Sovraindebitamento: competenza territoriale esclusiva dell’Organismo di Composizione della Crisi

Redazione 16/05/18
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di Stefano Barbiani

Assenza di OCC territorialmente competente – inammissibilità della domanda per difetto di relazione – rigetto del reclamo

Confermata la pronuncia del Giudice monocratico di inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter Legge n.3/2012 corredata da attestazione del professionista nominato da un Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento non avente sede effettiva nella Circoscrizione del Tribunale territorialmente competente.

Con decreto del 17 ottobre 2017 il Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa R. Talia, quale giudice designato dei procedimenti per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione dei beni proposta ai sensi dell’art. 14 ter Legge n. 3/2012 da una debitrice residente in Rimini per difetto della relazione dell’OCC.

Avverso il provvedimento veniva interposto reclamo deciso con decreto di rigetto del 21.12.2017.

Il Tribunale Collegiale di Rimini con la pronuncia in commento ha confermato il decreto reso dal giudice monocratico ponendo a base della propria decisione una serie di elementi, taluni desumibili dai classici principi giurisprudenziali in materia di individuazione della sede effettiva delle persone giuridiche, altri ricavabili dallo Statuto e dal Regolamento dell’OCC Romagna senza, tuttavia, trascurare la normativa di riferimento ed, in particolare, gli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1 della Legge n. 3/2012 dalla corretta applicazione dei quali è giunto ad individuare una corrispondenza territoriale tra il circondario del Tribunale del luogo di residenza (o sede principale) del debitore e la sede dell’Organismo di composizione della crisi competente per la gestione del procedimento.

Competenza funzionale inderogabile

Proprio con riferimento al regime della competenza, che costituisce il necessario punto di partenza per ogni riflessione sui requisiti di ammissibilità della domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi, il Tribunale riminese conferma l’interpretazione assolutamente prevalente di una competenza funzionale ed inderogabile, sottratta alla disponibilità delle parti nel rispetto dell’art. 28 c.p.c. cui rimanda il rinvio all’art. 737 c.p.c.[1].

Soluzione saldamente ancorata al dato letterale della norma che, ai fini dell’elezione del foro competente, nell’inserire accanto alla residenza del debitore persona fisica la sede principale del debitore persona giuridica prendendo a prestito la prima parte dell’art. 161 comma 1 L.F. in materia di concordato preventivo, esclude che la domanda giudiziale possa essere depositata presso il Circondario del Tribunale della sede secondaria, privando in tal modo la parte ricorrente di qualsivoglia margine di discrezionalità in ordine alla scelta del Tribunale competente per territorio.

Cionondimeno, la preclusione normativa del forum shopping, al di là degli insondabili obiettivi perseguiti dal Legislatore del sovra-indebitamento non pare assoluta, quanto meno nei suoi effetti pratici: proprio la mancata riproduzione, in calce all’art. 9 Legge n.3/2012, dell’inciso finale dell’art. 161 comma 1 Legge Fallimentare in materia di irrilevanza ai fini della competenza territoriale del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso ex art. 160 L.F. ne impedisce l’applicazione analogica aprendo un varco a possibili iniziative strumentali e dilatorie[2].

E’ prevedibile, come peraltro alcune pronunce di merito già confermano, che il mancato inserimento della clausola di inefficacia dei trasferimenti compiuti a ridosso dell’avvio del procedimento, non impedirà di ottenere per via giudiziale il medesimo risultato applicando i principi della prevalenza della effettività della sede e della non vincolatività di trasferimenti fittizi realizzati al solo fine di eludere i criteri di riparto della competenza territoriale.[3]

Ebbene, tornando al caso in commento, accertato che la competenza ai fini della presentazione della istanza di liquidazione dei beni proposta dalla debitrice ex art. 14 ter della citata legge n.3/2012 appartiene funzionalmente ed inderogabilmente al Tribunale di Rimini, occorre verificare se la c.d.“corrispondenza territoriale” di cui sopra si è detto è stata salvaguardata ovvero se, in parallelo, anche l’organismo di composizione della crisi al quale la ricorrente si è preventivamente rivolta ha la propria sede effettiva nel medesimo Circondario dell’Autorità Giudiziaria adita.

Il Collegio riminese muovendo dal collaudato principio giurisprudenziale che identifica la sede effettiva della persona giuridica nel luogo “in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi rappresentativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato, o stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente, approda alla conclusione che l’OCC Romagna è un organismo munito di un’unica sede principale ed effettiva che trovasi stabilita in Forlì presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

OCC, sedi decentrate

L’argomentare del Giudice del Reclamo, in conformità all’iter logico-giuridico precedentemente condotto dal giudice monocratico, si snoda attraverso una articolata disamina delle funzioni e dei compiti concretamente svolti dalle sedi di Rimini, Ravenna e Ferrara dell’OCC Romagna che si traducono sostanzialmente nella mera raccolta di dati ed informazioni e che si connotano per essere privi di potere decisionale e direzionale.

