Stalking: come denunciare il reato?

Redazione 09/06/20
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Stalking: come presentare la denuncia

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IL REATO DI STALKING

Questo e-book si propone di fornire un’analisi chiara e completa del delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) ad un decennio dalla sua introduzione nel nostro sistema penale ad opera della legge n. 11 del 23 febbraio 2009.La fattispecie delittuosa in esame appare oltremodo complessa nella sua struttura e non sempre di pronta ed immediata comprensione, nonostante di tale reato si dibatta a più livelli (politico, sociale, giornalistico) ed in molteplici sedi.Tale lavoro, dunque, si prefigge di fornire un testo esplicativo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, diretto non soltanto ed esclusivamente all’operatore di diritto, per rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento.L’opera è completata ed arricchita non soltanto con il testo delle norme di riferimento, ma anche con il richiamo ai più rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione formatisi sul punto.Paolo Emilio De SimoneMagistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata nella trattazione dei reati contro le fasce deboli (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro, ecc.); in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Nel biennio 2007/08 è stato anche componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 01/89. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. Dal 2008 è autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale che civile, per diverse case editrici.

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Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è punito, di norma, a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela, in deroga a quanto previsto dall’art. 124 cod. pen., è di sei mesi (art. 612-bis, quarto comma), analogamente a quanto previsto dall’art. 609-septies per i reati di violenza sessuale, in ragione
delle difficoltà che spesso incontra la vittima di tali reati nell’intraprendere azioni nei confronti dello stalker per paura delle possibili conseguenze e per il timore di subire ritorsioni.
Il primo importante passo è, dunque, portare a conoscenza delle Autorità competenti (Forze dell’Ordine, Procura della Repubblica) i fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale, un passo che andrebbe compiuto già dopo i primi episodi di minaccia o molestia, ma che spesso non si compie per timore di non essere ascoltati o per paura che ciò produca un effetto di maggior accanimento da parte del persecutore. Un fondamentale ruolo in questo senso hanno assunto negli ultimi anni i centri antiviolenza, che garantiscono un’ottima copertura sul territorio e che sostengono le donne e le accompagnano nel loro certamente non semplice percorso di denuncia del molestatore. A tal fine, il D.L. 23.2.2009, n. 11, all’art. 11 ha previsto che alla vittima del reato di stalking siano fornite – da forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche – tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, in prossimità della zona di residenza della vittima stessa. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta, ed è, altresì, stata prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità –, di un numero verde nazionale in favore delle vittime degli atti persecutori, con la finalità di fornire un servizio continuativo di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
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È, dunque, in primo luogo attraverso la denuncia-querela che la vittima del delitto di atti persecutori manifesta espressamente, in forma orale ovvero scritta, la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato subìto e l’autore dello stesso. Risulta, pertanto, fondamentale che la persona offesa proceda ad un’accurata
e dettagliata ricostruzione dei fatti, con specifica indicazione dei tempi e delle singole condotte denunciate, descrivendo le precise modalità con cui sono state inferte le lesioni o attuate le gravi minacce, i motivi che hanno scatenato l’episodio e la conferma che si tratti di un avvenimento che si colloca all’interno del segmento di una condotta abituale, ciò allo scopo di consentire alle autorità procedenti – in vista dell’adozione di futuri provvedimenti – la miglior comprensione possibile della gravità degli episodi di violenza, la pericolosità dell’autore e i contorni delle relazioni da cui scaturiscono i comportamenti di rilievo penale.
Il c.d. Codice Rosso ha introdotto alcune importanti novità al fine di garantire un più immediato intervento dell’autorità pubblica e, quindi, apprestare una più immediata tutela alla vittima che abbia denunciato le vessazioni subìte. Ed infatti, le modifiche apportate agli artt. 347 e 362 cod. proc. pen. impongono, rispettivamente, alle Forze di Polizia di informare immediatamente il Pubblico Ministero della denuncia ricevuta, e al Pubblico Ministero di procedere entro e non oltre i tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato ad assumere informazioni dalla persona offesa.

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IL REATO DI STALKING

Questo e-book si propone di fornire un’analisi chiara e completa del delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) ad un decennio dalla sua introduzione nel nostro sistema penale ad opera della legge n. 11 del 23 febbraio 2009.La fattispecie delittuosa in esame appare oltremodo complessa nella sua struttura e non sempre di pronta ed immediata comprensione, nonostante di tale reato si dibatta a più livelli (politico, sociale, giornalistico) ed in molteplici sedi.Tale lavoro, dunque, si prefigge di fornire un testo esplicativo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, diretto non soltanto ed esclusivamente all’operatore di diritto, per rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento.L’opera è completata ed arricchita non soltanto con il testo delle norme di riferimento, ma anche con il richiamo ai più rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione formatisi sul punto.Paolo Emilio De SimoneMagistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata nella trattazione dei reati contro le fasce deboli (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro, ecc.); in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Nel biennio 2007/08 è stato anche componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 01/89. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. Dal 2008 è autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale che civile, per diverse case editrici.

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