Spetta agli uffici giudiziari trasmettere alla Corte dei conti le sentenze di condanna della pubblica amministrazione

Redazione 01/08/12
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La precisazione giunge dalla circolare n. 12 del 10 maggio 2012 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio. Con questo provvedimento la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della Funzione pubblica) si sofferma su alcune problematiche concernenti il nuovo art. 2 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), come modificato dall’art. 1 del D.L. 5/2012 (decreto semplificazioni).

Secondo quanto stabilito dalle recenti modifiche, infatti, le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge il Dipartimento ritiene che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e non dalla stessa amministrazione, avendo i primi i dati relativi al passaggio in giudicato della decisione.

La circolare esamina anche una seconda problematica relativa alle modifiche introdotte dal D.L. 5/2012. Il decreto, infatti, dopo aver individuato le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha anche disciplinato la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi. Nello specifico ha introdotto un comma 9bis che prevede la nomina, da parte dell’organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente. Nella circolare si chiarisce che l’organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.Inizio modulo

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