Sottrazione di incapaci da un genitore contro l’altro

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Quando ricorre il delitto di sottrazione di persone incapaci nel caso in cui la condotta sottrattiva sia compiuta da un genitore a danno dell’altro.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 574)
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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Caltanissetta parzialmente riformava una sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato. responsabile una persona imputata del reato di cui all’art. 574 cod. pen. per avere, in violazione dell’affidamento congiunto disposto dal Tribunale di Enna, sottratto la figlia minore al padre conducendola in una città ove aveva stabilito il nuovo domicilio della minore in assenza di un provvedimento autorizzativo del Giudice, contestualmente riconoscendo in suo favore le circostanze attenuanti generiche e rideterminando in mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena irrogatale, con la conferma nel resto della decisione impugnata e la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, deducendo con un motivo unico plurimi vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, e segnatamente del dolo di sottrazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato infondato perché, a suo avviso, la sentenza impugnata aveva fatto un buon governo delle implicazioni logicamente sottese al pacifico insegnamento della stessa Cassazione (Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013; Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018) secondo cui integra il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora, così come analoghe considerazioni, sempre ad avviso degli Ermellini, dovevano altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato de quo, sì come integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008)

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre il delitto di sottrazione di persone incapaci, con particolar riguardo al caso in cui la condotta sottrattiva sia posta in essere ai danni di un genitore, da parte dell’altro.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, per un verso, che, per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato di sottrazione di incapaci, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro, per altro verso, che integra il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesto illecito penale, in riferimento al peculiare caso in cui la sottrazione sia compiuta da un genitore a danno dell’altro.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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FORMATO CARTACEO

Codice Penale e di Procedura Penale – Spiegati per la Polizia Giudiziaria

SEZIONI DELL’OPERAPARTE I CODICE PENALE• R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazione del testo definitivo del codice penale.• R.D. 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.PARTE II CODICE DI PROCEDURA PENALE• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale.• D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.• D.M. 30 settembre 1989, n. 334 – Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.APPENDICESCHEDE SULLA RIFORMA CARTABIA• Novità del D.Lgs. n. 150/2022 in materia di udienza predibattimentale, processo in assenza e indagini preliminari• Modifiche al regime di procedibilità.• Modifiche alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.• Modifiche alla sospensione del procedimento con messa alla prova.INDICI ANALITICIL’acquisto del volume include l’accesso alla sezione online contenente: aggiornamenti fino al 31 dicembre 2023, circolari, schede tecniche e norme complementari.Nella parte interna della copertina sono riportate le indicazioni per l’accesso a tutti i contenuti online inclusi nel volume.

A cura di Luigi Tramontano e Ugo Terracciano | Maggioli Editore 2023

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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