Secondo lo stesso organigramma designato dal Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi della Romagna le sedi di Rimini, Ravenna e Ferrara, che l’art. 7 qualifica espressamente come sedi amministrative secondarie e che sono costituite presso la sede di ciascun ordine aderente all’associazione, operano, di fatto, come semplici collettori materiali delle domande presentate dai debitori le quali hanno quale destinataria finale la segreteria amministrativa dell’organismo alla quale devono essere prontamente inoltrate.

A conferma del ruolo assolutamente marginale svolto dalle sedi decentrate viene richiamato l’art. 5 del Regolamento dell’Occ. Romagna che istituisce quali organi dell’Ente un referente, una segreteria amministrativa ed un Comitato Consultivoe e che attribuisce al referente ed alla segreteria amministrativa la veste di depositari delle domande pervenute all’Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Si è considerato, ancora, in fase di reclamo, come il testo regolamentare assegni espressamente le funzioni concernenti il servizio di composizione della crisi alla sola segreteria amministrativa in via esclusiva, con ciò eliminando definitivamente ogni incertezza in ordine alla unicità della sede effettiva dell’Ente.

Sulla base delle considerazioni sopra citate il Tribunale di Rimini ha ritenuto di non poter accreditare la tesi della reclamante la quale, estendendo oltre i confini letterali della norma statutaria gli scopi dell’organismo, ha proposto l’ipotesi di una struttura associativa volta a garantire l’ampliamento della territorialità dell’OCC già operativo nel Circondario di Forlì/Cesena.

Se non è azzardato pensare che l’Ente, quanto meno nella sua ispirazione embrionale, peraltro riassunta nella sua stessa denominazione, avesse la pretesa di operare effettivamente su tutto il territorio della Romagna, cionondimeno lo Statuto e soprattutto il Regolamento non offrono validi argomenti a sostegno della ricostruzione dell’organismo in termini di un’associazione di più sedi territoriali circondariali aventi ciascuna pari autonomia e potere decisionale.

A chiudere il cerchio sulla costituzione e regolamentazione dell’Associazione dell’OCC Romagna, l’opinione già tradottasi nel primo precedente giurisprudenziale[4] al quale la pronuncia in commento si richiama secondo la quale “non è ammissibile una competenza diffusa dell’OCC soggetto privato che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale nel mentre l’OCC soggetto pubblico ha inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di Tribunale”.[5]

Nel lanciare, dunque, un monito affinché gli interventi futuri che è ragionevole attendersi e doveroso auspicare disegnino una nuova mappatura geografica e giuridica degli OCC che attribuisca a ciascuna realtà territoriale un proprio organismo che sia rispettoso, al contempo, delle prerogative e dei limiti sopra tracciati, è bene ricordare come Rimini, rimasta di fatto orfana di un proprio organismo di composizione della crisi, supplisce alla mancanza di un ente esterno che assista e coadiuvi il soggetto indebitato nella risoluzione della crisi attraverso la nomina giudiziale delle figure professionali previste dall’art. 15 comma 9 Legge n.3/2012.

Nomina giudiziale del professionista

A tal proposito si segnala come il Giudice del reclamo, facendo propria l’interpretazione della norma (di cui sopra) già offerta dal giudice monocratico, ha ribadito come la temporanea assenza di un organismo di composizione della crisi nel circondario del Tribunale di Rimini non abbia determinato un vuoto di tutela del debitore essendo possibile in tali casi ricorrere all’istituto residuale della nomina del professionista ex art. 15 comma 9 legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli OCC.

La soluzione adottata, giudicata conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte con l’ordinanza n.19740 dell’08.08.2017 in base ai quali è consentito, per l’appunto, l’accesso alla nomina giudiziale del professionista soltanto quando non sia possibile rivolgersi ad un OCC, è divenuta prassi corrente presso il Tribunale di Rimini.

Da segnalare, da ultimo, una recente pronuncia[6] con la quale l’attuale Presidente del Tribunale riminese, dott.ssa F. Miconi, in accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente ex art. 15 comma 9 Legge n.3/2012, al fine di garantire i medesimi caratteri di terzietà rispetto al debitore che la legge attribuisce agli organismi di composizione della lite, ha valutato opportuno non attenersi alle indicazioni sul nominativo del professionista fornite dalla parte istante provvedendo ad altra nomina.

[1] Vedi Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2014 – Tribunale di Cremona, 17 aprile 2014 – Tribunale di Busto Arsizio, 16 settembre 2014 – Tribunale di Prato 28 settembre 2016

[2] Così Tribunale Prato, 28 settembre 2016, contra L. D’ORAZIO in “Le procedure di negoziazione della crisi dell’impresa”, Milano 2013 e F. S. FILOCAMO “Deposito ed effetti dell’accordo” in Fall. 2012

[3] G. TRISORIO LIUZZI, “La composizione della crisi da sovra indebitamento, in Giusto proc. 2013

[4] Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2014

[5] In questo senso anche Tribunale di Busto Arsizio, 16 settembre 2014, Tribunale Prato 28 settembre 2016

[6] Tribunale di Rimini, 12 marzo 2018

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