Speculazione sul prezzo delle mascherine e integrazione del reato di cui all’ art. 501 bis cp ai tempi del Covid-19

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Analisi e nota all’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Salerno del 02.04.2020

Premessa

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di analizzare la condotta di chi provvede ad applicare un rincaro del prezzo delle mascherine che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, sono divenute strumento indispensabile alla tutela della salute pubblica. Una recente ordinanza del Gip presso il Tribunale di Salerno ha ritenuto astrattamente configurabile il reato di cui all’art. 501 bis cp rubricato “Manovre speculative su merci” introdotto con D.L. 704/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 787/1976, nel caso di un rivenditore che applica un rincaro triplo o quadruplo al prezzo normalmente applicato a tali beni[1].

Caso concreto

Il Gip presso il Tribunale di Salerno disponeva con ordinanza il sequestro preventivo di n. 237 mascherine facciali marca 3M ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 501 bis cp. La GdF durante un controllo aveva rinvenuto presso una società rivenditrice 237 mascherine messe in commercio ad un prezzo pari fino al quadruplo del valore di acquisto.

In particolare, 78 mascherine FFP1 con valvola venivano poste in vendita ad Euro 10,00 ciascuna e 159 mascherine prive di valvola poste in vendita ad Euro 5,00 ciascuna.

Struttura del reato di cui all’art. 501 bis cp

L’art. 501 bis cp rubricato “Manovre speculative su merci” punisce chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative o occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno (comma I). Sanziona altresì chiunque sottrae all’uso o al consumo le suddette materie, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno.

Inquadramento storico e sistematico

La fattispecie, collocata nel Libro II, Titolo VIII “Delitti contro l’economia”, è stata introdotta con il decreto legge 704/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 787/1976, a seguito della crisi energetica del 1973, causata da un brusco aumento del prezzo del petrolio a cui seguirono una serie di manovre speculative volte a maggiorare i prezzi di alcuni generi alimentari di largo consumo. Si tratta dunque di una fattispecie adottata per far fronte a situazioni di emergenza, di grave crisi economica al fine di contrastare e reprimere l’accaparramento di merci di largo consumo o altre manovre speculative da parte di operatori commerciali senza scrupoli.

Quanto all’effettività della tutela per i consumatori, sono stati sollevati molteplici dubbi in dottrina, confermati dalla scarsa applicazione giurisprudenziale[2] .

Soggetto attivo

Dall’analisi della norma emerge che il reato può essere commesso da chiunque nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva e commerciale. Secondo l’opinione prevalente, si tratta di un reato proprio[3] in quanto può essere commesso solo da produttori o esercenti attività commerciali.

Si discute se le condotte possono essere integrate anche se commesse da un soggetto che svolge tali attività in maniera meramente occasionale.

Una parte della dottrina ritiene che un’attività occasionale non sia riconducibile alla nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 cc e dunque non idonea ad integrare i presupposti dell’“attività produttiva o commerciale” richiesti dalla norma penale ai fini della punibilità. Secondo altri commentatori[4], la punibilità della norma sarebbe invece estesa anche a soggetti che svolgono un’attività occasionale dal momento che il fine della norma è quello di far fronte ad una situazione di grave crisi economica e dunque dovrebbe essere applicata nel senso più ampio possibile, non rilevando che questi rivestano la qualità formale di imprenditore.

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Condotta

È un reato a condotta vincolata e a consumazione anticipata realizzabile mediante due modalità alternative.

Il comma I individua la prima modalità che si sostanzia nell’occultare, accaparrarsi, fare incetta o compiere manovre speculative. Mentre la seconda modalità è indicata al comma II e consiste nella sottrazione, utilizzazione o consumo di rilevanti quantità delle merci indicate al comma I, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato.

Nel caso che ci occupa, è necessario analizzare le condotte di cui al comma I e, in particolare, interrogarsi sul significato del termine “manovre speculative”.

