Interessante sentenza della Corte d’appello di Bari (III sezione civile, Sentenza n. 347 del 06-03-2023 pres. Gaeta – relatore Manzionna) in materia di ripetibilità delle spese legali sostenute dall’assicurato per resistere nel giudizio in suo danno e nel quale ha chiamato in garanzia il proprio assicuratore.
1. La vicenda giudiziaria
Un medico veniva convenuto in giudizio da un paziente per sentirlo condannare, in solido con l’ente ospedaliero, al risarcimento dei danni subiti a causa di due interventi chirurgici effettuati presso la struttura pubblica.
Il medico si costituiva in giudizio e chiamava in causa il proprio assicuratore. Il Tribunale accoglieva la domanda e, nei limiti della garanzia prestata, condannava l’assicuratore a manlevare il medico dell’importo dovuto a titolo di risarcimento e compensando le spese legali tra assicuratore e assicurato.
Il medico impugnava la pronuncia, nel capo relativo al regime delle spese, censurando la violazione dell’art. 1917 III comma cc, avendo omesso il Tribunale di disporre la condanna alle spese di causa sostenute dall’assicurato in danno dell’assicuratore.
Si costituiva in giudizio l’assicuratore, il quale in via preliminare eccepiva il fatto che l’assicurato aveva impugnato il capo relativo alle spese di causa, e quindi quello che regolava il rapporto ex. art. 91 e 92 cpc tra assicurato e assicuratore, in luogo di censurare il mancato riconoscimento delle cd. spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc. con relativa violazione dell’art. 342 I comma n. 1 cpc.
Nel merito, l’assicuratore, chiedeva il rigetto del motivo poiché non vi era stata espressa domanda sul punto da parte del convenuto/assicurato.
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2. La questione giuridica
L’art. 1917 cc disciplina l’oggetto del contratto di assicurazione per la responsabilità civile disponendo, al I comma, che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà risarcire ai terzi per i fatti coperti dalla garanzia assicurativa.
Al secondo comma si dispone la facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente il risarcimento al terzo, e l’obbligo per lo stesso di farlo a richiesta dell’assicurato.
Il III comma, che ci interessa da vicino, recita
“Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”
Si tratta delle cd. spese di resistenza.
3. La decisione della Corte barese
In primis la Corte rigetta l’eccezione preliminare di violazione dell’art. 342 cpc, affermando che dal tenore dell’atto si evince chiaramente l’intenzione dell’appellante di impugnare la sentenza nel capo in cui dispone delle spese di resistenza tra assicurato e assicuratore.
Quanto al merito, la Corte afferma che “In base all’orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non intende discostarsi, il soggetto che ha stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (cfr. Cass. civ. n. 4786/2021), ipotesi non ricorrenti nel caso concreto.”
In ordine alla mancanza di espressa domanda, la Corte barese afferma che non sia necessaria una specifica domanda atteso che le spese per resistere in giudizio sono spese che l’assicuratore si impegna contrattualmente a sostenere, trovando la sua fonte nell’art. 1917 III comma cc conseguono al sol fatto che l’assicurato abbia avuto la necessità di costituirsi in giudizio e tanto a prescindere dalla posizione processuale assunta dall’assicuratore e, quindi, che questi abbia o meno aderito a quella dell’assicurato. Il presupposto per la ripetizione delle spese di resistenza, infatti, risiede nel fatto che l’assicurato sia stato costretto a iniziare o difendersi in una lite avente ad oggetto questione coperta dalla garanzia assicurativa e a prescindere dalla richiesta del danneggiato o dalla posizione dell’assicuratore, “giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato”. La Corte, a sostengo della decisione, richiama la recente pronuncia della Suprema Corte n. 29926/2022.
Nel caso che occupa, conclude la Corte, il medico costituendosi ha chiesto di essere manlevato di tutte le spese cui sarà chiamato a rispondere in virtù del fatto coperto da garanzia assicurativa, domanda questa che fa rientrare implicitamente anche il rimborso delle spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc. che non necessitano, neppure di una preventiva e specifica quantificazione.
La Corte d’appello di Bari, quindi, accoglie il motivo e condanna l’assicuratore a rifondere all’assicurato le spese del primo grado, quantificate secondo il DM 55/2014 e applicando lo scaglione della domanda.
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Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto | Maggioli Editore 2019
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