Spese di giustizia

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Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (disegno di legge).

Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia alfonso bonafede, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Al fine di dare piena attuazione all’art. 24, terzo comma, della costituzione, che garantisce il diritto di difesa anche ai non abbienti, si adegua l’istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo.
Tale limitazione all’accesso si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.

Le materie obbligatorie

Le materie obbligatorie in negoziazione assistita sono: in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione, come detto sopra, dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I d.l. 132/2014) ed ora, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (co. 249 l. 190/2014).

La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. Iii d.l. 132/2014).

Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia partecipato.

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Le materie escluse

Nulla si dice in materia di mediazione civile e commerciale per le materie obbligatorie che sono:

Condominio, (ad esempio conflitti su parti comuni dell’edificio, spese condominiali, tabelle millesimali ecc.)

Diritti reali, (ad esempio, proprietà di terreni, case, usufrutto, servitù, usucapione ecc.)

Divisione,successione ereditarie,patti di famiglia (contratto che anticipa la successione dell’imprenditore),

Locazione,comodato,affitto di aziende,risarcimento da responsabilità medica,risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità,contratti assicurativi, bancari e    finanziari  (ad esempio conto corrente, mutuo, investimenti finanziari, anatocismo, usura, contratto assicurativo ecc).

 

 

Lucia Di Palermo

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