Spese di lite, liquidazione giudiziale vincolata dai minimi tariffari

Redazione 15/04/11
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L’abolizione dei minimi tariffari disposta dal decreto Bersani (D.L. 223/2006, conv. con L. 248/2006), vale solo nei rapporti fra cliente e professionista e non anche in sede di liquidazione giudiziale delle spese di lite. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011.Il decreto Bersani, si ricorda nella sentenza, ha previsto l’eliminazione del requisito dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, e ciò in conformità al principio europeo di libera concorrenza ed a quello della libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché in ragione dell’intento di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato. Tuttavia, ricordano ancora i giudici, lo stesso provvedimento dispone che sono fatte salve le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti e che il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite sulla base della tariffa professionale. Dunque, conclude la Cassazione, l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice deve procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

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