Spese di lite, liquidazione giudiziale vincolata dai minimi tariffari

Redazione 08/04/11
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L’abolizione dei minimi tariffari disposta dal decreto Bersani (D.L. 223/2006,
conv. con L. 248/2006), vale solo nei rapporti fra cliente e professionista e
non anche in sede di liquidazione giudiziale delle spese di lite. Lo ha stabilito
la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011.
Il decreto Bersani, si ricorda nella sentenza, ha previsto l’eliminazione del
requisito dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, e ciò
in conformità al principio europeo di libera concorrenza ed a quello della
libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché in ragione
dell’intento di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato. Tuttavia,
ricordano ancora i giudici, lo stesso provvedimento dispone che sono fatte salve
le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti
e che il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite sulla base
della tariffa professionale. Dunque, conclude la Cassazione, l’esistenza della
tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice deve procedere alla
regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza
.

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