Ritenuta d’acconto all’avvocato di controparte: l’AdE fornisce chiarimenti sul pagamento delle spese legali da parte del soccombente

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 286/2022 ha chiarito che se la parte soccombente ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per l’avvocato della controparte, tenuto conto della propria responsabilità per l’eventuale violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimata a richiedere al legale “non distrattario”, per la non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa verso lo stesso, ogni altra documentazione, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.

>>>Leggi la risposta a interpello n. 286/2022<<<

    Indice

  1. L’interpello
  2. La ritenuta d’acconto
  3. Il pagamento delle spese legali alla controparte
  4. Il riscontro al quesito

1. L’interpello

Con istanza di interpello è stato esposto che una società era risultata soccombente in un giudizio civile, quindi condannata a pagare anche le spese legali in favore della controparte. L’avvocato “non distrattario” della parte vittoriosa, munito di delega all’incasso, ha chiesto alla società di non applicare sulle spese la ritenuta alla fonte (art. 25, d.P.R. n. 600/1973), in considerazione di quanto precisato nella risoluzione 15 marzo 2019, n. 35/E. Ivi era stato affermato che il soccombente che agisce come sostituto d’imposta è esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista all’art. 25 del d.P.R. n. 600/1973 ove le somme erogate all’avvocato della parte vittoriosa, munito di delega all’incasso, non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero se il difensore produca copia della fattura emessa verso il proprio cliente per la prestazione professionale resa. La società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto all’Agenzia di sapere se, ai fini della non applicazione della ritenuta d’acconto, il legale “non distrattario” della parte vittoriosa, munito di delega all’incasso, oltre a presentare la fattura, debba anche dare prova del pagamento della stessa da parte del cliente.

2. La ritenuta d’acconto

La determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene sulla base del principio di cassa, in forza del quale la tassazione dei compensi deve essere effettuata nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute. L’art. 25, c. 1 del d.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i sostituti d’imposta sui “compensi comunque denominati, (…) per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa”. Tale ultima disposizione, prevedendo che la ritenuta va operata anche quando il compenso è corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell’interesse di terzi, ha ampliato l’area di applicazione della ritenuta fino a comprendervi le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, pure se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.


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3. Il pagamento delle spese legali alla controparte

Con la risoluzione n. 35/E del 2019 è stato precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire se questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. Perciò, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” verso il cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dal soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio avvocato. Inoltre, l’art. 64, c. 1, d.P.R. n. 600 dispone che “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

4. Il riscontro al quesito

Se la società ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l’eventuale violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale “non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.

Avv. Biarella Laura

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