Sovraindebitamento: +47% le istanze per eccesso di debito

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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII D.lgs. 14/2019) ha riscritto la definizione di sovraindebitamento, individuando le situazioni di particolare esposizione debitoria in cui è opportuno, se non necessario, trovare una soluzione per risollevarsi o una possibile via d’uscita per far ripartire l’attività imprenditoriale. Il sovraindebitamento è quindi “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. Per crisi si intende la situazione del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza si manifesta, invece, con inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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Indice

1. I soggetti dell’istanza, gli Organismi preposti, le quattro procedure


I consumatori, l’imprenditore agricolo, la c.d. start up innovativa e tutti gli altri soggetti non fallibili, che versano nelle situazioni descritte, possono presentare la richiesta di gestione della crisi agli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata (OCC). Solo, dunque, il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa. I creditori non possono attivarsi al posto del debitore, salvo nel caso della procedura della “Liquidazione controllata”, in cui anche il creditore ha la facoltà di presentare l’istanza (si veda l’art. 268 del nuovo CCII).
Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro ministeriale possono fornire il servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali Organismi (OCC) sono enti terzi, imparziali indipendenti, gestiscono le crisi da eccesso di debito, forniscono informazioni sul sovraindebitamento, valutano le richieste e nominano il Gestore della crisi, che è un esperto scelto dall’istituzione per studiare la situazione e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. Non possono accedere al servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso a una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. Come funziona la procedura? Il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. L’OCC, il Gestore della crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili. Il Gestore analizza la situazione debitoria e rilascia una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può o omologare la proposta oppure rigettare l’istanza. Le procedure di composizione sono quattro a seconda della situazione del debitore. 1) Concordato minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 50% del debito. 2) Ristrutturazione debiti del consumatore: non è necessario il parere favorevole dei creditori; è riservato ai debiti che non riguardano una attività professionale in corso. 3) Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore, che abbia operato con impegno e correttezza, può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte. 4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.


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2. I dati statistici della Camera Arbitrale di Milano: cresce del 47% in un anno il ricorso al servizio da parte di imprenditori o ex imprenditori


È attivo presso la Camera Arbitrale di Milano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza-Lodi, Pavia, Varese, iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Questo OCC è stato istituito a fine 2016. Nei primi 3 anni ha registrato una progressiva crescita del numero delle domande depositate: 84 nel 2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all’anno precedente), 263 nel 2019 (+39% rispetto al 2018). Il 2020, anno singolare, ha chiuso con un calo delle istanze depositate del 53%, complice l’intervento della legislazione d’emergenza, che ha di fatto “cristallizzato” le situazioni finanziarie degli operatori economici. E’ stata rilevata nel 2021 una ripresa dell’attività, anche a seguito dell’introduzione delle modifiche normative della legge sul sovraindebitamento. L’andamento del servizio nel 2022, con 193 nuove istanze depositate, resta stabile rispetto all’anno scorso (194 istanze nel 2021). Nella maggior parte dei casi (57%) è un imprenditore a presentare l’istanza. Per la restante parte, invece, si tratta di un consumatore. Negli ultimi anni, CAM ha registrato l’aumento delle imprese o degli ex imprenditori (+47% nell’ultimo anno) che si rivolgono all’OCC per chiedere un aiuto nel risollevare la propria situazione debitoria. Per quanto riguarda i territori più esposti: il 21% delle istanze depositate nel 2022 proviene dal territorio di Monza, il 20% da Milano, il 13% da Como, l’11% da Lecco, il 10% da Pavia, l’8% da Cremona, segue Varese con il 5% e, infine, Busto Arsizio, Lodi e Sondrio ciascuna realtà con il 4%. La procedura più utilizzata (nel 73% dei casi) è quella della Liquidazione controllata del sovraindebitato. Nel 2022 il Servizio OCC di CAM ha gestito un valore economico, tra attivo e passivo, pari a 40 milioni di euro, permettendo così a imprese e persone di esdebitarsi e ai creditori di recuperare in media in 6 anni il 21%. L’OCC svolge, dunque, un importante ruolo di tenuta del territorio: aiuta il consumatore e il piccolo imprenditore a risollevarsi e a trovare una possibile via d’uscita per far ripartire la propria attività, svolgendo così una fondamentale funzione per l’economia e per la società.

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Il volume, aggiornato al D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (Decreto Insolvency), al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in L. 29 giugno 2022, n. 79 e al D.L. 21 giugno, n. 73 (Decreto Semplificazioni), conv. in L. 4 agosto 2022, n. 122, riporta:• Parte I: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, corredato a piè di ciascun articolo dalle relative note di modifica e dell’indicazione della relativa data di entrata in vigore;• Parte II: Legge fallimentare;• Parte III: Disciplina codicistica;• Parte IV: Norme sull’Amministrazione straordinaria e crisi da sovraindebitamento;• Parte V: Disciplina complementare (suddivisa in 15 Sezioni, Antimafia, Banca e mercati finanziari, Camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, Cessione dei crediti di impresa, Cooperative. Emergenza sanitaria da Covid-19, Procedura di insolvenza, Riscossione, Società di assicurazione, Società fiduciarie e di revisione, Società partecipate, Spese di giustizia, Turismo e servizi turistici, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, Usura).Completano il codice gli indici cronologico e analitico.Luigi Tramontano Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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