Quanto alla condotta di occultamento la dottrina ritiene che si debba intendere come nascondimento di una res già a disposizione dell’agente, l’accaparramento consiste nel crearsi una disponibilità di beni in modo superiore al fabbisogno e al solo scopo di sfruttare la contingenza, l’incetta è un accaparramento su più vasta scala allo scopo di esaurire la disponibilità delle merci a proprio vantaggio[5] .

Questioni problematiche sono state sollevate in merito alla condotta di manovre speculative dal momento che tutta l’attività commerciale è fondata sul fine di speculazione e quindi non appare agevole distinguere la speculazione lecita da quella illecita.

Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di tracciare il confine della fattispecie e ritengono penalmente rilevante la condotta di chi compie operazioni capaci di procurare un lucro ricollegabile ad un aumento dei prezzi non fisiologico e superiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle leggi del mercato[6].

La Corte di Cassazione in una risalente pronuncia ha ritenuto non sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 501 bis cp la semplice giacenza di merci o la prassi commerciale di preferire alcuni clienti ad altri, in quanto è necessario che tali condotte abbiano prodotto un serio pericolo per l’economia nazionale[7].

Ebbene, è proprio quest’ultima condotta che rileva nel caso oggetto di esame dal momento che l’agente ha agito in una situazione di crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 al fine di conseguire un ingiusto vantaggio a danno della collettività mediante un aumento dei prezzi delle mascherine, considerate dalle Autorità sanitarie nazionali (Istituto Superiore di Sanità) ed internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità) beni indispensabili alla tutela della salute pubblica. Tali merci possono sicuramente essere considerate “prodotti di prima necessità” in quanto unico strumento utile ad evitare la diffusione del virus e non sostituibili con prodotti diversi. Inoltre, autorevole dottrina[8] considera prodotti di prima necessità anche quelli non alimentari ma pur sempre indispensabili alla vita quotidiana.

La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto integrata la condotta di manovra speculativa anche nel caso in cui l’aumento ingiustificato dei prezzi sia causato da un singolo commerciante che approfitta di particolari contingenze del mercato se, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità di merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori, la sua azione possa tradursi in un rincaro di prezzo generalizzato e, dunque, diffuso. Infatti, ritiene la Corte, che il “mercato interno” può essere inteso sia come mercato nazionale, ma anche come mercato locale se il pericolo coinvolge una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato in modo da nuocere alla pubblica economia[9].

Reato di pericolo astratto o concreto?

Questione particolarmente discussa è quella relativa alla qualificazione del reato in termini di pericolo astratto o di pericolo concreto.

Anzitutto, occorre rilevare che la formula scelta dal legislatore al momento dell’emanazione del decreto legge prevedeva un reato di evento e dunque il reato era integrato solo in caso di realizzazione dell’evento lesivo.

Tuttavia, in sede di conversione, il Parlamento optò per l’inquadramento della fattispecie tra i reati di pericolo al fine di anticipare la tutela degli interessi di economia pubblica.

Il dibattito dottrinale si è incentrato sulla qualificazione del pericolo.

Secondo parte della dottrina si tratterebbe di un reato di pericolo concreto per la cui sussistenza il pericolo deve effettivamente esistere dal momento che costituisce un elemento tipico espresso; da ciò deriva che il giudice deve accertarne la concreta esistenza secondo un giudizio di probabilità relativa dell’evento lesivo secondo la miglior scienza ed esperienza, non essendo sufficiente la mera possibilità ma, neppure, è richiesta la certezza. Con riguardo al metro di giudizio, secondo la teoria ad oggi prevalente, il giudice dovrà procedere all’accertamento della sussistenza del pericolo secondo un giudizio prognostico ex ante a base parziale in cui deve tenersi conto delle circostanze esistenti conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza da parte dell’agente al momento della condotta [10].

