SRL semplificata, da domani in vigore il nuovo modello di Statuto

Redazione 28/08/12
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Lilla Laperuta

Si  completa il mosaico normativo che informa la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata (SRL) semplificata. Il 29 agosto, infatti, è indicata quale data di entrata in vigore del D.M. 23 giugno 2012, n. 138 ( G.U. n. 189 del 14 agosto 2012), provvedimento con cui è stato emanato il modello standard di atto costitutivo e statuto della nuova tipologia di SRL semplificata in attuazione dell’art. 2643bis del codice civile e dell’art. 2 co. 3 D.L. 1/2012 (conv. con  L. 27/2012). D’ora in avanti dunque la costituzione dovrà avvenire per atto pubblico redatto da un notaio secondo uno schema conforme al modello standard predetto. Le clausole difformi o previsioni statutarie ad hoc si considerano nulle e saranno sostituite da quelle standard.

In particolare il citato decreto:

a) all’art. 1 specifica che l’atto costitutivo, redatto sulla base del modello standard, costituisce di fatto anche lo statuto della società e aggiunge che, per quanto non specificato dal modello standard si applicano «le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti». Il modello  è esente da diritti di bollo e di segreteria e, anche se l’atto va depositato dal notaio, non sono dovuti onorari notarili;

b) all’art. 2 stabilisce  esplicitamente che il notaio, ricevendo l’atto, deve accertare che l’età delle persone fisiche che intendono costituire la società sia quella prevista dall’articolo 2463-bis del codice civile, ovvero sia inferiore ai 35 anni.

Inoltre lo schema standard prevede l’obbligatorietà dell’indicazione della denominazione di «società a responsabilità limitata semplificata», oltre che all’individuazione della sede principale ed eventuale sede secondaria. Vanno altresì indicati gli amministratori (che secondo quanto previsto dalla legge devono essere scelti fra i soci). L’atto costitutivo specifica che all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società e l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. Per quanto concerne il versamento del capitale, sempre inferiore a 10.000 euro, esso dovrà essere effettuato interamente alla data di costituzione e corrisposto in denaro all’organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l’integrale versamento.

 

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