposizione di una serie di atteggiamenti e comportamenti reiterati da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d’ansia e paura nella vittima, compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della sua vita quotidiana.

 

Delitto di Stalking: la fattispecie criminosa

La condotta punibile è costituita, quindi, dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker. L’elemento di ripetizione è costitutivo della fattispecie, differenziandola da quella di molestie. Non è necessario che si profili un danno dal punto di vista del c.d. danno biologico, mentre è sufficiente la prova dell’alterazione dell’equilibrio psico-fisico della vittima.

Il reato è caratterizzato da condotte alternative ed eventi disomogenei: l’idoneità degli stessi ad integrare la fattispecie criminosa è rimessa alla valutazione del giudice in ordine alla loro gravità; il “grave stato di ansia o di paura“, invece, va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo della situazione, di cui solitamente si accerta l’esistenza desumendola da un procurato “perdurante e grave stato di ansia e di paura” o da un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”.

 Lo stesso reato prevede misure di tutela rafforzate nel caso in cui la vittima di stalking sia una donna, nonché misure di contrasto. Sono considerate circostanze aggravanti:

  • il fatto che sia commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • il fatto che sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
  • il fatto che sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
  • il fatto che sia commesso con armi o da persona travisata.

 

Stalking: gli strumenti di difesa

Pur ribadendo la necessità di strumenti di prevenzione extraprocessuali, che concedano protezione e assistenza alle vittime di stalking (come ribadito anche dalla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), lo strumento processuale attualmente disponibile per contrastare condotte di stalking è la denuncia all’Autorità di polizia, a seguito della quale quella giudiziaria potrà iniziare un’indagine. Il reato de quo, infatti, è perseguibile solo a querela di parte che venga proposta entro 6 mesi dall’evento (l’ultimo della serie di comportamenti tenuti). La querela è revocabile in tutti i casi, a meno che non si sia in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi. In ogni caso, la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria al fine di garantire la libera determinazione della vittima.

L’azione penale è esercitata d’ufficio solo nei seguenti casi:

  • quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
  • quando il fatto si cumula con altro delitto per cui si debba procedere d’ufficio;

quando il soggetto autore delle persecuzioni sia già stato ammonito dall’Autorità di pubblica sicurezza, su richiesta della persona offesa che abbia a lei esposto i fatti. Nello specifico, la richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.

 

L’allontanamento d’urgenza e l’arresto obbligatorio

Altre tutele sono approntante, ad esempio, nel caso in cui ci siano state percosse o lesioni: il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. È poi obbligatorio l’arresto in caso di flagranza di reato, altrimenti la Polizia Giudiziaria, se autorizzata dal Pm, in flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una volta allontanato, il soggetto pericoloso potrà essere sorvegliato attraverso gli strumenti elettronici di nuova introduzione, quali il braccialetto elettronico, nonché con intercettazioni telefoniche.

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