La legge ordinaria realizza poi i casi (ad es. entità del reddito) e le modalità (ad es. documentazione necessaria) per accedere al patrocinio a spese dello Stato, e tale disciplina nel nostro ordinamento è compendiata nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (d’ora in poi, per semplicità DPR) dedica una sua intera parte – Parte III – al “Patrocinio a spese dello Stato”; in particolare, mentre il Titolo I contempla le “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato”, i Titoli successivi dettano disposizioni particolari relativamente al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Ambiti di applicazione dell’istituto
L’art. 74 DPR statuisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
La disposizione stabilisce altresì che è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Come si evince dalla prima lettura, la disposizione “separa” il processo penale dagli altri processi e ciò si spiega in ragione delle peculiarità proprie di tale tipo di processo che saranno compiutamente illustrate nel prosieguo (per un excursus storico sulla summa divisio tra processo penale e altri processi in materia di gratuito patrocinio v. Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 237).
L’attività stragiudiziale esercitata non è contemplata fra le ipotesi di accesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. sez. II, 23 novembre 2011, n. 24723). In applicazione di tale orientamento la Suprema Corte ha affermato “che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo” (da ultimo v. Cass. civ. sez. VI-2, ordinanza 30 giugno 2017, n. 16308; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pesaro sez. I, 5 marzo 2016).
Si tratta di orientamento non pacifico (contra Cass. pen. sez. IV sent.,6 novembre 2007, n. 46764; Cass. pen. sez. IV, sent. 21 maggio 2008, n. 30040); in particolare, i sostenitori della tesi avversa respingono la considerazione in forza della quale la domanda di ammissione al patrocinio è da ritenersi attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l’assistenza difensiva non sono rimborsabili.
La questione di particolare importanza
La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima, di particolare importanza, concernente la compatibilità o meno tra l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la richiesta del difensore di distrazione, in proprio favore, delle spese legali ex art. 93 c.p.c.
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