Tuttavia, alcuni autori[11] giungono alle medesime conclusioni ritenendo però che la base del giudizio debba essere totale e non parziale e quindi tener conto di tutte le circostanze esistenti al momento della condotta perché questo tipo di prognosi consente di selezionare i soli comportamenti per cui il pericolo è probabile e non meramente possibile[12].

Inoltre, ritengono che la formula usata dal legislatore nell’art. 501 bis richieda, per la punibilità, un comportamento “atto” (reptius, adatto) a porre in pericolo il bene protetto e tale valutazione richiede un sindacato in concreto dell’idoneità della condotta a cagionare l’evento pericoloso. Nel caso di cui all’ordinanza del Gip, aderire a queste opinioni avrebbe consentito di tenere maggiormente in considerazione il contesto in cui la manovra speculativa si è verificata giungendo ad una probabilità (quasi certezza) molto consistente di lesione del bene giuridico. Infatti è molto probabile che, in un contesto emergenziale in cui le Autorità Sanitarie nazionali ed internazionali hanno ritenuto indispensabili le mascherine al fine di evitare la diffusione del virus e quindi del contagio, si verificasse un’enorme crescita di domanda a fronte dell’esiguità dell’offerta[13].

Tuttavia, pur aderendo alla contrapposta teoria del reato di pericolo astratto il Gip ritiene configurabile il fumus commissi delicti del reato di cui all’art 501 bis in quanto, in base ad una valutazione ex ante della condotta, ritiene la stessa idonea a produrre una rarefazione o rincaro sul mercato interno.

Secondo la dottrina[14] che aderisce alla tesi del pericolo astratto, i comportamenti puniti dalla fattispecie incriminatrice sono selezionati sulla base di un duplice requisito, che ne definisce l’ambito di applicazione: la condotta deve risultare idonea a porre in pericolo gli interessi economici dei consumatori, e la probabile lesione non deve interessarli unicamente come singoli, ma nella loro dimensione collettiva, giacché la prescrizione fa espresso riferimento al mercato. Ritengono, pertanto, che la configurazione della fattispecie in termini di pericolo astratto consente di tutelare maggiormente ed anticipatamente il bene protetto in quanto presenta una maggiore attitudine a reprimere i comportamenti vietati. Infatti, in questa categoria di reati il pericolo non è un elemento tipico del fatto ma è insito nella condotta e la pericolosità è presunta; il giudice pertanto dovrà limitarsi a valutare se la condotta dell’agente corrisponde al tipo legale sanzionato.

Tuttavia, a prescindere dalla qualificazione del reato in termini di pericolo astratto o concreto, non è configurabile il tentativo con riguardo all’ipotesi punita al comma I in quanto si rischierebbe un’eccessiva anticipazione della tutela. Può invece ritenersi ammissibile il reato tentato nelle ipotesi di cui al comma II nel caso in cui l’agente compia atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione delle merci indicate al comma I.

Elemento psicologico

Si tratta di un reato punito a titolo di dolo generico. Con riguardo alla fattispecie punita al comma I il dolo consiste nella volontà del fatto tipico e nella rappresentazione dell’idoneità della condotta a provocare l’evento lesivo.

Nell’ipotesi di cui al comma II si richiede all’agente, oltre alla volontà degli atti tipici e alla coscienza della loro idoneità a provocare l’evento, anche la consapevolezza dell’esistenza di un fenomeno di rarefazione o rincaro delle merci in corso, unitamente alla sottrazione di una quantità ingente di merci. Trattandosi invero di reato di pericolo, non sarà necessario accertare che la lesione al bene giuridico si sia verificata e neppure che il soggetto agente avesse quale precipuo scopo quello di realizzare l’evento.

Conclusioni

L’emergenza sanitaria in corso ha riportato alla luce un reato che ha visto negli anni scarsa applicazione a livello giurisprudenziale in quanto introdotto per tutelare l’economia pubblica e i consumatori in caso di crisi economica. L’introduzione del reato di manovre speculative sul mercato è stata resa necessaria dall’impossibilità di ricondurre i piccoli fenomeni speculativi alla sfera di operatività dell’aggiotaggio che risulta ristretta a seguito dell’introduzione dell’art. 501 bis cp. Pertanto, la portata operativa della disposizione va ricostruita anche alla luce del bene giuridico “solidarietà sociale in materia economica” in omaggio al disposto di cui agli artt. 4 e 41 Cost. Per queste ragioni il Gip convalida e dispone il sequestro preventivo delle 237 mascherine in quanto funzionale ad impedire la protrazione e reiterazione del reato.

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Note

[1] Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con decreto in data 2.4.2020

[2] ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale 2, Giuffrè, 2016, pag. 176

[3] ANTOLISEI, Parte Speciale 2, cit. pag. 176

[4] G. FORNASARI (a cura di), Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Edizioni scientifiche italiane, 2015, p. 119

[5] ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale 2, Giuffrè, 2016, pag. 176

[6] ANTOLISEI, Parte Speciale 2, cit. pag. 177

[7] Cass. Pen. sez. VI n. 2385/1983

[8] ANTOLISEI, Parte Speciale 2, cit. pag. 176; Fiandaca Musco, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, Zanichelli, 2013, pag. 629

[9]Cass. Pen. Sez. VI, 15/05/1989 “Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall’art. 501-bis c.p. nei confronti dell’andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia”.

[10] Per la trattazione dei reati di pericolo v. F. MANTOVANI, Manuale di diritto penale, Parte generale, CEDAM, 2015, pag. 205 ss. L’A. ricorda che secondo una più recente, ma minoritaria, teoria il giudizio prognostico deve operare su base totale ex ante e cioè considerando tutte le circostanze esistenti anche se conosciute successivamente alla condotta.

[11] v. L. SCOLLO, Covid-19. Rincari ingiustificati sulle mascherine: è configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4

[12] Sul punto v. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, Manuale di Diritto Penale, Pg, VIII ed., Milano, Giuffré, 2019, p. 253

[13] v. L. SCOLLO, Covid-19. Rincari ingiustificati sulle mascherine: è configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4

[14] In questo senso, v. POLVANI, La repressione delle manovre speculative sulle merci nell’art. 501 bis del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 1030-31, in cui l’A. osserva che «tra le due soluzioni possibili – evento di danno ed evento di pericolo – il legislatore ha, comunque, optato per quella che, sul piano teorico, presentava una maggior attitudine a consentire la repressione dei comportamenti vietati, ed in sostanza, ha rimesso al giudice del caso concreto il non indifferente compito di valutare l’attitudine del comportamento del soggetto agente nel singolo caso di specie». In senso contrario, v. L. SCOLLO, Covid-19. Rincari ingiustificati sulle mascherine: è configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 il quale ritiene che “tale ricostruzione non convince sino in fondo sotto due profili. Anzitutto, non appare conferente il richiamo all’evento di pericolo, poiché il delitto in commento appare invece pienamente concentrato sulla condotta, senza spazio alcuno per l’evento. Sul punto, v. le autorevoli considerazioni in materia di aggiotaggio, sovrapponibili alla fattispecie in esame, contenute in VIGANÒ, La Cassazione chiude il caso della scalata Antonveneta (e perde una preziosa occasione per fare un po’ di chiarezza sui delitti di aggiotaggio), in Dir. pen. cont., 7 aprile 2013, commento a margine di Cass., sez. II pen., 28 novembre 2012, n. 12989, Consorte. Inoltre, la selezione delle condotte punibili sotto il profilo qualitativo appare indice del requisito di concretezza che deve assumere il pericolo. Sul punto, autorevolmente, sempre in tema di aggiotaggio, v. MUCCIARELLI, Il locus commissi delicti della manipolazione del mercato. Aporie normative e sistematiche della decisione ex art. 54-bis c.p.p. nel caso Fonsai, in Dir. pen. cont., 27 ottobre 2014, p. 3”.

 

Daniela Senatore

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